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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 luglio 1981

Cassazione n. 27733/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1981 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività del motivo nuovo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di espulsione emesso in data 16 marzo 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

L'opposizione era fondata sulla mancanza di una esatta identificazione dell'espulso, emergendo negli atti, a suo carico, plurime e distinte generalità.

Il Tribunale, pur rilevato che l'interessato è stato indicato con distinte generalità, ha ritenuto tale motivo infondato perché egli è stato sempre identificato con il medesimo [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I.), elemento che consente di ricondurre con certezza tali generalità alla medesima persona fisica.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la mancanza e insufficienza di motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per l'omesso esame della memoria inviata tempestivamente al giudice dell'opposizione.

In data 15 settembre 2022, e quindi nei cinque giorni prima dell'udienza, il difensore aveva inviato al Tribunale una memoria in cui richiamava una recentissima pronuncia della Corte di cassazione che inibiva il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 nei confronti di uno straniero privo di passaporto, quale era la condizione del Chouaib.

Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato il motivo di opposizione relativo alla mancanza di passaporto, e quindi il provvedimento deve essere annullato per omessa motivazione sul punto, nonché per il contrasto con il principio di diritto citato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la tardività del motivo nuovo, su cui esso si fonda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere ritenuto ammissibile.

L'atto inviato dal difensore al Tribunale di sorveglianza il 15 settembre 2022 deve, infatti, essere qualificato t/( come una memoria e non come la prospettazione di un motivo nuovo di opposizione, in quanto si limita ad approfondire una questione già posta con l'atto iniziale che, tra i motivi di opposizione, elenca quello secondo cui «Non risulta acquisito né il passaporto né altro documento di identità».

La censura relativa all'omesso esame di tale memoria da parte del Tribunale, però, è infondata e deve essere respinta.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, «In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contenga autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività.» (sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972).

Il Tribunale ha comunque tenuto conto della mancanza di documenti del Chouaib, sia pure sotto un diverso profilo, ed ha ritenuto non rilevante la mancanza del passaporto, valutandola una circostanza non idonea a far dichiarare illegittimo il decreto di espulsione.

2. Le questioni prospettate con il ricorso e con detta memoria sono infondate, ed il ricorso deve essere integralmente rigettato.

2.1. E' manifestamente infondata la questione, affrontata nell'ordinanza impugnata e solo brevemente ripresa nel ricorso, della illegittimità ed ineseguibilità del decreto di espulsione per la mancanza di una identificazione certa del suo destinatario.

In primo luogo è irrilevante l'asserita ineseguibilità del decreto, che non può essere oggetto di censura davanti alla Corte di cassazione: l'esecuzione del provvedimento attiene ad un momento successivo, appartiene alla competenza di altra autorità giudiziaria o amministrativa, e le sue eventuali problematiche non incidono né sulla legittimità né sulla esistenza o efficacia del provvedimento stesso.

In secondo luogo è manifestamente infondata l'affermazione di una mancata identificazione del Chouaib solo perché questi è privo di documenti di identità.

L'ordinanza impugnata specifica che il soggetto, benché indicato con molte e diverse generalità, è stato sempre identificato con un unico C.U.I..

Ciò significa che egli è stato sottoposto ai rilievi dattiloscopici, e che alle sue impronte digitali è stato assegnato il codice specificamente indicato.

L'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, prevista dall'art. 349 cod.proc.pen., impone di ritenere che l'indagato è stato identificato con certezza, essendo scientificamente provata l'unicità delle impronte digitali, attraverso le quali è possibile accertare l'identità di un soggetto anche qualora fornisca generalità diverse.

Quindi, anche se si ignora quali siano le vere generalità del ricorrente, la sua identità fisica è appurata in modo certo, e non sorgono dubbi circa la corrispondenza tra la persona attualmente detenuta e quella destinataria del decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 16 marzo 2022.

Ciò consente di ritenere eseguibile il provvedimento, non potendo sorgere errori nella individuazione del soggetto da espellere.

2.2. Anche il motivo circa l'asserita illegittimità del decreto di espulsione perché emesso nei confronti di un soggetto privo del passaporto è infondato.

L'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 prevede l'obbligo di espulsione dello straniero a condizione che egli sia «identificato, detenuto» e si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998.

La norma stabilisce, quale unica causa ostativa all'adozione del provvedimento di espulsione, la commissione di reati di particolare gravità, e non impone quindi il possesso di un documento di identità o del passaporto, tanto da prevedere che, al momento dell'ingresso in carcere, ogni cittadino straniero venga sottoposto ad una procedura di identificazione, coinvolgendo anche, se necessario, le autorità diplomatiche.

Che il possesso del passaporto o di un documento di identità non costituisca un requisito necessario per l'emissione del decreto di espulsione è confermato dal comma 6 della norma, secondo cui la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione «salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere alla identificazione dello straniero»: l'unico ostacolo alla emissione del decreto di espulsione è l'assenza di certezza circa l'identità del soggetto, certezza che però, in un caso come il presente, è data dall'avvenuta sottoposizione ai rilievi dattiloscopici.

Non è necessario ricordare, poi, che le uniche ulteriori cause ostative all'espulsione sono quelle stabilite dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, atteso che esse non rilevano nel presente caso, non essendo state mai neppure allegate dal ricorrente.

La mancanza del passaporto assume rilievo solo per l'esecuzione del decreto di espulsione: il comma 7 dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 prevede, infatti, che la sua esecuzione rimanga sospesa «fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio», tra i quali è compreso un documento di identificazione, che attesti anche la nazionalità del soggetto al fine di poterlo estradare nel Paese di sua provenienza.

2.3. La sentenza della Corte di cassazione n. 15881/2022, citata dal ricorrente a sostegno dell'affermazione di illegittimità del decreto di espulsione, è inconferente perché attiene ad una procedura del tutto diversa, cioè alla emissione del decreto di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n.286/1998, che può essere disposta dal giudice della cognizione quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva.

In quel caso, la norma stabilisce che il provvedimento, che è meramente facoltativo, può essere adottato solo «qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1 del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione», quale appunto la mancanza del passaporto o di un altro documento di identità, prevista dall'art. 13, comma 4-bis d.lgs. n. 286/1998, richiamato dal predetto art. 14, comma 1, del testo unico.

La ratio di tale divieto è chiara, ed è stata evidenziata nella motivazione della sentenza citata: il legislatore ha voluto evitare che la sanzione sostitutiva dell'espulsione, misura favorevole allo straniero condannato in quanto evita la sua detenzione, venga disposta in una situazione, quale la mancanza del passaporto, che da un lato impedisce l'esecuzione immediata della sanzione e dall'altro lato concretizza il pericolo di fuga del soggetto al fine di evitare, oltre alla detenzione, anche l'espulsione, portando così alla non esecuzione di alcuna sanzione, nonostante l'accertata colpevolezza per un reato.

Tale rischio è insussistente nel caso di specie, in quanto l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è disposta nei confronti di un soggetto già detenuto, per il quale può quindi escludersi il pericolo di fuga, essendo altresì stabilito che, qualora l'espulsione non possa essere immediatamente eseguita, la sua esecuzione rimane sospesa ma «lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio»; permanenza de ritenersi subordinata al fatto che la misura sostitutiva sia divenuta definitiva prima della intera espiazione della pena detentiva, dovendosi in tal caso applicare il principio della impossibilità della sua applicazione (Sez. 1, n. 49746 del 07/12/2022, Azaza, non massimata; Sez. 1, n. 15584 del 23/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709).

La diversità tra l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e quella prevista dal primo comma di detta norma è data non solo dalla mancata indicazione, tra le cause ostative, di quelle previste dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n, 286/1998, ma anche dalla obbligatorietà della sua applicazione: secondo la Corte di cassazione, infatti, «L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge.» (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Rv. 249175).

La sentenza della Corte /1 di cassazione n. 15881/2022, citata dal ricorrente, non ha espresso alcuna valutazione in merito a questa diversa forma di sanzione sostitutiva, né ha effettuato una «lettura coordinata degli artt. 16 co. 6, 14 co. 1, 13 co. 4 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286», come si afferma nel ricorso, trattandosi di materia estranea all'oggetto del suo esame; tale lettura coordinata è peraltro errata, essendo esplicito il testo normativo, che all'art. 16, commi 5 e 6, d.igs. n. 286/1998 non contiene alcun richiamo all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, e disciplina un istituto profondamente diverso da quello previsto dal primo comma della norma stessa.

Il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 16 marzo 2022 a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, è stato quindi correttamente ritenuto legittimo.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato perché infondato.

Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1981 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività del motivo nuovo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di espulsione emesso in data 16 marzo 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. L'opposizione era fondata sulla mancanza di una esatta identificazione dell'espulso, emergendo negli atti, a suo carico, plurime e distinte generalità. Il Tribunale, pur rilevato che l'interessato è stato indicato con distinte generalità, ha ritenuto tale motivo infondato perché egli è stato sempre identificato con il medesimo [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I.), elemento che consente di ricondurre con certezza tali generalità alla medesima persona fisica. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale censura la mancanza e insufficienza di motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per l'omesso esame della memoria inviata tempestivamente al giudice dell'opposizione. In data 15 settembre 2022, e quindi nei cinque giorni prima dell'udienza, il difensore aveva inviato al Tribunale una memoria in cui richiamava una recentissima pronuncia della Corte di cassazione che inibiva il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 nei confronti di uno straniero privo di passaporto, quale era la condizione del Chouaib. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato il motivo di opposizione relativo alla mancanza di passaporto, e quindi il provvedimento deve essere annullato per omessa motivazione sul punto, nonché per il contrasto con il principio di diritto citato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la tardività del motivo nuovo, su cui esso si fonda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere ritenuto ammissibile. L'atto inviato dal difensore al Tribunale di sorveglianza il 15 settembre 2022 deve, infatti, essere qualificato t/( come una memoria e non come la prospettazione di un motivo nuovo di opposizione, in quanto si limita ad approfondire una questione già posta con l'atto iniziale che, tra i motivi di opposizione, elenca quello secondo cui «Non risulta acquisito né il passaporto né altro documento di identità». La censura relativa all'omesso esame di tale memoria da parte del Tribunale, però, è infondata e deve essere respinta. Secondo la Corte di cassazione, infatti, «In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contenga autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività.» (sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972). Il Tribunale ha comunque tenuto conto della mancanza di documenti del Chouaib, sia pure sotto un diverso profilo, ed ha ritenuto non rilevante la mancanza del passaporto, valutandola una circostanza non idonea a far dichiarare illegittimo il decreto di espulsione. 2. Le questioni prospettate con il ricorso e con detta memoria sono infondate, ed il ricorso deve essere integralmente rigettato. 2.1. E' manifestamente infondata la questione, affrontata nell'ordinanza impugnata e solo brevemente ripresa nel ricorso, della illegittimità ed ineseguibilità del decreto di espulsione per la mancanza di una identificazione certa del suo destinatario. In primo luogo è irrilevante l'asserita ineseguibilità del decreto, che non può essere oggetto di censura davanti alla Corte di cassazione: l'esecuzione del provvedimento attiene ad un momento successivo, appartiene alla competenza di altra autorità giudiziaria o amministrativa, e le sue eventuali problematiche non incidono né sulla legittimità né sulla esistenza o efficacia del provvedimento stesso. In secondo luogo è manifestamente infondata l'affermazione di una mancata identificazione del Chouaib solo perché questi è privo di documenti di identità. L'ordinanza impugnata specifica che il soggetto, benché indicato con molte e diverse generalità, è stato sempre identificato con un unico C.U.I.. Ciò significa che egli è stato sottoposto ai rilievi dattiloscopici, e che alle sue impronte digitali è stato assegnato il codice specificamente indicato. L'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, prevista dall'art. 349 cod.proc.pen., impone di ritenere che l'indagato è stato identificato con certezza, essendo scientificamente provata l'unicità delle impronte digitali, attraverso le quali è possibile accertare l'identità di un soggetto anche qualora fornisca generalità diverse. Quindi, anche se si ignora quali siano le vere generalità del ricorrente, la sua identità fisica è appurata in modo certo, e non sorgono dubbi circa la corrispondenza tra la persona attualmente detenuta e quella destinataria del decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 16 marzo 2022. Ciò consente di ritenere eseguibile il provvedimento, non potendo sorgere errori nella individuazione del soggetto da espellere. 2.2. Anche il motivo circa l'asserita illegittimità del decreto di espulsione perché emesso nei confronti di un soggetto privo del passaporto è infondato. L'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 prevede l'obbligo di espulsione dello straniero a condizione che egli sia «identificato, detenuto» e si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. La norma stabilisce, quale unica causa ostativa all'adozione del provvedimento di espulsione, la commissione di reati di particolare gravità, e non impone quindi il possesso di un documento di identità o del passaporto, tanto da prevedere che, al momento dell'ingresso in carcere, ogni cittadino straniero venga sottoposto ad una procedura di identificazione, coinvolgendo anche, se necessario, le autorità diplomatiche. Che il possesso del passaporto o di un documento di identità non costituisca un requisito necessario per l'emissione del decreto di espulsione è confermato dal comma 6 della norma, secondo cui la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione «salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere alla identificazione dello straniero»: l'unico ostacolo alla emissione del decreto di espulsione è l'assenza di certezza circa l'identità del soggetto, certezza che però, in un caso come il presente, è data dall'avvenuta sottoposizione ai rilievi dattiloscopici. Non è necessario ricordare, poi, che le uniche ulteriori cause ostative all'espulsione sono quelle stabilite dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, atteso che esse non rilevano nel presente caso, non essendo state mai neppure allegate dal ricorrente. La mancanza del passaporto assume rilievo solo per l'esecuzione del decreto di espulsione: il comma 7 dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 prevede, infatti, che la sua esecuzione rimanga sospesa «fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio», tra i quali è compreso un documento di identificazione, che attesti anche la nazionalità del soggetto al fine di poterlo estradare nel Paese di sua provenienza. 2.3. La sentenza della Corte di cassazione n. 15881/2022, citata dal ricorrente a sostegno dell'affermazione di illegittimità del decreto di espulsione, è inconferente perché attiene ad una procedura del tutto diversa, cioè alla emissione del decreto di espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n.286/1998, che può essere disposta dal giudice della cognizione quale sanzione sostitutiva di una pena detentiva. In quel caso, la norma stabilisce che il provvedimento, che è meramente facoltativo, può essere adottato solo «qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1 del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione», quale appunto la mancanza del passaporto o di un altro documento di identità, prevista dall'art. 13, comma 4-bis d.lgs. n. 286/1998, richiamato dal predetto art. 14, comma 1, del testo unico. La ratio di tale divieto è chiara, ed è stata evidenziata nella motivazione della sentenza citata: il legislatore ha voluto evitare che la sanzione sostitutiva dell'espulsione, misura favorevole allo straniero condannato in quanto evita la sua detenzione, venga disposta in una situazione, quale la mancanza del passaporto, che da un lato impedisce l'esecuzione immediata della sanzione e dall'altro lato concretizza il pericolo di fuga del soggetto al fine di evitare, oltre alla detenzione, anche l'espulsione, portando così alla non esecuzione di alcuna sanzione, nonostante l'accertata colpevolezza per un reato. Tale rischio è insussistente nel caso di specie, in quanto l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è disposta nei confronti di un soggetto già detenuto, per il quale può quindi escludersi il pericolo di fuga, essendo altresì stabilito che, qualora l'espulsione non possa essere immediatamente eseguita, la sua esecuzione rimane sospesa ma «lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio»; permanenza de ritenersi subordinata al fatto che la misura sostitutiva sia divenuta definitiva prima della intera espiazione della pena detentiva, dovendosi in tal caso applicare il principio della impossibilità della sua applicazione (Sez. 1, n. 49746 del 07/12/2022, Azaza, non massimata; Sez. 1, n. 15584 del 23/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 5, n. 35750 del 29/05/2007, Deda, Rv. 237709). La diversità tra l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e quella prevista dal primo comma di detta norma è data non solo dalla mancata indicazione, tra le cause ostative, di quelle previste dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n, 286/1998, ma anche dalla obbligatorietà della sua applicazione: secondo la Corte di cassazione, infatti, «L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge.» (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Rv. 249175). La sentenza della Corte /1 di cassazione n. 15881/2022, citata dal ricorrente, non ha espresso alcuna valutazione in merito a questa diversa forma di sanzione sostitutiva, né ha effettuato una «lettura coordinata degli artt. 16 co. 6, 14 co. 1, 13 co. 4 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286», come si afferma nel ricorso, trattandosi di materia estranea all'oggetto del suo esame; tale lettura coordinata è peraltro errata, essendo esplicito il testo normativo, che all'art. 16, commi 5 e 6, d.igs. n. 286/1998 non contiene alcun richiamo all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998, e disciplina un istituto profondamente diverso da quello previsto dal primo comma della norma stessa. Il decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 16 marzo 2022 a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, è stato quindi correttamente ritenuto legittimo. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato perché infondato. Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors
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