Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28230/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato, essendo stata affermata la sussistenza della fattispecie della ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (così, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa riqualificazione del reato ascritto all'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 712 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, il ricorrente, con doglianze non connotate dalla necessaria specificità e reiterative di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, ha fondato la richiesta di riqualificazione su una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulsa dal sindacato di legittimità; osservato che, una volta ritenuta la responsabilità per il delitto di ricettazione risulta ovviamente esclusa la possibilità che il fatto possa essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen., il quale, peraltro, pretende che sia indicata e provata la provenienza del bene, al fine di valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento della ricezione del bene.

Indicazione affatto mancante nel caso in esame, dove l'imputato non ha fornito comprovata spiegazione della provenienza dei beni ricettati, atteso che le fatture esibite alla Guardia di Finanza facevano riferimento ad altri beni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato, essendo stata affermata la sussistenza della fattispecie della ricettazione attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (così, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; conforme, ex multis, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa riqualificazione del reato ascritto all'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 712 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, il ricorrente, con doglianze non connotate dalla necessaria specificità e reiterative di profili di censura già dedotti in appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, ha fondato la richiesta di riqualificazione su una rivalutazione delle emergenze probatorie, avulsa dal sindacato di legittimità; osservato che, una volta ritenuta la responsabilità per il delitto di ricettazione risulta ovviamente esclusa la possibilità che il fatto possa essere qualificato ai sensi dell'art. 712 cod. pen., il quale, peraltro, pretende che sia indicata e provata la provenienza del bene, al fine di valutare l'atteggiamento psicologico dell'agente al momento della ricezione del bene. Indicazione affatto mancante nel caso in esame, dove l'imputato non ha fornito comprovata spiegazione della provenienza dei beni ricettati, atteso che le fatture esibite alla Guardia di Finanza facevano riferimento ad altri beni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug
Sentenza Cassazione n. 28230/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris