CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15407/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti ali atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. peri. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argon-ientazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprude.nza di legittimità sul punto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e a mancala concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti e la gravità del fatto. considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dee spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 2 aprile 2025 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]