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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 13354/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8334/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrente- R.G. n. 8334-2018 avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1954/2017 depositata il 08/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell’anno 2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la determinazione dell'esatta linea di confine tra i terreni di rispettiva proprietà delle parti, siti in [OSCURATO:PERSONA] in Chianti e il conseguente accertamento dell'illegittimità della recinzione posta in essere dal convenuto con condanna alla rimozione di tale manufatto e alla restituzione della porzione di terreno usurpata a danno dell'attore.

Chiedeva altresì la condanna del convenuto ad abbattere un manufatto in lamiera costruito senza il rispetto della prescritta distanza dalla linea di confine.

2. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestava la domanda avversaria in fatto e in diritto, sostenendo in particolare che il confine avrebbe dovuto essere accertato, prima ancora che con le mappe catastali, mediante verifica in loco ed esame dei segni capaci di individuare la proprietà.

Chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione delle porzioni di terreno comprese all'interno della recinzione da lui posta in essere.

3. Con sentenza n. 2074/2018 il Tribunale di Firenze dichiarava che il confine tra i rispettivi fondi era quello segnato nella planimetria allegata sub n. 2 alla relazione di CTU, con linea verde dal punto A al punto E e poi con linea nera, corrispondente all'esistente muretto a secco, dal punto E in poi. [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione del manufatto in lamiera e rigettava per il resto la R.G. n. 8334-2018 domanda principale.

Dichiarava inoltre inammissibile la domanda riconvenzionale.

4. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che - in assenza di elementi certi di configurazione - doveva essere assunto quale confine reale quello emergente dalle mappe catastali.

In sede di gravame si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che proponeva appello incidentale, dolendosi della condanna alla rimozione del manufatto in lamiera perché caratterizzato da una struttura precaria.

5. Con sentenza n. 1954/2017 la Corte distrettuale di Firenze rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale.

6. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidando le sue doglianze a tre motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

8. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la n ullità della sentenza e del procedimento e la violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. , in relazione agli artt. 115, 116 e 132 n. 4, c.p.c.

Violando le norme che presiedono all’ammissione e alla valutazione dei mezzi di prova, secondo l’istante la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie avanzate dal ricorrente, non accolte in primo grado, ed erroneamente ritenute non riproposte in appello, quando tali istanze (di richiesta di nuova CTU e di ammissione di prova per testi) erano state reiterate nell’atto di appello e nella comparsa conclusionale del secondo grado di giudizio.

R.G. n. 8334-2018 Su questo presupposto viene prospettata la nullità della sentenza per inesistenza o mera apparenza della motivazione, poiché la mancata dimostrazione dei fatti, che la Corte di appello ascrive alla parte, è stata determinata dall’omessa/insufficiente attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, che si è limitata a lla CTU, poi recepita acriticamente dal decidente , con violazione sia dell’art. 115 c.p.c., posto che al ricorrente è stato negato il diritto alla prova, sia dell’art. 116 c.p.c., perché è stato a lui imputata la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. 2.-Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nonché la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 950 c.c. e 2729 c.c.

A detta del ricorrente la CTU è pervenuta alla determinazione di una linea di confine basandosi su elementi equivoci, privi di valenza oggettiva, in palese violazione dell'art. 950 c.c., stante la necessità di ricorrere alle risultanze catastali in assenza di elementi certi di confinazione.

La violazione dei principi di valutazione dei mezzi di prova ha condotto la sentenza impugnata ad accertare presuntivamente il confine come “linea retta tracciata da un punto ad un altro", in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti. 3.-Con il terzo motivo il ricorrente obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione dell'art. 873 e degli artt. 115 e 116, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Secondo il ricorrente la Corte di appello, travisando il significato di un “inciso” contenuto nella CTU, ha erroneamente presunto la natura temporanea del capanno in lamiera, non essendo emersa alcuna prova in merito a tale pretesa temporaneità: da qui la dedotta violazione della disciplina delle distanze legali, ritenuta non R.G. n. 8334-2018 applicabile sebbene il manufatto presentasse tutte le caratteristiche di stabilità, solidità e immobilizzazione al suolo per essere qualificato come costruzione.

4. -Il ricorso va disatteso. 5.-Con il primo motivoil ricorrente si duole in primo luogo della mancata ammissione di mezzi istruttori, erroneamente ritenuti non ritualmente richiesti in appello, il cui espletamento avrebbe potuto condurre, a suo dire, a differente esito della vertenza.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il ricorrente che intenda lamentare avanti al giudice di legittimità la mancata ammissione di mezzi istruttori deve dimostrare, a pena di inammissibilità del motivo di ricorso, di avere riproposto le richieste di prova, ritualmente avanzate e non ammesse dal giudice del primo grado, all’atto della udienza di precisazione delle conclusioni e deve dedurne, in fase di gravame, la mancata ammissione.

In sede di ricorso per cassazione, qualora si intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello dellaprova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – si deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede diprecisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass.22883/2019).

Inoltre,qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e i vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso amezzi di provaritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente imezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza R.G. n. 8334-2018 quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove ( Cass. n. 23194/2017; Cass. n. 6023/2009).

La censura di [OSCURATO:PERSONA] non soddisfa questi oneri.È lo stesso ricorrente a sostenere di avere reit e rato in atto di appello le prove propostein memoria istruttoria con la formula “da aversi quivi integralmente ritrascritte”(ma il generico richiamo al contenuto dei precedenti atti difensivi è ritenuto insufficiente da questo Giudice: ad es., Cass. n. 19352/2017), lo stesso non chiarisce di avere riproposto alla Corte tali istanze, come escluso dalla sentenza impugnata e, quanto alla reiterazione della richiesta di ammissione delle prove alla udienza di precisazione delle conclusioni , nella memoria exart. 380 bis.1. c.p.c. ammette di non averlo fatto a causa della presenza di un verbale prestampato che conteneva solo la presenza dei procuratori delle parti.

La doglianza non risulta neppure specificamente formulata, non essendo state ritrascritte le richieste di prov a non ammesse e non essendo stata precisato la loro decisività, così privando il motivo di ricorso anche di autosufficienza per mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.4 c.p.c.

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente (secondo il quale la pronuncia di rigetto dell’appello sarebbe basata unicamente sul presupposto che il ricorrente non abbia assolto all’onere della prova), la decisione della Corte di merito risulta poi avere fondato le sue argomentazioni su un’attenta analisi del “percorso logico che ha condotto il primo giudice a fare proprie … le conclusioni della CTU”, ritenuto “ineccepibile”.

Il motivo è privo di pregio anche in ordine alla supposta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che – secondo R.G. n. 8334-2018 l’insegnamento di questa Corte - in tema di ricorso per cassazione, “per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.”(Cass.

S.U. 20867/20).

Quanto alla censura attinente alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ci si può limitare a ribadire il principio secondo cui “il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto” (Cass. n. 18507/2014; n. 17693/2013).

Per tutte queste ragioni, i l motivo va dichiarato inammissibile. 6.-Il secondo motivoripropone in parte le stesse doglianze del primo, dopo avere precisato che è in contestazione solo la parte di confine non delimitata dal muretto a secco, ossia quella che corre tra i punti C e D, interessata da coltivazioni diverse cui i proprietari avevano adibito i terreni limitrofi.

Quanto alla censura prospettata exart. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., va rilevatoche il motivo non chiarisce quale sia il fatto decisivo che sarebbe stato omesso, poiché l’elenco che il ricorrente stila alle pagg. 19 e 20 del ricorso non include fatti storici (nel senso in cui questa R.G. n. 8334-2018 Corte intende la nozione di "fatto", agli effetti della norma sopra citata: Cass. n. 22686 /18; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 7983/2014; Cass. Sez.

U., n. 5745/15) ma elementi squisitamente valutativi, estesi persino alla metodologia della CTU, sì che sotto questo profilo il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

Di nessun pregio si prospetta anche la lamentata violazione degli artt. 950 e 2729 c.c.

Non si vede in cosa sia stata inosservata la prima norma, posto che il giudice del merito – come avvenuto nella specie – in caso di azione di regolamento di confini deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (tra le molte: Cass. n. 10062/18).

Quanto alla seconda norma, la Corte ha ritenuto ineccepibile il percorso logico seguito dal primo giudice per fare proprie, ai fini della determinazione del confine, le conclusioni della CTU, ritenendo che per il tratto del confine in questione, nel quale in epoche diverse (1975, 1993 e 1998) erano stati svolti i rilievi aerofotogrammetrici, il Tribunale aveva operato una presunzione di fatto ragionevole, tracciando una linea retta tra il punto D e il punto E, che “costituisce l'inizio della linea di confine segnata dal murettoa secco”.

Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, va ricordato che la denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. si può prospettare quando il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, competendo alla Corte di Cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie R.G. n. 8334-2018 concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta, ma non anche quando la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice si risolva in realtà (ed è questa l’ipotesi in questione) in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, posto che , in q uesto caso, ci si pone nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e “su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti” (Cass.

S.U. n. 1785/2018).

Il vero è che, come espressamente dichiarato in sentenza, l'appellante principale, attuale ricorrente,intende sminuire il valore probatorio dell'accertamento della CTU il quale ebbe un esito evidentemente inaspettato contrario al suo interesse.

Il ricorso per cassazione appare animato dallo stesso intento di ottenere un riesame dei fatti, delle risultanze probatorie e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, non consentito in questa sede.

Il motivo va dunque dichiaratoinammissibile. 7.-Parimenti inammissibile è il terzo motivo .

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui,ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali, deve ritenersi costruzione “ qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo” (tra le tan te: Cass . n. 7706/2016), requisiti o caratteristiche che non rientrano tra quelle proprie del box in lamiera di proprietà del controricorrente, come accertato dal CTU.

L’“inciso” o l’“accenno” contenuto nella CTU sulla temporaneità del manufatto, impiegato dall’ausiliario – secondo il rico rrente – in R.G. n. 8334-2018 funzione “solo descrittiva”,è stato espressamente qualificato come accertamento tecnico dalla sentenza impugnata , che ha espressamente affermato di non avere “motivo di discostarsi dal giudizio tecnico della CTU, secondo il quale la costruzione in parola, in lamiera, aveva carattere temporaneo”.

Il giudice a quo non ha dunque travisa to alcuna circostanza fattuale enon ha interpretato erroneamente gli esiti peritali .

Anche questo motivo, in definitiva,attinge pienamente al merito della causa, traducendosi in una critica al convincimento del giudice fondato sugli accertamenti compiuti dal CTU, che si vorrebbe impropriamente riconsideratoda parte di questa Corte. 8.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8334/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -controricorrente- R.G. n. 8334-2018 avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1954/2017 depositata il 08/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’anno 2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la determinazione dell'esatta linea di confine tra i terreni di rispettiva proprietà delle parti, siti in [OSCURATO:PERSONA] in Chianti e il conseguente accertamento dell'illegittimità della recinzione posta in essere dal convenuto con condanna alla rimozione di tale manufatto e alla restituzione della porzione di terreno usurpata a danno dell'attore. Chiedeva altresì la condanna del convenuto ad abbattere un manufatto in lamiera costruito senza il rispetto della prescritta distanza dalla linea di confine. 2. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestava la domanda avversaria in fatto e in diritto, sostenendo in particolare che il confine avrebbe dovuto essere accertato, prima ancora che con le mappe catastali, mediante verifica in loco ed esame dei segni capaci di individuare la proprietà. Chiedeva in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione delle porzioni di terreno comprese all'interno della recinzione da lui posta in essere. 3. Con sentenza n. 2074/2018 il Tribunale di Firenze dichiarava che il confine tra i rispettivi fondi era quello segnato nella planimetria allegata sub n. 2 alla relazione di CTU, con linea verde dal punto A al punto E e poi con linea nera, corrispondente all'esistente muretto a secco, dal punto E in poi. [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione del manufatto in lamiera e rigettava per il resto la R.G. n. 8334-2018 domanda principale. Dichiarava inoltre inammissibile la domanda riconvenzionale. 4. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che - in assenza di elementi certi di configurazione - doveva essere assunto quale confine reale quello emergente dalle mappe catastali. In sede di gravame si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che proponeva appello incidentale, dolendosi della condanna alla rimozione del manufatto in lamiera perché caratterizzato da una struttura precaria. 5. Con sentenza n. 1954/2017 la Corte distrettuale di Firenze rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale. 6. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidando le sue doglianze a tre motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 8. In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la n ullità della sentenza e del procedimento e la violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. , in relazione agli artt. 115, 116 e 132 n. 4, c.p.c. Violando le norme che presiedono all’ammissione e alla valutazione dei mezzi di prova, secondo l’istante la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie avanzate dal ricorrente, non accolte in primo grado, ed erroneamente ritenute non riproposte in appello, quando tali istanze (di richiesta di nuova CTU e di ammissione di prova per testi) erano state reiterate nell’atto di appello e nella comparsa conclusionale del secondo grado di giudizio. R.G. n. 8334-2018 Su questo presupposto viene prospettata la nullità della sentenza per inesistenza o mera apparenza della motivazione, poiché la mancata dimostrazione dei fatti, che la Corte di appello ascrive alla parte, è stata determinata dall’omessa/insufficiente attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, che si è limitata a lla CTU, poi recepita acriticamente dal decidente , con violazione sia dell’art. 115 c.p.c., posto che al ricorrente è stato negato il diritto alla prova, sia dell’art. 116 c.p.c., perché è stato a lui imputata la mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. 2.-Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nonché la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 950 c.c. e 2729 c.c. A detta del ricorrente la CTU è pervenuta alla determinazione di una linea di confine basandosi su elementi equivoci, privi di valenza oggettiva, in palese violazione dell'art. 950 c.c., stante la necessità di ricorrere alle risultanze catastali in assenza di elementi certi di confinazione. La violazione dei principi di valutazione dei mezzi di prova ha condotto la sentenza impugnata ad accertare presuntivamente il confine come “linea retta tracciata da un punto ad un altro", in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti. 3.-Con il terzo motivo il ricorrente obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione dell'art. 873 e degli artt. 115 e 116, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Secondo il ricorrente la Corte di appello, travisando il significato di un “inciso” contenuto nella CTU, ha erroneamente presunto la natura temporanea del capanno in lamiera, non essendo emersa alcuna prova in merito a tale pretesa temporaneità: da qui la dedotta violazione della disciplina delle distanze legali, ritenuta non R.G. n. 8334-2018 applicabile sebbene il manufatto presentasse tutte le caratteristiche di stabilità, solidità e immobilizzazione al suolo per essere qualificato come costruzione. 4. -Il ricorso va disatteso. 5.-Con il primo motivoil ricorrente si duole in primo luogo della mancata ammissione di mezzi istruttori, erroneamente ritenuti non ritualmente richiesti in appello, il cui espletamento avrebbe potuto condurre, a suo dire, a differente esito della vertenza. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il ricorrente che intenda lamentare avanti al giudice di legittimità la mancata ammissione di mezzi istruttori deve dimostrare, a pena di inammissibilità del motivo di ricorso, di avere riproposto le richieste di prova, ritualmente avanzate e non ammesse dal giudice del primo grado, all’atto della udienza di precisazione delle conclusioni e deve dedurne, in fase di gravame, la mancata ammissione. In sede di ricorso per cassazione, qualora si intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello dellaprova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – si deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede diprecisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass.22883/2019). Inoltre,qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e i vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso amezzi di provaritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente imezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza R.G. n. 8334-2018 quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove ( Cass. n. 23194/2017; Cass. n. 6023/2009). La censura di [OSCURATO:PERSONA] non soddisfa questi oneri.È lo stesso ricorrente a sostenere di avere reit e rato in atto di appello le prove propostein memoria istruttoria con la formula “da aversi quivi integralmente ritrascritte”(ma il generico richiamo al contenuto dei precedenti atti difensivi è ritenuto insufficiente da questo Giudice: ad es., Cass. n. 19352/2017), lo stesso non chiarisce di avere riproposto alla Corte tali istanze, come escluso dalla sentenza impugnata e, quanto alla reiterazione della richiesta di ammissione delle prove alla udienza di precisazione delle conclusioni , nella memoria exart. 380 bis.1. c.p.c. ammette di non averlo fatto a causa della presenza di un verbale prestampato che conteneva solo la presenza dei procuratori delle parti. La doglianza non risulta neppure specificamente formulata, non essendo state ritrascritte le richieste di prov a non ammesse e non essendo stata precisato la loro decisività, così privando il motivo di ricorso anche di autosufficienza per mancato rispetto delle disposizioni di cui agli art. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.4 c.p.c. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente (secondo il quale la pronuncia di rigetto dell’appello sarebbe basata unicamente sul presupposto che il ricorrente non abbia assolto all’onere della prova), la decisione della Corte di merito risulta poi avere fondato le sue argomentazioni su un’attenta analisi del “percorso logico che ha condotto il primo giudice a fare proprie … le conclusioni della CTU”, ritenuto “ineccepibile”. Il motivo è privo di pregio anche in ordine alla supposta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che – secondo R.G. n. 8334-2018 l’insegnamento di questa Corte - in tema di ricorso per cassazione, “per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.”(Cass. S.U. 20867/20). Quanto alla censura attinente alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ci si può limitare a ribadire il principio secondo cui “il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto” (Cass. n. 18507/2014; n. 17693/2013). Per tutte queste ragioni, i l motivo va dichiarato inammissibile. 6.-Il secondo motivoripropone in parte le stesse doglianze del primo, dopo avere precisato che è in contestazione solo la parte di confine non delimitata dal muretto a secco, ossia quella che corre tra i punti C e D, interessata da coltivazioni diverse cui i proprietari avevano adibito i terreni limitrofi. Quanto alla censura prospettata exart. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., va rilevatoche il motivo non chiarisce quale sia il fatto decisivo che sarebbe stato omesso, poiché l’elenco che il ricorrente stila alle pagg. 19 e 20 del ricorso non include fatti storici (nel senso in cui questa R.G. n. 8334-2018 Corte intende la nozione di "fatto", agli effetti della norma sopra citata: Cass. n. 22686 /18; Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 7983/2014; Cass. Sez. U., n. 5745/15) ma elementi squisitamente valutativi, estesi persino alla metodologia della CTU, sì che sotto questo profilo il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità. Di nessun pregio si prospetta anche la lamentata violazione degli artt. 950 e 2729 c.c. Non si vede in cosa sia stata inosservata la prima norma, posto che il giudice del merito – come avvenuto nella specie – in caso di azione di regolamento di confini deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (tra le molte: Cass. n. 10062/18). Quanto alla seconda norma, la Corte ha ritenuto ineccepibile il percorso logico seguito dal primo giudice per fare proprie, ai fini della determinazione del confine, le conclusioni della CTU, ritenendo che per il tratto del confine in questione, nel quale in epoche diverse (1975, 1993 e 1998) erano stati svolti i rilievi aerofotogrammetrici, il Tribunale aveva operato una presunzione di fatto ragionevole, tracciando una linea retta tra il punto D e il punto E, che “costituisce l'inizio della linea di confine segnata dal murettoa secco”. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, va ricordato che la denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. si può prospettare quando il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, competendo alla Corte di Cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie R.G. n. 8334-2018 concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta, ma non anche quando la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice si risolva in realtà (ed è questa l’ipotesi in questione) in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, posto che , in q uesto caso, ci si pone nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e “su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti” (Cass. S.U. n. 1785/2018). Il vero è che, come espressamente dichiarato in sentenza, l'appellante principale, attuale ricorrente,intende sminuire il valore probatorio dell'accertamento della CTU il quale ebbe un esito evidentemente inaspettato contrario al suo interesse. Il ricorso per cassazione appare animato dallo stesso intento di ottenere un riesame dei fatti, delle risultanze probatorie e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, non consentito in questa sede. Il motivo va dunque dichiaratoinammissibile. 7.-Parimenti inammissibile è il terzo motivo . La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui,ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali, deve ritenersi costruzione “ qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo” (tra le tan te: Cass . n. 7706/2016), requisiti o caratteristiche che non rientrano tra quelle proprie del box in lamiera di proprietà del controricorrente, come accertato dal CTU. L’“inciso” o l’“accenno” contenuto nella CTU sulla temporaneità del manufatto, impiegato dall’ausiliario – secondo il rico rrente – in R.G. n. 8334-2018 funzione “solo descrittiva”,è stato espressamente qualificato come accertamento tecnico dalla sentenza impugnata , che ha espressamente affermato di non avere “motivo di discostarsi dal giudizio tecnico della CTU, secondo il quale la costruzione in parola, in lamiera, aveva carattere temporaneo”. Il giudice a quo non ha dunque travisa to alcuna circostanza fattuale enon ha interpretato erroneamente gli esiti peritali . Anche questo motivo, in definitiva,attinge pienamente al merito della causa, traducendosi in una critica al convincimento del giudice fondato sugli accertamenti compiuti dal CTU, che si vorrebbe impropriamente riconsideratoda parte di questa Corte. 8.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si devedare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorr
Sentenza Cassazione n. 13354/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris