CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; st Arilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Palermo che ha confermato la decisione di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il delitto di furto pluriaggravato; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la manifesta illogicità; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, la puntuale motivazione offerta dalla Corte territoriale, svolta in particolare a pag. 2 della sentenza impugnata - con cui il ricorso non si confronta, se non con doglianze meramente assertive - non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione di vizio deducibile delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di furto di energia elettrica, la suddetta aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Rv. 285422 - 01); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso contesta la sussistenza della recidiva; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, esaminando in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e verificando che la pregressa condotta criminosa era indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, la quale aveva influito quale fattore criminogeno nella commissione del reato per cui si procede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M