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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04008/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13116/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del Pioppo, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato – avverso la sentenza n. 1527/2023 emessa dal Tribunale di Potenza il 22/11/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13116/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del Pioppo, 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato – avverso la sentenza n. 1527/2023 emessa dal Tribunale di Potenza il 22/11/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così dec
Decreto Cassazione n. 04008/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris