CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45637/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 28 settembre 2018 la Quinta sezione penale di questa Corte annullava con rinvio, per violazione di legge e difetto di motivazione, la sentenza emessa il 16 novembre 2017 dalla Corte di appello di Messina, che aveva confermato la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società a r.l. Coccinella, dichiarata fallita il 1 luglio 2009, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riferito alla distrazione dalla cassa contanti della somma di 49.860 euro (corrispondente alla differenza tra l'importo risultante dalla situazione patrimoniale della società alla data del 3 luglio 2009, pari a 50.101 euro, e la somma rinvenuta in cassa dal Curatore il giorno successivo, all'atto dell'apposizione dei sigilli, pari a 241 euro). Secondo la sentenza rescindente di legittimità, la prova della previa, effettiva disponibilità, in capo alla fallita, della somma di 50.101 euro, di cui in imputazione, era affidata a scritturazioni contabili la cui attendibilità non poteva essere meramente presunta, era stata revocata in dubbio dalla difesa e non era stata giudizialmente riscontrata. 2. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], giudice del rinvio, ribadiva la colpevolezza dell'imputato. La Corte reggina desumeva l'attendibilità delle scritture contabili dalle relazioni redatte dal Curatore nel corso della procedura fallimentare, che davano atto della consistenza della cassa societaria di inizio anno 2009, pari a 37.370 euro, e del saldo finale alla data del fallimento, pari a 50.101 euro, pressoché interamente trafugati dopo la relativa dichiarazione. L'ammanco non era stato causa del dissesto (dovuto invece ad una redditività aziendale inferiore ai costi di produzione) ma si era appunto verificato tra la sentenza di fallimento e l'apprensione dei beni sociali ad opera del Curatore. 3. Cammaroto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal giudice di rinvio, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è basato su un unico motivo, con cui si deduce violazione degli artt. 192 e 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché erroneità e contraddittorietà di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe replicato il vizio argomentativo già stigmatizzato da questa Corte, desumendo l'attendibilità delle scritture contabili aziendali da accertamenti del Curatore fallimentare di natura essenzialmente formale, in quanto meramente ripetitivi del contenuto delle scritture stesse.Né sarebbero state vagliate, neppure in sede di rinvio, le prove logiche e documentali addotte a confutazione di una tale attendibilità. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza rescindente ha affermato il principio di diritto, secondo cui l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta .distrattiva richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa; accertamento, questo, non condizionato dalla presunzione civilistica di attendibilità del corredo documentale contabile dell'impresa medesima, posto che, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., le relative risultanze devono essere valutate, anche nel silenzio del fallito, in base alla loro intrinseca affidabilità, di cui deve essere fornita, in caso di contestazione, congrua motivazione. La sentenza rescindente ha quindi censurato la decisione di merito per l'assenza di motivazione esaustiva, a fronte degli articolati rilievi difensivi, facenti leva, tra l'altro, su uno specifico passaggio della sentenza dichiarativa di fallimento, il quale metteva in luce proprio l'inattendibilità della voce di contabilità aziendale relativa alla disponibilità di cassa. La difesa aveva ulteriormente evidenziato che era stata proprio la carenza di liquidità, anteriore al fallimento, tradottasi nell'incapacità strutturale di pagare i debiti, all'origine dell'insolvenza sfociata nel fallimento medesimo; e aveva anche fatto presente che, alla data del 26 marzo 2009, l'unico conto corrente intestato alla società presentava un saldo negativo di ben 180.000 euro. 3. Nel riesaminare il compendio probatorio, il giudice di rinvio in parte ha omesso di confrontarsi con tali specifiche deduzioni, in parte le ha assertivamente disattese, e, nel riconfermare la piena attendibilità delle scritture contabili, è incorso in un evidente paralogismo. Siffatta attendibilità è stata infatti ricollegata al tenore delle relazioni del Curatore fallimentare, che si limitavano a fotografare la situazione di cassa, quale formalmente risultante dalla medesima documentazione la cui rispondenza al vero avrebbe dovuto formare oggetto di indipendente e autonoma verifica. Il riscontro di attendibilità delle scritture, così condotto, incorre in un vizio di evidente circolarità della prova che si sarebbe dovuta fornire. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone un nuovo annullamento con rinvio della sentenza di condanna. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], procederà ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, onde stabilire se, a fronte del mancato rinvenimento della disponibilità di cassa, così come attestata dalle scritture contabili, possa dirsi realmente dimostrata l'attendibilità, in questa parte, delle scritture medesime. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 15/1