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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 42324/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROrralòàvVlso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.

Premesso che il ricorso è stato proposto tardivamente; Considerato, infatti, che la sentenza della Corte di appello di Catanzaro era stata depositata il giorno 19 settembre 2022 vale a dire entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 31 marzo 2023 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art.585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine; Ritenuto che il ricorrente, anziché chieder—elle pene góstitutive in sede di esecuzione ai sensi del d.lgs. 150/2022, ha invece impugnato tardivamente la sentenza sopra indicata al fine di ottenere le pene sostitutive in questione; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROrralòàvVlso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto tardivamente; Considerato, infatti, che la sentenza della Corte di appello di Catanzaro era stata depositata il giorno 19 settembre 2022 vale a dire entro il termine di novanta giorni indicato nel dispositivo, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 31 marzo 2023 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art.585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine; Ritenuto che il ricorrente, anziché chieder—elle pene góstitutive in sede di esecuzione ai sensi del d.lgs. 150/2022, ha invece impugnato tardivamente la sentenza sopra indicata al fine di ottenere le pene sostitutive in questione; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42324/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris