Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 31637/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veddrin particolare, pag. 2 e 3); considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito, dato che il giudizio sulla configurabilità della continuazione, è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di revisione in questa sede se, come nel presente caso, è adeguatamente motivato e privo di illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere este sore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veddrin particolare, pag. 2 e 3); considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito, dato che il giudizio sulla configurabilità della continuazione, è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di revisione in questa sede se, come nel presente caso, è adeguatamente motivato e privo di illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere este sore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 31637/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris