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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46681/2022

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12 DIC 2022 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/10/2021 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato condizionato dal G.u.p. del Tribunale di Messina, in data 05/10/2020, con la quale SPADARO Antonio era stato condannato alla pena di giustizia, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione ai reati di dichiarazione infedele finalizzata all'evasione dell'IRES negli anni di imposta dal 2015 al 2017, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle ditte individuali MAZZE' Antonino e GENTILE Gianluca.

2. Ricorre per cassazione lo SPADARO, a mezzo dei propri difensori, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa effettiva valutazione dei documenti acquisiti in sede di giudizio abbreviato condizionato (relazioni di consulenza tecnico-contabile e grafologica, verbali di dichiarazioni acquisite in sede di investigazioni difensive, scrittura privata a firma GENTILE Gianluca).

Si lamenta il carattere apparente della motivazione, non avendo la Corte d'Appello chiaritole ragioni per le quali aveva ritenuto preferibili le risultanze acquisite in assenza di effettivo contraddittorio: in particolare, quanto alla scrittura privata a firma del fornitore GENTILE, con la quale si autorizzava [OSCURATO:PERSONA] a scaricare presso la [OSCURATO:PERSONA], si richiama l'importanza del documento (pur privo di data), ed il fatto che la consulenza grafologica aveva attribuito la paternità del documento al [OSCURATO:PERSONA], il quale "collaborava abitualmente con suddetto GENTILE Gianluca e, a conferma di ciò, sottoscriveva buona parte delle fatture spiccate dallo stesso" (cfr. l'ottava pagina del ricorso, privo di numerazione).

Il difensore lamenta il difetto motivazionale su tale aspetto, ritenuto idoneo a comprovare l'esistenza e regolarità delle operazioni oggetto delle fatture in contestazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla consulenza tecnico-contabile.

Si censura la illegittima lettura dell'elaborato, operata dalla Corte, avendo il consulente ricostruito la piena regolarità delle fatture e delle annotazioni, con conseguente esclusione di operazioni inesistenti o elementi passivi fittizi: ad avviso della difesa, la consulenza costituiva una "prova inconfutabile", di cui la Corte territoriale era obbligata a tener conto anche per il mancato espletamento di una perizia.

In definitiva, la documentazione prodotta dalla difesa provava "con assoluta certezza che le fatture erano state emesse dalle ditte individuali MAZZE' Antonino e GENTILE Gianluca e pertanto che le operazioni contestate non erano inesistenti" (cfr. la sedicesima pagina del ricorso).

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive da SAGLIMBENI Giacomo e MAZZE' Antonino.

Si censura la sentenza per non aver chiarito le ragioni per cui aveva dato prevalenza alle dichiarazioni rese dai predetti alla Guardia di Finanza, violando i principi del giusto processo ex art. 111, quarto comma, Cost., quanto al divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi.

In particolare, si lamenta il mancato apprezzamento di quanto riferito dal SAGLIMBENI, secondo cui - da un lato - il MAZZE' era solito rivolgersi a lui quando occorreva trasportare rottami da lui raccolti, che eccedevano un determinato volume; d'altro lato, il SAGLIMBENI aveva chiarito di aver spesso sottoscritto le fatture che il MAZZE' emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], perché dallo stesso autorizzato, ed aveva sempre regolarmente scaricato il materiale presso la predetta società (dichiarazioni confermate dal MAZZE', che aveva contestualmente riconosciuto tutte le fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], precisando di essere sempre regolarmente stato pagato da quest'ultima).

Alla luce di tali risultanze, le contrarie affermazioni della Corte d'Appello costituivano una mera presunzione, smentita dalle dichiarazioni e dagli esiti della consulenza grafologica.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità pur in presenza di un ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella valutazione delle censure formulate in ricorso, che possono qui essere trattate congiuntamente, è opportuno prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si intende qui ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di legittimità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede

3. D'altra parte, la Corte territoriale non si è affatto limitata a richiamare adesivamente le considerazioni del Tribunale, che peraltro devono essere valutate congiuntamente con quelle esposte nella sentenza impugnata, con cui formano un unico compendio argomentativo secondo i noti principi in tema di c.d. doppia conforme (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).

In particolare, l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture per cui è causa era stata desunta, dal primo giudice, valorizzando anzitutto il piccolo cabotaggio dei mezzi utilizzati dagli emittenti le fatture GENTILE e MAZZE' - soggetti dediti all'attività ambulante di raccolta al dettaglio di materiale ferroso - nonché il disconoscimento, da parte loro, delle fatture in questione e delle relative sottoscrizioni (i due avevano precisato agli operanti di essere entrati in contatto con la società dello SPADARO solo per piccole consegne, compatibili con i mezzi a loro disposizione, rispettivamente un furgoncino Piaggio e una MotoApe).

Su tali basi - oltre che sull'accertata assenza di aree di stoccaggio a disposizione del GENTILE e del MAZZE', indispensabili per il deposito delle ingenti quantità di materiale commerciato con la società dello SPADARO - il Tribunale aveva disatteso la prospettazione difensiva volta a sostenere l'effettività delle operazioni e l'autenticità di almeno alcune sottoscrizioni (mentre altre sarebbero state apposte da soggetto autorizzato dal MAZZE', incaricato del trasporto).

A tale ultimo proposito, il giudice di primo grado aveva parlato di "maldestro tentativo di tirarsi fuori dalla vicenda", sottolineando risultando incomprensibile la ragione per cui il MAZZE' ed il GENTILE, sentiti durante le indagini, avrebbero dovuto negare l'esistenza di rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per centinaia di migliaia di euro (cfr. pagg. 4-5 della sentenza del Tribunale).

4. La Corte d'Appello ha condiviso le valutazioni del primo giudice, dando altresì ampiamente conto delle ragioni per cui le risultanze acquisite su iniziativa della difesa, quale condizione alla richiesta di rito abbreviato, dovevano ritenersi inidonee a vulnerare la consistenza del quadro accusatorio.

In particolare, si è tra l'altro evidenziato (pag. 4 segg. della sentenza): che l'autorizzazione conferita dal GENTILE al [OSCURATO:PERSONA] a scaricare per suo conto i rottami presso la [OSCURATO:PERSONA], e ad incassare le relative somme, era contenuta in una scrittura priva di data certa e perciò non rapportabile alle operazioni qui rilevanti; che risultava totalmente inverosimile la dichiarazione resa ai difensori dal MAZZE', secondo cui si era preferito far stampare le fatture, relative ai trasporti verso la [OSCURATO:PERSONA] eseguiti per suo conto dal SAGLIMBENE, direttamente presso la società destinataria, dal momento che le fatture "si bagnavano e/o si sporcavano durante i viaggi" (anche perché il mezzo del SAGLIMBENE era dotato di cabina chiusa); che la stragrande maggioranza delle fatture in questione erano state regolate in contanti e per importi appena inferiori alla soglia-limite dell'epoca; che tale circostanza incideva sulla rilevanza probatoria delle "comunicazioni polivalenti" inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] all'Agenzia delle Entrate, richiamate dal consulente, concernendo esse le operazioni superiori a tremila Euro; che dai registri di carico e scarico, anch'essi valorizzati dal consulente, le fatture di acquisto e quelle successive di vendita seguivano quasi sempre di alcuni giorni l'emissione delle fatture; che tale circostanza rendeva apodittico l'assunto del consulente circa la sostanziale impossibilità di falsificare o gestire ex post la mole di documenti, anche avuto riguardo all'assenza di documentazione di riscontro alle fatture (bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, scontrini o attestazioni di pesata, ecc.); che doveva poi ritenersi inverosimile che soggetti sconosciuti al fisco, dotati di mezzi modesti per il commercio ambulante di rottami e privi di depositi o aree di stivaggio, avessero potuto effettuare le operazioni di vendita cui le fatture contestate si riferivano; che tale complessivo quadro probatorio rendeva ultroneo, o comunque inconferente, ogni ulteriore approfondimento sugli autori delle sottoscrizioni apposte sulle fatture, essendo in discussione non già la materiale redazione di queste ultime, ma le operazioni apparentemente sottostanti.

A fronte di tale percorso argomentativo, tutt'altro che illogico, la difesa ricorrente si è limitata a riproporre in questa sede le risultanze acquisite in sede di giudizio abbreviato, lamentando una inadeguata valutazione della loro valenza probatoria.

Il ricorso appare peraltro non solo reiterativo, ma anche ed anzi soprattutto privo di un adeguato confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di conferma, con particolare riguardo alla assoluta inadeguatezza della struttura imprenditoriale delle ditte emittenti, alle carenze documentali concernenti l'effettivo svolgimento delle operazioni fatturate, all'atteggiamento incomprensibile dei soggetti emittenti, che in sede di indagine avevano chiaramente cercato di prendere le distanze dalle fatture e dalle operazioni ad esse sottese (nonostante l'indubbio rilievo e consistenza dei rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA]), mentre solo nelle successive dichiarazioni ex art. 391-bis cod. proc. pen. avevano fatto riferimento a delegati al trasporto, alla sottoscrizione, ecc.

A tale ultimo proposito, appare non del tutto comprensibile la prospettata violazione dell'art. 111 Cost., per avere i giudici di merito valorizzato le dichiarazioni rese agli operanti: si tratta infatti di dichiarazioni del tutto lecitamente utilizzate, in conseguenza dell'opzione difensiva per il rito abbreviato.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dello SPADARO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12 DIC 2022 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 11/10/2021 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato condizionato dal G.u.p. del Tribunale di Messina, in data 05/10/2020, con la quale SPADARO Antonio era stato condannato alla pena di giustizia, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione ai reati di dichiarazione infedele finalizzata all'evasione dell'IRES negli anni di imposta dal 2015 al 2017, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle ditte individuali MAZZE' Antonino e GENTILE Gianluca. 2. Ricorre per cassazione lo SPADARO, a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa effettiva valutazione dei documenti acquisiti in sede di giudizio abbreviato condizionato (relazioni di consulenza tecnico-contabile e grafologica, verbali di dichiarazioni acquisite in sede di investigazioni difensive, scrittura privata a firma GENTILE Gianluca). Si lamenta il carattere apparente della motivazione, non avendo la Corte d'Appello chiaritole ragioni per le quali aveva ritenuto preferibili le risultanze acquisite in assenza di effettivo contraddittorio: in particolare, quanto alla scrittura privata a firma del fornitore GENTILE, con la quale si autorizzava [OSCURATO:PERSONA] a scaricare presso la [OSCURATO:PERSONA], si richiama l'importanza del documento (pur privo di data), ed il fatto che la consulenza grafologica aveva attribuito la paternità del documento al [OSCURATO:PERSONA], il quale "collaborava abitualmente con suddetto GENTILE Gianluca e, a conferma di ciò, sottoscriveva buona parte delle fatture spiccate dallo stesso" (cfr. l'ottava pagina del ricorso, privo di numerazione). Il difensore lamenta il difetto motivazionale su tale aspetto, ritenuto idoneo a comprovare l'esistenza e regolarità delle operazioni oggetto delle fatture in contestazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla consulenza tecnico-contabile. Si censura la illegittima lettura dell'elaborato, operata dalla Corte, avendo il consulente ricostruito la piena regolarità delle fatture e delle annotazioni, con conseguente esclusione di operazioni inesistenti o elementi passivi fittizi: ad avviso della difesa, la consulenza costituiva una "prova inconfutabile", di cui la Corte territoriale era obbligata a tener conto anche per il mancato espletamento di una perizia. In definitiva, la documentazione prodotta dalla difesa provava "con assoluta certezza che le fatture erano state emesse dalle ditte individuali MAZZE' Antonino e GENTILE Gianluca e pertanto che le operazioni contestate non erano inesistenti" (cfr. la sedicesima pagina del ricorso). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive da SAGLIMBENI Giacomo e MAZZE' Antonino. Si censura la sentenza per non aver chiarito le ragioni per cui aveva dato prevalenza alle dichiarazioni rese dai predetti alla Guardia di Finanza, violando i principi del giusto processo ex art. 111, quarto comma, Cost., quanto al divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi. In particolare, si lamenta il mancato apprezzamento di quanto riferito dal SAGLIMBENI, secondo cui - da un lato - il MAZZE' era solito rivolgersi a lui quando occorreva trasportare rottami da lui raccolti, che eccedevano un determinato volume; d'altro lato, il SAGLIMBENI aveva chiarito di aver spesso sottoscritto le fatture che il MAZZE' emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], perché dallo stesso autorizzato, ed aveva sempre regolarmente scaricato il materiale presso la predetta società (dichiarazioni confermate dal MAZZE', che aveva contestualmente riconosciuto tutte le fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], precisando di essere sempre regolarmente stato pagato da quest'ultima). Alla luce di tali risultanze, le contrarie affermazioni della Corte d'Appello costituivano una mera presunzione, smentita dalle dichiarazioni e dagli esiti della consulenza grafologica. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità pur in presenza di un ragionevole dubbio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella valutazione delle censure formulate in ricorso, che possono qui essere trattate congiuntamente, è opportuno prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così da ultimo Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si intende qui ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di legittimità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede 3. D'altra parte, la Corte territoriale non si è affatto limitata a richiamare adesivamente le considerazioni del Tribunale, che peraltro devono essere valutate congiuntamente con quelle esposte nella sentenza impugnata, con cui formano un unico compendio argomentativo secondo i noti principi in tema di c.d. doppia conforme (cfr. ad es. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). In particolare, l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture per cui è causa era stata desunta, dal primo giudice, valorizzando anzitutto il piccolo cabotaggio dei mezzi utilizzati dagli emittenti le fatture GENTILE e MAZZE' - soggetti dediti all'attività ambulante di raccolta al dettaglio di materiale ferroso - nonché il disconoscimento, da parte loro, delle fatture in questione e delle relative sottoscrizioni (i due avevano precisato agli operanti di essere entrati in contatto con la società dello SPADARO solo per piccole consegne, compatibili con i mezzi a loro disposizione, rispettivamente un furgoncino Piaggio e una MotoApe). Su tali basi - oltre che sull'accertata assenza di aree di stoccaggio a disposizione del GENTILE e del MAZZE', indispensabili per il deposito delle ingenti quantità di materiale commerciato con la società dello SPADARO - il Tribunale aveva disatteso la prospettazione difensiva volta a sostenere l'effettività delle operazioni e l'autenticità di almeno alcune sottoscrizioni (mentre altre sarebbero state apposte da soggetto autorizzato dal MAZZE', incaricato del trasporto). A tale ultimo proposito, il giudice di primo grado aveva parlato di "maldestro tentativo di tirarsi fuori dalla vicenda", sottolineando risultando incomprensibile la ragione per cui il MAZZE' ed il GENTILE, sentiti durante le indagini, avrebbero dovuto negare l'esistenza di rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per centinaia di migliaia di euro (cfr. pagg. 4-5 della sentenza del Tribunale). 4. La Corte d'Appello ha condiviso le valutazioni del primo giudice, dando altresì ampiamente conto delle ragioni per cui le risultanze acquisite su iniziativa della difesa, quale condizione alla richiesta di rito abbreviato, dovevano ritenersi inidonee a vulnerare la consistenza del quadro accusatorio. In particolare, si è tra l'altro evidenziato (pag. 4 segg. della sentenza): che l'autorizzazione conferita dal GENTILE al [OSCURATO:PERSONA] a scaricare per suo conto i rottami presso la [OSCURATO:PERSONA], e ad incassare le relative somme, era contenuta in una scrittura priva di data certa e perciò non rapportabile alle operazioni qui rilevanti; che risultava totalmente inverosimile la dichiarazione resa ai difensori dal MAZZE', secondo cui si era preferito far stampare le fatture, relative ai trasporti verso la [OSCURATO:PERSONA] eseguiti per suo conto dal SAGLIMBENE, direttamente presso la società destinataria, dal momento che le fatture "si bagnavano e/o si sporcavano durante i viaggi" (anche perché il mezzo del SAGLIMBENE era dotato di cabina chiusa); che la stragrande maggioranza delle fatture in questione erano state regolate in contanti e per importi appena inferiori alla soglia-limite dell'epoca; che tale circostanza incideva sulla rilevanza probatoria delle "comunicazioni polivalenti" inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] all'Agenzia delle Entrate, richiamate dal consulente, concernendo esse le operazioni superiori a tremila Euro; che dai registri di carico e scarico, anch'essi valorizzati dal consulente, le fatture di acquisto e quelle successive di vendita seguivano quasi sempre di alcuni giorni l'emissione delle fatture; che tale circostanza rendeva apodittico l'assunto del consulente circa la sostanziale impossibilità di falsificare o gestire ex post la mole di documenti, anche avuto riguardo all'assenza di documentazione di riscontro alle fatture (bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, scontrini o attestazioni di pesata, ecc.); che doveva poi ritenersi inverosimile che soggetti sconosciuti al fisco, dotati di mezzi modesti per il commercio ambulante di rottami e privi di depositi o aree di stivaggio, avessero potuto effettuare le operazioni di vendita cui le fatture contestate si riferivano; che tale complessivo quadro probatorio rendeva ultroneo, o comunque inconferente, ogni ulteriore approfondimento sugli autori delle sottoscrizioni apposte sulle fatture, essendo in discussione non già la materiale redazione di queste ultime, ma le operazioni apparentemente sottostanti. A fronte di tale percorso argomentativo, tutt'altro che illogico, la difesa ricorrente si è limitata a riproporre in questa sede le risultanze acquisite in sede di giudizio abbreviato, lamentando una inadeguata valutazione della loro valenza probatoria. Il ricorso appare peraltro non solo reiterativo, ma anche ed anzi soprattutto privo di un adeguato confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di conferma, con particolare riguardo alla assoluta inadeguatezza della struttura imprenditoriale delle ditte emittenti, alle carenze documentali concernenti l'effettivo svolgimento delle operazioni fatturate, all'atteggiamento incomprensibile dei soggetti emittenti, che in sede di indagine avevano chiaramente cercato di prendere le distanze dalle fatture e dalle operazioni ad esse sottese (nonostante l'indubbio rilievo e consistenza dei rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA]), mentre solo nelle successive dichiarazioni ex art. 391-bis cod. proc. pen. avevano fatto riferimento a delegati al trasporto, alla sottoscrizione, ecc. A tale ultimo proposito, appare non del tutto comprensibile la prospettata violazione dell'art. 111 Cost., per avere i giudici di merito valorizzato le dichiarazioni rese agli operanti: si tratta infatti di dichiarazioni del tutto lecitamente utilizzate, in conseguenza dell'opzione difensiva per il rito abbreviato. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dello SPADARO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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