CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7907/2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95 , presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ( P.I. 01752730794 ), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 33 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro , depositata in data 25.2.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 9 ottobre 2013 il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Catanzaro chiedeva il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allegando che si trattava di società entrambe amministrate di fatto da [OSCURATO:PERSONA]. Al ricorso proposto dal P.m.veniva poi riunito il ricorso del creditore istante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , proposto però solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il contraddittorio nei confronti dei creditori istanti del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., questi ultimi comparivano all'udienza del 25 settembre 2014, associandosi alle conclusioni del pubblico ministero. Analoghe conclusioni erano prese anche dal curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che compariva alla medesima udienza del 25 settembre 2014, nella quale il procedimento veniva riservato in decisione dal collegio. 2. Con sentenza depositata il 7 novembre 2014 il Tribunale di Catanzaro dichiarava il fallimento “in estensione”della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], estendendo a questi ultimi il fallimento già dichiarato a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e ritenendo che tra questi soggetti fosse stata costituita una società di fatto, gestita da [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo, con il quale negava la sussistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed esso reclamante e contestava la propria responsabilità in ordine allo stato di decozione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della società [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , censurando peraltro la sentenza di fallimento per aver omesso qualsiasi accertamento in merito al proprio stato di insolvenza, che , comunque , contestava nel merito. C on ordinanza, depositata in data 30 aprile 2015,le parti venivano invitate dalla Corte di Appello a interloquire sulla questione della legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento in estensione di [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva udienza del 15 luglio 2015 il procedimento di reclamo era riservato in decisione, previa trasmissione degli atti al P.G.per le sue conclusioni e, ricevute quest'ultime, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo così proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando pertanto la sentenza dichiarativa di fallimento oggetto di impugnazione. La corte del merito ha in primo luogo ritenuto che il Tribunale di Catanzaro aveva esteso a [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già dichiarato con sentenza del 10 luglio 2013, sul presupposto dell'esistenza di una società di fatto tra i tre menzionati i soggetti; che il fatto che il T ribunale avesse proceduto all'estensione del fallimento, ai sensi dell'art. 147, quinto comma, l. fall., era reso peraltro evidente anche dalla circostanza che non era stato svolto alcun accertamento in merito all’assoggettabilità al fallimento del Toto sotto il profilo soggettivo (ex art. 1, lett. a, b e c l. fall.), né sotto il profilo obiettivo del suo stato di insolvenza, quale imprenditore (art. 5 l. fall.); ha, inoltre, osservato, in ordine alla questione della legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento in estensione ex art. 147, 5 comma, l. fall., che la norma da ultimo citata (incoerenza con quanto previsto anche dal quarto comma della medesima disposizione normativa) non annovera il pubblico ministero tra i soggetti che possono chiedere l'estensione del fallimento e, poiché il pubblico ministero può esercitare l'azione civile solo nei casi previsti dalla legge (art. 2907, 1 comma, cod. civ.), concludeva nel senso che, nell'ipotesi in esame, fosseprecluso al pubblico ministero di proporre istanza di fallimento in estensione; ha tuttavia osservato che la sentenza impugnata non era viziata da nullità, néera riscontrabile la violazione del principio ne procedat iudex ex officio, sancito dalla riforma del diritto fallimentare, introdotta con il d.lgs. n. 5/2006, atteso che all'udienza del 25 settembre 2014 i creditori istanti del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e lo stesso curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . si erano comunque associat i all'istanza di fallimento del pubblico ministero, chiedendo espressamente in tal modo l'estensione del fallimento a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha inoltre osservato – quanto all’ulteriore pr ofilo preliminare relativo all’interpretazione dell'art. 147, 4 e 5 comma, l. fall., e cioè alla questione della possibilità di dichiarare il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile di una società di fatto che il primo giudice aveva accertato come esistente tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e lostesso [OSCURATO:PERSONA] – che risultava ammissibile che una società di capitali potesse partecipare, quale sociaillimitatamente responsabile, ad una società di fatto, con la conseguente possibilitàdel fallimento in estensione, ai sensi del sopra richiamato art. 147; ha dunque ritenuto che il Tribunale avesse correttamente ravvisato gli indici dell'esistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha infatti osservato che dagli atti emergeva che: i)[OSCURATO:PERSONA], iscritto al registro delle imprese come ditta individuale, aveva costituito la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla quale aveva trasferito un ramo di azienda della propria ditta individuale; ii) in data 13 aprile 2011 le quote di partecipazione della società erano state cedute da [OSCURATO:PERSONA] (già amministratore unico) e da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (che ne diveniva amministratore, cambiando la denominazione della società in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); iii)per l'anno 2010 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva presentato il Mod. 770/ordinario semplificato, da cui emergeva che dodici dei trentadue dipendenti erano gli stessi che figuravano nell'anno 2010, quali dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; iv) [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'apparente cessione delle quote dell'aprile 2011, aveva contemporaneamente assunto la carica di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo esclusolo stesso, escusso dalla Guardia di finanza nel corso delle indagini preliminari, che avesse mai ritirato le attrezzature e la merce (analiticamente indicate nell'elenco datato 20 aprile 2011, per un valore complessivo di euro 1.557.000) dalla società di cui aveva acquisito le partecipazioni societarie totalitarie e che avesse mai pagato un corrispettivo per la cessione; v)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] srl) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s volgevano tutte la medesima attività imprenditoriale nel settore edile,e più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in attività dal 4marzo 2008, risultava essere cessionaria di un ramo di azienda della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ed era di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA]; vi) G igliotti Stefano, legale rappresentante meramente formale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva infatti negato di aver mai amministrato la societào di essersene mai occupato, giungendo financo a disconoscere la propria sottoscrizione sul verbale di assemblea ordinaria del 21 agosto 2012 e sul contratto di cessione della quotadi partecipazione societaria stipulato in pari data; vii) dopo la dismissione della carica di amministratore e la cessione dellaquota di partecipazione societaria della [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . , [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso effetti cambiari (poi protestati) per il pagamento di forniture infavore della [OSCURATO:PERSONA] s . r.l.; viii) la stessa sede legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era nell'assoluta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] che, verso la metà del 2012,aveva provveduto alla restituzione delle chiavi; ix) l a relazione della Guardia di finanza evidenziava che l'attività imprenditoriale, formalmente riferibile a tre soggetti diversi, ossia all'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era svolta invece unitariamente e promiscuamente da una società di fattoamministrata da [OSCURATO:PERSONA], società di cui ricorrevano la comunanza di scopo, il patrimonio comune eil perseguimento di un disegno economico unitario da parte di tutti e tre i predetti soggetti; x) i beni strumentali e le attrezzature,che figuravano nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,non erano stati, infatti, mai ritirati dal suo nuovo e meramente formale amministratore, rimanendo essi stessi sempre nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (v. anche i beni acquistati in leasing, quali un Caterpil lar 315 escavatore cingolato e semirimorchio che non risultavano neanche inseriti nell'elenco dei beni formalmente trasmessi al nuovo amministratore di [OSCURATO:PERSONA]);xi) analogamente la [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . risultava aver trasferito beni strumentali anche in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., allorquando [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la carica di amministratore unico di entrambe le società; xii)le indagini bancarie avevano evidenziato bonifici effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in favore di [OSCURATO:PERSONA] e da quest'ultimo in favore della società, con la precisazione che la maggior parte delle ulteriori movimentazioni del conto (versamenti e prelievi) non erano assistite da alcuna giustificazioni anche per somme consistenti; xiii)il personale svolgeva la propria attività lavorativa in favore delle predette due società ed dello stesso [OSCURATO:PERSONA], indifferentemente rispetto alla formale assunzione presso uno dei tre soggetti imprenditoriali sopramenzionati; xiv) la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva inoltre emesso fatture per euro 117.600 per lavori eseguiti presso i locali della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], risultando le stesse pagate solo per euro 32.800 e rimaste per il resto insolute, senza che fosse stata mai neppure tentata un'attività di recupero del residuo credito; xv)l'esistenza di uno scopo comune e di un patrimonio unico era stato reso evidente anche dalle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; xvi) dopo la dismissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della carica di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., queste ultime non avevano più operato né presentato bilanci, ciò a dimostrazione del fatto che esse esistevano unicamente in funzione della società di fatto di cui facevano parte e la cui attività era stata prioritariamente esteriorizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, dichiarata poi fallita; la Corte di merito ha dunque rilevato che la situazione di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già dichiarata fallita, dovesse in realtà essere ritenuta riferibile all'intera società di fatto, dovendosi altresì evidenziare, sul punto, che una cospicua parte dei debiti derivava proprio dal mancato pagamento dei beni strumentali fatti artificiosamente transitare nel patrimonio, ora, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora, di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma in realtà mai interamente pagati dal Toto, e da questi ceduti a terzi; ha inoltre evidenziato, sempre in punto di accertamento dello stato di insolvenza, che la cospicua mole di protesti -che aveva attinto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- aveva altresì colpito anche [OSCURATO:PERSONA], con ciò dimostrandosi che la società di fatto non era in grado in alcun modo di far fronte alle proprie obbligazioni e che l’insolvenza manifesta di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.era in realtà riconducibile direttamente alla società di fatto alla quale pertanto andava confermata l'estensione del fallimento. 2. La sentenza, pubblicata il 25.2.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi, cui Fallimento T o to Vitaliano e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA].p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],intimati, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione, falsa ed errata applicazionedell’art. 147, 4 e 5 comma, l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere procedibile la domanda di fallimento, nonostante avesse ritenuto espressamente il P.m.non legittimato attivamente alla presentazione della domanda di estensione del fallimento ex art. 147 l. fall., sol perché i creditori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e il curatore fallimentare di quest’ultimo si erano associati alla istanza del P.m., chiedendo l’estensione del fallimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] evidenzia, infatti, che, ai sensi del quarto comma nell'art. 147l. fall., l'istanza di fallimento in estensione può essere presentata dal curatore, autonomamente legittimato, in quanto egli rappresenta l'organo pubblico operativo procedente,che sostituisce, quanto a legittimazione, il P.m., il quale, ai sensi dell'art. 7 l. fall., può richiedere la dichiarazione di fallimento,ma non l'estensione dello stesso. La richiesta di estensione del curatore e degli altri soggetti abilitati deve essere -aggiunge il ricorrente -formulata con apposita istanza e non già per associazione alla richiesta di un soggetto non abilitato (P.m.) e, pertanto, da considerarsi inesistente. Osserva ancora il ricorrente che la Corte di appello avrebbe, pertanto, errato nell'interpretazione dellenorme sopraindicate in rubrica in quanto, giammai, avrebbe potuto ritenere legittima la richiesta di fallimento in estensione avanzata dal P.m. il quale avrebbe potuto, ricorrendone le condizioni prevista dall'art. 7 l. fall., soltanto proporre ricorso per dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che il curato re e gli altri soggetti abilitati avrebbero potuto associarsi al ricorso del P . m . per la dichiarazione di fallimento e non già alla richiesta di fallimento in estensione che il P.m.non era legittimato ad avanzare . Né ricorrevano - precisa ancora il ricorrente -i presupposti applicativi di cui all'art. 7 l. fall. per la dichiarazione autonoma di fallimento della sopra ricordata società di fatto, posto che nessuna insolvenza era stata accertata ovvero era emersa nel corso delle indagini preliminari. 1.1 Il motivo è infondato. Occorre,in primo luogo, evidenziare che la Corte territoriale non ha in alcun modo affermato la legittimazione attiva del pubblico ministero nella presentazione della domanda di fallimento in estensione ex art. 147, 4 e 5 comma, l. fall., ma anzi l’ha espressamente esclusa, ritenendo che il dettato normativo delle norme da ultimo citate non prevedono la legittimazione del pubblico mistero per la presentazione della domanda di fallimento qui in esame. E tale affermazione non viene in realtà contestata neanche dal ricorrente che riconosce il difetto di legittimazione attiva del P.m., per come affermato dalla Corte territoriale nella sentenza qui impugnata. Il ricorrente, tuttavia, contesta la procedibilità della domanda di estensione del fallimento perché ritiene errato l’aver affermato da parte della Corte di merito la legittimità della dichiarazione di fallimento in estensione, in ragione della contemporanea presentazione di altre istanze di fallimento da parte del curatore del fallimentoNuova [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che da parte dei creditori istanti quest'ultimo fallimento, circostanza processuale quest'ultima che avrebbe scongiurato- secondo la Corte di merito - la violazione del principio ne procedat iudex ex officio, per come, ora, regolato e previsto dal novellato art. 6 l. fall. Ebbene, le doglianze così proposte dal ricorrente non sono condivisibili, posto che la circostanza che il fallimento sopraindicato e gli altri creditori istanti si siano “associati” alla richiesta di estensione del fallimento ex art. 147 l. fall. del P.m., pur ritenuta quest’ultima dalla stessa Corte distrettuale come istanza inidonea alla dichiarazione di fallimento in tali casi, non toglie in alcun modo alle predette istanze di fallimento i l loro caratte re autonomo ed autosufficiente (rispetto alla domanda avanzata dal pubblico ministero) ad incardinare legittimamente la procedura di cui al predetto art. 147 per l’estensione del fallimento. Ne consegue il rigetto del primo motivo di ricorso, in relazione al quale deve affermarsi il seguente principio di diritto: “Proposta dal P.M. non legittimato istanza di fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l.f., l’adesione ad essa degli originari creditori istanti per il fallimentodella società fallita vale quale istanza autonoma, ai sensi della disposizione citata, idonea ad incardinare validamente il procedimento di fallimento in estensione”. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 147, 4 e 5 comma, l. fall., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che una società di capitali potesse partecipare, quale socia illimitatamente responsabile, ad una società di fatto e come tale suscettibile di fallimento in estensione, nei termini previsti dalle norme da ultimo ricordante. Si evidenzia che la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione dell'art. 147, quinto comma, l. fall., in quanto la formulazione letterale del medesimo articolo, siccome riferita alla sola ipotesi di fallimento originario di un imprenditore individuale, non consentirebbe di provvedere nell'ipotesi opposta di fallimento originario di un imprenditore collettivo, con la conseguenza che la Corte di appello -allorquando aveva ritenuto di estendere ad egli ricorrente il fallimento di una società di capitali - avrebbe dovuto verificare, per essere legittima l'estensione di fallimento, l'ipotesi contraria, e cioè che il fallimento di una ditta individuale, che rende il socio illimitatamente responsabile, si estendesse a quello di una società di capitali. In base al tenore letterale dell'art. 147, 5 comma, l. fall., non applicabile al caso di specie per quanto sopra osservato, ove l'attività di impresa sia riferibile non già al soggetto fallito ma ad una più ampia compagine sociale della quale il fallito era socioillimitatamente responsabile, potrebbe operarsi l'estensione del fallimento alla società di fatto e agli altri soci illimitatamente responsabili unicamente nelle ipotesi in cui il fallimento originario (da estendersi alla società di fatto) riguardi un imprenditore individuale e non già una società commerciale,non essendo possibile un'interpretazione estensiva della norma in esame per la chiarezza del suo dato letterale, che si riferisce espressamente al fallimento dell'imprenditore individuale, con ciò escludendo la possibilità di procedere all'estensione del fallimento alla società di fatto, allorquando il fallimento originario riguardi una società di capitali e dunque un imprenditore collettivo. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato. Le doglianze e le obiezioni proposte dal ricorrente si scontrano, invero, con i consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità nella subiecta materia. È stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l'art.147, comma 5, l.fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva,anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che dev'essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e, viceversa, a favore dell'esistenza della "holding" di fatto, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agirein responsabilità e che potrà essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di un creditore (v. in tal senso: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10507 del 20/05/2016; v. anche Cass. n. 1095/2016; v. anche più recentemente: Cass. n. 7903/2020; Cass. n. 4712/2021).Del resto, sono condivisibili le obiezioni sollevate in dottrina, secondo cui un'interpretazione dell'art. 147, 5 comma, l. fall. che conducesse all'affermazione dell' applicabilità della norma al solo caso (di fallimento dell'imprenditore individuale) in essa espressamente considerato, risulterebbe incontrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto, una volta ammessa la configurabilità di una società di fatto partecipata da società di capitali e la conseguente su a fallibilità ai sensi del 10 comma dell'art. 147 l. fall., non vi sarebbealcuna ragione che, nell'ipotesi disciplinata dal ridetto 5 comma -in cui l'esistenza della società emerga in data successiva al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci - possa giustificarne un differenziato trattamento normativo, ammettendone o escludendone la fallibilità a seconda che il socio già fallito sia unimprenditore individuale o collettivo. Invero, non si può concepire diversità di trattamento di due vicende concrete, suscettibili di essere disciplinate in modo uniforme, presentando esse identità di elementi fattuali rilevanti. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione , falsa ed errata applicazione dell'art. 147, primo comma, l. fall. e dell’art. 2361, 2 comma, cod. civ., sul rilievo che la Corte avrebbe erroneamente esteso il fallimento anche nei suoi confronti, sulla base di una altrettanto erronea interpretazione del primo comma dell'art. 147 l. fall. Osserva il ricorrente che, con l'introduzione dell'art. 147,il legislatore avrebbe disciplinato sia la fattispecie del fallimento dei soci, quale conseguenza automatica del fallimento di una società con soci illimitatamente responsabili (art. 147, 1 comma), sia quella del fallimento in estensione (art. 147, 5 comma), precisando, inoltre,che lo stesso procedimento troverebbeapplicazione qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile. Si evidenzia ancora che la Corte di appello avrebbe errato nell'interpretazione del primo comma dell’art. 147 l. fall., ritenendonel'applicabilità al caso di specie, in quanto egli ricorrente non era mai stato socio o legale rappresentante di una delle società previste dal primo comma del predetto articolo 147, con la conseguenza che non era legittima l’estensione del fallimento a suo carico. La norma violata prevede espressamente che possa applicarsi l'estensione del fallimento ad uno dei soci di snc, sas e [OSCURATO:SOCIETA] evidenzia sempre da parte del ricorrente che non era stato legale rappresentante delle predette società a responsabilità limitata ( [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . e [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . ), società nelle quali sussiste una limitazione del rischio in vistadel fatto che il socio restringeil proprio rischio all'ammontare del conferimento apportato e, pertanto, non è soggetto a responsabilit à illimitata. La Corte distrettuale avrebbe errato -precisa il ricorrente – nel ritenere che egli fosse un socio di società occulta, e ciò per la ragione che quest'ultima non era stata mai provata nella sua esistenza e per l’ulteriore ragione che, dopo le cessioni, nessun collegamento era stato dimostrato fra egli ricorrente e le società cedute. La questione centrale da affrontare - osserva ancora il ricorrente - sarebbe la corretta interpretazione dell'art. 2361, 2 comma, cod. civ., più precisamente il problema della mancanza della deliberazione dell'assemblea, espressamente richiesta dalla norma sopra citata per l'assunzione di partecipazioni in società a responsabilità illimitata. Secondo l'orientamento maggioritario, infatti, può essere dichiarato il fallimento per estensione di una società di fatto costituita tra società di capitali solo allorquando vi sia la delibera assembleare, poiché in mancanza non sarebbe possibile configurare una società di fatto. Osserva il ricorrente che, partendo da questo presupposto, se gli amministratori di due o più società di capitali stipulassero un contratto di società di persone, anche solo attraverso comportamenti inequivocabili, cioè si comportassero come soci pur non avendo l'autorizzazione assembleare, essi con le loro azioni si spingerebbero al di là dei limiti legali,in quanto la necessità dell'autorizzazione assembleare viene prevista espressamente dal legislatore, con la conseguenza che il contratto “stipulato” in queste forme sarebbeinefficace ed inesistente la relativa società di fatto. Ne consegue che la Corte di appello avrebbe violato espressamente il disposto normativo di cui all'art. 2361, 2 comma, il quale prevede che la società di fatto possa costituirsi soltanto previa deliberazione assembleare, presupposto che nel caso di specie pacificamente non ricorreva.3.1 Anche il terzo motivo è infondato. 3.1.1 Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 21/01/2016), la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361, comma 2, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Pertanto, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza "ex lege" prevista dall'art. 147, comma 1, l.fall., senza necessità dell'accertamento della loro specifica insolvenza(cfr. Cass., n. 2975 del 2006; Cass. n . 16594 del 2008 , Cass. n. 2335 del 2012). Alla luce dei principi già affermati da questa Corte negli arresti sopra ricordati (e qui di nuovo ribaditi), le doglianze proposte nei termini sopra riportati della violazione dell’art. 2361, comma1, cod. civ. devono essere pertanto respinte. 3.1.2 Nel resto le censure proposte dal ricorrente sono in realtà inammissibili perché rivolte, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione della questio facti, in relazione all’accertamento dei presupposti rivelatori della esistenza di una società di fatto, scrutinio quest’ultimo che invece è inibito al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 1 4 /01/2019). 4. Il quarto mezzo propone invece vizio di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, 1 e 3 comma, cod. proc. civ.,dell’art. 147, 2 comma, l. fall., sul rilievo che la corte di appello avrebbe illegittimamente dichiarato il fallimento in violazione del termine decadenziale, secondo il quale il fallimento non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale ovvero dalla cessazione della responsabilità illimitata.4.1 Il motivo è inammissibile in ragione della novità delle questioni prospettate che non risultano essere state dedotte nei precedenti gradi di giudizio, secondo quanto riportato nella sentenza impugnatoe secondo anche il contenuto del ricorso introduttivo che, in alcun modo, indica ove la questione fosse stata proposta innanzi alla Corte di merito, con conseguenziale difetto anche di autosufficienza della relativa doglianza. 5. Il ricorrente propone, inoltre , un quinto motivo con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1 e 3 comma, cod. proc. civ., la violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 147, 3 comma, l. fall. e dell’art. 24 Cost., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe violato il suo diritto di difesa per non avergli consentito di essere audito, come richiesto in sede di reclamo. 5.1 La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata, dal momento che, da un lato, prospetta, in relazione alla violazione del diritto di difesa nella fase prefallimentare, una questione nuova non proposta in precedenza (posto che le censure si erano appuntate, in sede di reclamo, sul solo profilo della mancata audizione del reclamante da parte della Corte di merito), e, dall’altro lato, risulta circostanza non controversa (perché neanche contestata dall’odierno ricorrente) che il ricorso per fallimento (in estensione) era stato notificato a tutte le parti litisconsorti del giudizio (e dunque anche al [OSCURATO:PERSONA]), così consentendo anche a quest’ultimo l’esercizio di tutte le sue prerogative difensive già innanzi al giudice di prime cure. 6. Viene, poi, proposto un sesto mezzo con il quale si deduce violazione, falsa ed errata applicazione, in relazione all’art. 360, 1 e 3 comma cpc, degli artt. 1, 1 comma, e art. 5, 1 comma, l. fall., con conseguente “contrasto e violazione degli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione”. Si evidenzia che si sarebbe potuto dichiarare il suo fallimento al più come “ditta individuale”, in qualità di imprenditore, e non già come “persona fisica”. 6.1 Anche il sesto motivo deve essere dichiarato inammissibile perché la questione proposta risulta essere stata prospettata per la prima volta innanzi a questa Corte di legittimità. A ciò va aggiunto che le doglianze così prospettate dal ricorrente risultano, comunque, non comprensibil i , menzionando il ricorrente la “ditta” quasi fosse un soggetto, quando essa non è altro che una denominazione ( cfr. art. 25 63 c.c.) e pretendendo di distinguere la “persona fisica” dall’“imprenditore” individuale, mentre essi invece, ai fini che cioccupano, finiscono per coincidere, indicando appunto il soggetto persona fisica,che esercita professionalmente l’attività di impresa exart. 2082 cod. c iv . 7. Il settimo mezzo deduce “violazione, in relazione all’art. 360, comma 1 e 3, cpc, degli artt. 1, 4, 23, 35 e 41 Cost”, sul rilievo che la decisione di estendere il fallimento anche nei suoi confronti avrebbe leso il suo diritto di continuare a lavorare perché fallito. 7.1 Anche in tal caso non può che concludersi per l’inammissibilità del motivo che, risultando prospettare questioni nuove, non si confronta in alcun modo con le rationes decidendidel provvedimento impugnato. 8. L’ottavo motivo propone vizio di “violazione, in relazione all’art. 360, comma 1 e 3 cpc, dell’art. 27, comma 1 e 2 della Costituzione”, sul rilievo che la Corte di appello lo avrebbe considerato “colpevole” sulla base del solo verbale della Guardia di Finanza, basato solo su indizi, presunzioni e dichiarazioni di terzi, senza consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. 8.1 Il motivo risulta anch’esso inammissibile. In disparte dell’evidente anomalia nel richiamare da parte del ricorrente, a sostegno della lesionedel suo diritto di difesa, la violazione di un parametro normativo di rango costituzionale (art. 27) deltutto inconferente per l’esame del caso di specie, posto che la predetta norma fissa i principi di tutela per l’esercizio dei diritti di difesa nell’ambito della responsabilità penale, la doglianza risulta comunque inammissibileperché genericamente formulata e rivolta a sollecitare, innanzi a questa Corte, un nuovo apprezzamento di fatto in ordine allo scrutinio delle prove già correttamente valutate dai giudici di merito, con argomentazioni adeguate e scevre da criticità argomentative. 9. Si propone inoltre un nono motivo con il quale si denuncia la “violazione dell’art. 111 Cost., art. 115 cc, art. 167 cc e 416 cc”. Ricorda il ricorrente che la Corte territoriale, senza alcuna comunicazione alle parti, aveva trasmesso gli atti alla Procura affinchè prendesse posizione in merito alle domande. La Corte distrettuale – evidenzia il ricorrente – avrebbe violato palesemente il disposto normativo dell’art. 111 Cost. che garantisce il diritto al giusto processo, il quale pertanto deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Si evidenzia che la Procura, rimasta contumace in sede di riesame, avrebbe potuto costituirsi sino al momento della rimessione della causa in decisione, sicchè non sarebbe stato legittimo consentirle di depositare note scritte , e che, peraltro, non avendo la Procura preso posizione sui fatti di causa, si sarebbe verificata la non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 9.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile, sia perché genericamente formulato in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa del ricorrente, non avendo quest’ultimo in alcun modo spiegato come si sarebbe concretato il pregiudizio alle sue prerogative difensive e al rispetto del contraddittorio processuale nella iniziativa della Corte di appello di comunicare alla Procura il verbale di rimessione della causa in decisione, sia perché non è dato comprendere (e in ciò si evidenzia l’ulteriore contraddittorietà della doglianza) come sia possibile far scattare il meccanismo della non contestazione nei confronti della parte pubblica rimasta contumace nel giudizio di secondo grado. 10. Il decimo motivo –con il quale si denuncia la “nullità delle sentenze o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 4, cpc”, sul rilievo della nullità delle sentenze per non essere stato ammesso il suo interrogatorio – rimane assorbito dal rigetto del quinto motivo, già sopra esaminato. 11. Si deduce, inoltre, nell’undicesimo motivo, vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 5 cpc, relativamente ai rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] srl”. Evidenzia il ricorrente che aveva prodotto in sede di reclamo ampia documentazione aziendale con la quale avrebbe dimostrato la consegna delle attrezzature e della merce a Leone, documentazione il cui esame sarebbe stato invece omesso da parte della Corte territoriale che non avrebbe peraltro neanche considerato i suoi tentativi di recuperare i crediti nascenti dalla cessione dei beni in favore della sopra ricordatasocietà. 11.1 Il motivo deve essere dichiarato inammissibile perché – lungi dall’enucleare, ai sensi dell’invocato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., un “fatto storico”, decisivo per il giudizio enel cui omesso esame sarebbe incorso il giudicante – tenta di sollecitare questa Corte di legittimità ad una rilettura diretta degli atti istruttori e a un nuovo apprezzamento di documenti asseritamente trascurati nell’esame da parte dei giudici del reclamo , così prospettando un nuovo scrutinio di merito invece inibito a questa Corte.Sul punto è utile ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così, Cass., Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 12. Analoga declaratoria di inammissibilità deve essere riservata anche in relazione al dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso, con i quali, sempre sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si pretendonodi rivalutare, tramite la rilettura degli atti istruttori, i rapporti del ricorrente con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e la vicenda dei trasferimenti di beni strumentali dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., scrutinio che riguarda ancora una volta la valutazione della questio factie che pertanto non rientra, per quanto già sopra rilevato, nel sindacato del giudice di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura