CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 18909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Torino in tema di rimedio risarcitorio ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., concedeva al reclamante 31 giorni di riduzione della pena. In particolare, il reclamo veniva accolto solo parzialmente con riferimento alla detenzione nel [OSCURATO:PERSONA] del carcere di [OSCURATO:PERSONA]: il reclamante aveva contestato che la camera detentiva avesse la superficie di mq. 29 risultante dalla documentazione, sostenendo che la superficie era inferiore, ma il Tribunale di Sorveglianza osservava che la diversa superficie non risultava dagli atti né era stata accertata davanti al Magistrato, ritenendo, quindi, sussistente la condizione di sovraffollamento solo .in presenza di sette o più persone. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il reclamante aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era stato alloggiato in camere detentive aventi diversa superficie: la mancata considerazione da parte del Tribunale della documentazione presentata integrava un travisamento della prova. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In forza dell'art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen., avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza in materia di reclamo giurisdizionale, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; in effetti, il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen. costituisce un caso particolare dell'ipotesi di inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni di legge e di regolamento dalla quale deriva al detenuto un grave pregiudizio all'esercizio dei diritti (art. 69, comma 6, lett. b ord. pen.). Il ricorrente denuncia il travisamento della prova da parte del Tribunale: vizio che non integra la violazione di legge, ma il vizio di motivazione contemplato dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ,J1 ,..1‘,31 rt. r: v- n 2,,01-« 2. Alla declaratoria dì inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]