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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20111/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: 1) sentenza Gip Tribunale di Lecce del 9 luglio 2021, definitiva il 10 luglio 2023; 2) sentenza Gip del Tribunale di Brindisi del 25 febbraio 2021, irrevocabile il 4 ottobre 2024; 3) sentenza del Gip del Tribunale di Brindisi ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 settembre 2017, irrevocabile il 30 gennaio 2018; Rilevato che in due motivi con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all'omessa considerazione che tutti i fatti sono stati commessi nel contesto e nell'alveo dei reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. 309 del 1990 commessi a Brindisi dal 2014 al 2018 oggetto della sentenza sub 1) e che gli ulteriori fatti, relativi sempre alla cessione di sostanze stupefacenti, sono esecuzione del medesimo disegno e programma associativo al quale il ricorrente partecipava anche gestendo le attività relative agli acquisti e alle cessioni di sostanze stupefacenti; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi- non emerge che i fatti di cessione di cessione di sostanze stupefacenti al fratello e la detenzione e cessione commesse unitamente alla moglie facessero parte del medesimo contesto criminoso relativo all'attività dell'associazione e che, piuttosto, questi rientrassero nello stile di vita del condannato (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ( ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art.81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: 1) sentenza Gip Tribunale di Lecce del 9 luglio 2021, definitiva il 10 luglio 2023; 2) sentenza Gip del Tribunale di Brindisi del 25 febbraio 2021, irrevocabile il 4 ottobre 2024; 3) sentenza del Gip del Tribunale di Brindisi ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 settembre 2017, irrevocabile il 30 gennaio 2018; Rilevato che in due motivi con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all'omessa considerazione che tutti i fatti sono stati commessi nel contesto e nell'alveo dei reati associativi di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.p.r. 309 del 1990 commessi a Brindisi dal 2014 al 2018 oggetto della sentenza sub 1) e che gli ulteriori fatti, relativi sempre alla cessione di sostanze stupefacenti, sono esecuzione del medesimo disegno e programma associativo al quale il ricorrente partecipava anche gestendo le attività relative agli acquisti e alle cessioni di sostanze stupefacenti; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi- non emerge che i fatti di cessione di cessione di sostanze stupefacenti al fratello e la detenzione e cessione commesse unitamente alla moglie facessero parte del medesimo contesto criminoso relativo all'attività dell'associazione e che, piuttosto, questi rientrassero nello stile di vita del condannato (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ( ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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