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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14243/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 gennaio 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle argomentazioni poste alla base dell'applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito risulta essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito affermato che il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, incapace di controllare la sua aggressività; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 gennaio 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle argomentazioni poste alla base dell'applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito risulta essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di merito affermato che il nuovo reato costituisce manifestazione di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, incapace di controllare la sua aggressività; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 14243/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris