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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 05741/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Latina, in veste di giudice di appello cautelare, riformava il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 19/7/2022 e, per l'effetto, disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni nella titolarità della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e, in subordine, nel caso di incapienza o dispersione di essi, dei beni nella titolarità del legale rappresentante dell'ente, [OSCURATO:PERSONA].

2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 310, comma 2, 322-bis cod. proc. pen. per violazione dei termini per proporre impugnazione.

Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello per tardività, dato che il provvedimento del G.i.p. oggetto di impugnazione sarebbe stato, in realtà, quello del 28/6/2022, allorquando si era cristallizzato il giudicato cautelare; al 27/7/2022, quando il Pubblico ministero aveva depositato l'appello, sarebbe stata invece ormai preclusa la facoltà di impugnare, in difetto di novum; - violazione dell'art. 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo al fumus del reato ed alle esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe disposto la misura senza verificare l'ampia prova documentale offerta dall'indagato circa l'esistenza e la congruità delle operazioni contestate, oltre alla tracciabilità dei relativi pagamenti ed alla mancanza di consapevolezza quanto alla contestata inaffidabilità del fornitore.

L'ordinanza, ancora, non avrebbe valutato la complessità della motivazione del G.i.p., che avrebbe dovuto esser letta ed integrata con le argomentazioni di cui ai precedenti provvedimenti di rigetto, senza arrestarsi a valutazioni apodittiche e congetturali; - violazione dell'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen.

Richiamata la contestazione mossa al Campagnolo, nei termini di cui all'art. 2 in oggetto, si lamenta la carenza di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, da escludere per mancata conoscenza della natura di cartiera della emittente; - violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; motivazione apparente con riguardo al periculum.

Sul punto, il Tribunale avrebbe reso una motivazione scarna e, per l'appunto, apparente, che ignorerebbe le plurime circostanze poste a fondamento delle ordinanze di rigetto del G.i.p. di Latina.

Ciò si apprezzerebbe, in particolare, con riguardo alla qualità e alla quantità dei beni aggredibili ed alla personalità del ricorrente (senza precedenti o pendenze con l'Erario).

Ne deriverebbe l'assenza di motivazione quanto all'esigenza cautelare a fondamento della misura. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta infondato.

5. Con riguardo al primo motivo, ed alla relativa eccezione di tardività dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio osserva che la questione è posta in termini del tutto generici, oltre che di puro merito, quindi inammissibili in sede di legittimità.

In particolare, si lamenta che - a fronte di un giudicato cautelare ormai formatosi - l'appellante non avrebbe introdotto alcun elemento di novità, così che l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Nessun concreto elemento, tuttavia, sostiene tale affermazione, né si dà conto di una simile eccezione formulata dal difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando - come da pag. 2 dell'ordinanza impugnata - lo stesso legale "ha chiesto il rigetto dell'appello per insussistenza sia del fumus commissi delicti che del periculum in mora, depositando al contempo memoria difensiva con allegati documenti".

Nessun riferimento, dunque, ad un'eventuale eccezione di tardività dell'appello, né, peraltro, il ricorso specifica in quali termini la richiesta cautelare (del pubblico ministero) avrebbe omesso l'indicazione di elementi di novità; specie, peraltro, a fronte dell'espresso riferimento - nella medesima istanza, poi ripresa nel provvedimento impugnato - ad una nota del 15/7/2022 della Guardia di Finanza, ossia ad un elemento di indagine mai sottoposto al G.i.p. nelle precedenti richieste cautelari.

6. Risulta inammissibile, di seguito, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale - dietro la contestazione formale di una violazione di legge - si lamenta, in realtà, un vizio di motivazione, in contrasto con la lettera dell'art. 325 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione sui provvedimenti in materia di misure cautelari reali solo per violazione di legge.

La censura, in particolare, sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato vari documenti prodotti dal ricorrente a conferma della regolarità delle operazioni sottese alle fatture di cui all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000, contestato, così introducendo, oltre ad una censura sulla motivazione non consentita, un argomento di puro merito, del pari non ammesso in questa sede.

6.1. E' ancora inammissibile, poi, il motivo con il quale si lamenta che il Tribunale avrebbe basato la decisione su presunzioni legali estese in malam partem da una società ("[OSCURATO:SOCIETA].") ad un'altra ("[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."), senza valutare "la complessità della motivazione del Gip, che andava letta ed integrata con le argomentazioni già espresse con le precedenti ordinanze di rigetto", anche in punto di elemento soggettivo del reato.

Si lamenta espressamente, dunque, una "motivazione del tutto apodittica e congetturale", così da evidenziare ancora la violazione dei limiti di impugnazione di cui all'art.325 cod. proc. pen. 7.

A conclusioni di infondatezza, di seguito, il Collegio giunge sul terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in modo specifico, la mancanza di motivazione con riguardo al profilo psicologico del delitto contestato.

La censura, infatti, è sostenuta da un solo argomento, ossia che il Campagnolo "non era a conoscenza della natura di cartiera della società emittente" ("[OSCURATO:SOCIETA]") le fatture poi portate in dichiarazione dalla "[OSCURATO:PERSONA]", e che ciò risulterebbe dagli elementi offerti agli investigatori, quali i bonifici effettuati alla "società cartiera", l'acquisto di automobili già dotate di adeguata documentazione amministrativa, la copia della rivista "[OSCURATO:PERSONA]" con l'indicazione del valore di mercato delle stesse vetture.

7.1. Con questo argomento, tuttavia, il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione stesa al riguardo dal Tribunale, nella quale si dà conto - con diffusi riferimenti agli esiti investigativi - della frode carosello riscontrata, del ruolo di "cartiera" in essa riconosciuto a "[OSCURATO:SOCIETA]", con beneficiaria finale la cessionaria "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva infine utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000.

Gli accertamenti compiuti, in particolare, avevano consentito di rilevare che alcune delle vetture immatricolate per la prima volta in Italia da "[OSCURATO:SOCIETA]" erano state poi cedute alla "[OSCURATO:PERSONA]", che le aveva acquistate ad un prezzo inferiore a quello di mercato, avvantaggiandosi della detrazione di un'IVA "incamerata dalla cedente e mai versata all'Erario".

Con ogni riflesso - in questa fase cautelare - anche sul profilo psicologico del delitto in oggetto.

8. Con riguardo, infine, al quarto motivo, che lamenta l'apparenza di motivazione in punto di periculum, questa Corte ritiene ancora che la censura sia infondata.

Il Tribunale, infatti, ha argomentato sul punto con affermazione congrua e tutt'altro che assente o di mera apparenza, rilevando che la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva maturato ingenti debiti tributari; che aveva presentato l'ultimo bilancio di esercizio nel 2018; che non risultava più operativa negli anni 2019, 2020 e 2021; che il ricorrente - in data 9/9/2016 - aveva assunto la carica di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", operante nel medesimo settore dell'altra, dovendosi dunque "quantomeno presumere che la prima sia verosimilmente la naturale prosecuzione della seconda".

8.1. A fronte di questa motivazione più che adeguata, peraltro, il ricorso lamenta genericamente che il Tribunale avrebbe ignorato "le plurime imponenti circostanze poste a fondamento delle ordinanze" con le quali il G.i.p. aveva più volte rigettato la richiesta di sequestro formulata dal pubblico ministero.

Di seguito, si sostiene che il periculum avrebbe dovuto esser valutato "tenendo conto della specifica natura e quantità in concreto dei beni aggredibili", oltre che della personalità del ricorrente, incensurato e senza pendenze con l'Erario; ebbene, questo argomento risulta del tutto estraneo alla tematica del sequestro preventivo qui in esame, che coinvolge soltanto il rapporto tra la res ed il reato.

Del tutto generico, infine, il richiamo alle considerazioni del G.i.p. di cui alle precedenti ordinanze, delle quali si lamenta il mancato esame senza, tuttavia, introdurre alcuna precisazione al riguardo.9.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Lt) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Latina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Latina, in veste di giudice di appello cautelare, riformava il provvedimento emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 19/7/2022 e, per l'effetto, disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni nella titolarità della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", e, in subordine, nel caso di incapienza o dispersione di essi, dei beni nella titolarità del legale rappresentante dell'ente, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 310, comma 2, 322-bis cod. proc. pen. per violazione dei termini per proporre impugnazione. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello per tardività, dato che il provvedimento del G.i.p. oggetto di impugnazione sarebbe stato, in realtà, quello del 28/6/2022, allorquando si era cristallizzato il giudicato cautelare; al 27/7/2022, quando il Pubblico ministero aveva depositato l'appello, sarebbe stata invece ormai preclusa la facoltà di impugnare, in difetto di novum; - violazione dell'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo al fumus del reato ed alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe disposto la misura senza verificare l'ampia prova documentale offerta dall'indagato circa l'esistenza e la congruità delle operazioni contestate, oltre alla tracciabilità dei relativi pagamenti ed alla mancanza di consapevolezza quanto alla contestata inaffidabilità del fornitore. L'ordinanza, ancora, non avrebbe valutato la complessità della motivazione del G.i.p., che avrebbe dovuto esser letta ed integrata con le argomentazioni di cui ai precedenti provvedimenti di rigetto, senza arrestarsi a valutazioni apodittiche e congetturali; - violazione dell'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. Richiamata la contestazione mossa al Campagnolo, nei termini di cui all'art. 2 in oggetto, si lamenta la carenza di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, da escludere per mancata conoscenza della natura di cartiera della emittente; - violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; motivazione apparente con riguardo al periculum. Sul punto, il Tribunale avrebbe reso una motivazione scarna e, per l'appunto, apparente, che ignorerebbe le plurime circostanze poste a fondamento delle ordinanze di rigetto del G.i.p. di Latina. Ciò si apprezzerebbe, in particolare, con riguardo alla qualità e alla quantità dei beni aggredibili ed alla personalità del ricorrente (senza precedenti o pendenze con l'Erario). Ne deriverebbe l'assenza di motivazione quanto all'esigenza cautelare a fondamento della misura. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta infondato. 5. Con riguardo al primo motivo, ed alla relativa eccezione di tardività dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del G.i.p. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio osserva che la questione è posta in termini del tutto generici, oltre che di puro merito, quindi inammissibili in sede di legittimità. In particolare, si lamenta che - a fronte di un giudicato cautelare ormai formatosi - l'appellante non avrebbe introdotto alcun elemento di novità, così che l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. Nessun concreto elemento, tuttavia, sostiene tale affermazione, né si dà conto di una simile eccezione formulata dal difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando - come da pag. 2 dell'ordinanza impugnata - lo stesso legale "ha chiesto il rigetto dell'appello per insussistenza sia del fumus commissi delicti che del periculum in mora, depositando al contempo memoria difensiva con allegati documenti". Nessun riferimento, dunque, ad un'eventuale eccezione di tardività dell'appello, né, peraltro, il ricorso specifica in quali termini la richiesta cautelare (del pubblico ministero) avrebbe omesso l'indicazione di elementi di novità; specie, peraltro, a fronte dell'espresso riferimento - nella medesima istanza, poi ripresa nel provvedimento impugnato - ad una nota del 15/7/2022 della Guardia di Finanza, ossia ad un elemento di indagine mai sottoposto al G.i.p. nelle precedenti richieste cautelari. 6. Risulta inammissibile, di seguito, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale - dietro la contestazione formale di una violazione di legge - si lamenta, in realtà, un vizio di motivazione, in contrasto con la lettera dell'art. 325 cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione sui provvedimenti in materia di misure cautelari reali solo per violazione di legge. La censura, in particolare, sostiene che l'ordinanza impugnata non avrebbe valutato vari documenti prodotti dal ricorrente a conferma della regolarità delle operazioni sottese alle fatture di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato, così introducendo, oltre ad una censura sulla motivazione non consentita, un argomento di puro merito, del pari non ammesso in questa sede. 6.1. E' ancora inammissibile, poi, il motivo con il quale si lamenta che il Tribunale avrebbe basato la decisione su presunzioni legali estese in malam partem da una società ("[OSCURATO:SOCIETA].") ad un'altra ("[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."), senza valutare "la complessità della motivazione del Gip, che andava letta ed integrata con le argomentazioni già espresse con le precedenti ordinanze di rigetto", anche in punto di elemento soggettivo del reato. Si lamenta espressamente, dunque, una "motivazione del tutto apodittica e congetturale", così da evidenziare ancora la violazione dei limiti di impugnazione di cui all'art.325 cod. proc. pen. 7. A conclusioni di infondatezza, di seguito, il Collegio giunge sul terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in modo specifico, la mancanza di motivazione con riguardo al profilo psicologico del delitto contestato. La censura, infatti, è sostenuta da un solo argomento, ossia che il Campagnolo "non era a conoscenza della natura di cartiera della società emittente" ("[OSCURATO:SOCIETA]") le fatture poi portate in dichiarazione dalla "[OSCURATO:PERSONA]", e che ciò risulterebbe dagli elementi offerti agli investigatori, quali i bonifici effettuati alla "società cartiera", l'acquisto di automobili già dotate di adeguata documentazione amministrativa, la copia della rivista "[OSCURATO:PERSONA]" con l'indicazione del valore di mercato delle stesse vetture. 7.1. Con questo argomento, tuttavia, il ricorso non si confronta con l'ampia motivazione stesa al riguardo dal Tribunale, nella quale si dà conto - con diffusi riferimenti agli esiti investigativi - della frode carosello riscontrata, del ruolo di "cartiera" in essa riconosciuto a "[OSCURATO:SOCIETA]", con beneficiaria finale la cessionaria "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva infine utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. Gli accertamenti compiuti, in particolare, avevano consentito di rilevare che alcune delle vetture immatricolate per la prima volta in Italia da "[OSCURATO:SOCIETA]" erano state poi cedute alla "[OSCURATO:PERSONA]", che le aveva acquistate ad un prezzo inferiore a quello di mercato, avvantaggiandosi della detrazione di un'IVA "incamerata dalla cedente e mai versata all'Erario". Con ogni riflesso - in questa fase cautelare - anche sul profilo psicologico del delitto in oggetto. 8. Con riguardo, infine, al quarto motivo, che lamenta l'apparenza di motivazione in punto di periculum, questa Corte ritiene ancora che la censura sia infondata. Il Tribunale, infatti, ha argomentato sul punto con affermazione congrua e tutt'altro che assente o di mera apparenza, rilevando che la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva maturato ingenti debiti tributari; che aveva presentato l'ultimo bilancio di esercizio nel 2018; che non risultava più operativa negli anni 2019, 2020 e 2021; che il ricorrente - in data 9/9/2016 - aveva assunto la carica di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", operante nel medesimo settore dell'altra, dovendosi dunque "quantomeno presumere che la prima sia verosimilmente la naturale prosecuzione della seconda". 8.1. A fronte di questa motivazione più che adeguata, peraltro, il ricorso lamenta genericamente che il Tribunale avrebbe ignorato "le plurime imponenti circostanze poste a fondamento delle ordinanze" con le quali il G.i.p. aveva più volte rigettato la richiesta di sequestro formulata dal pubblico ministero. Di seguito, si sostiene che il periculum avrebbe dovuto esser valutato "tenendo conto della specifica natura e quantità in concreto dei beni aggredibili", oltre che della personalità del ricorrente, incensurato e senza pendenze con l'Erario; ebbene, questo argomento risulta del tutto estraneo alla tematica del sequestro preventivo qui in esame, che coinvolge soltanto il rapporto tra la res ed il reato. Del tutto generico, infine, il richiamo alle considerazioni del G.i.p. di cui alle precedenti ordinanze, delle quali si lamenta il mancato esame senza, tuttavia, introdurre alcuna precisazione al riguardo.9. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
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