CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-controPIZZUTO Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cima e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n.16/2019, depositata il 4 gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – A seguito della liquidazione del Mod. Unico 2011, relativo all’annod’imposta 2010, veniva emessa, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, la cartella diNumero registro generale 21617/2019Numero sezionale 5085/2026Numero di raccolta generale 23094/2026Data pubblicazione 13/07/2026pagamento n. 027201300042458, notificata al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 5marzo 2014, contenente l’iscrizione a ruolo, per un totale di euro39.272,05, delle sanzioni ed interessi per omesso/carente versamentodelle imposte IRPEF ed IVA.Il contribuente impugnava la predetta cartella innanzi allaCommissione tributaria provinciale.Si costituiva l'Ufficio, insistendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Campobasso, con la sentenzan. 188/3/14 del 6 ottobre 2014, accoglieva il ricorso di parte, annullandola cartella di pagamento e compensando le spese.2. – Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate proponeva appello,cui resisteva il contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise, con sentenza n.16/2019 del 13 luglio 2018, depositata il 4 gennaio 2019, ha respintol’appello dell’Ufficio.3. – Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un unico motivo.Il contribuente ha resistito con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va dichiarata l’estinzione del giudizio pereffetto della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018.Precisamente, il contribuente ha depositato in data 9 aprile 2026copia della domanda di definizione agevolata (rottamazione-ter)presentata in data 16/7/2019 e l’Agenzia ha segnalato che “le cartelleoggetto del ricorso risultano integralmente sgravate dall'ente”, purresiduando un importo di euro 98,00 per “diritti tabellari non riscossi”.Può, pertanto, dichiararsi, alla luce di quanto disposto dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n.Numero registro generale 21617/2019Numero sezionale 5085/2026Numero di raccolta generale 23094/2026Data pubblicazione 13/07/2026108/2025, l’estinzione del processo; le spese restano a carico delle partiche le hanno anticipate.2. - Si esclude, stante l’esito del giudizio, l'applicabilità dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quale inserito dall'art. 1,comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente nonvittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versatoall'atto della proposizione dell'impugnazione. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del23 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]