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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26229/2022

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1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11695/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale – N. 11695/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 421/16/2020depositata in data 24.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Messina, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego di rimborso di somme indebitamente versate dal proprio datore di lavoro, ENEL, a titolo di trattenute quale sostituto d’imposta, in relazione a spese di viaggio da lui sostenute quotidianamente per recarsi da Messina a Catania, ove era stato trasferito temporaneamente; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò la C.T.R. che le spese di viaggio sono escluse dalla determinazione della base imponibile per il reddito da lavoro dipendente e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, esse – quand’anche oggetto di rimborsi analitici, o sotto formadi indennità chilometrica e di trasporto – non formano comunque reddito se rimborsate sulla base di idonea documentazione, stante laloro natura essenzialmente risarcitoria; la C.T.R., infine, ha compensato integralmente le spese tra le parti; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, spiegando anche ricorso incidentale, anch’esso sulla base di un solo motivo; consideratoche: N. 11695/21 R.G. 1.1 - con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrent e principale denuncia violazione e falsa appl i cazione dell’art. 51 TUIR , che esprime il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, di cui la C.T.R. non avrebbe tenuto conto, nella specie trattandosi di rimborso spese forfetariamente determinatoe non di indennità di trasferta; 1.2 –il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato; quanto al primo profilo, lo è nella misura in cui l’Agenzia intende contestare l’accertamento di merito –inerente alla sottostante ricostruzione della fattispecie - operat a dalla C.T.R. circa la natura risarcitoria ( rectius , sostanzialmente indennitaria) dei rimborsi operati dal datore di lavoro, senza però adeguatamente attingere al piano motivazionale, nei limiti in cui ciò è ancora consentito (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014); il mezzo è poi infondato perchéil rimborso delle spese di viaggio forfetariamente corrisposto al Caruso è soggett o al disposto dell’art. 51, c omma 5, TUIR , riguardo al quale è stato condivisibilmente affermato che“In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro” (Cass. n. 8489/2020); N. 11695/21 R.G. l’Agenzia, al riguardonon ha neanche allegato il superamento del limite massimo suddetto, donde l’infondatezza della censura; 2.1- con l’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta invece la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 91 c.p.c., per aver la C.T.R. compensato integralmente le spese di lite , così affermando: “Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in virtù della specificità della materia e dellequestioni tecniche trattate”; rileva il ricorrente incidentale che la motivazione adottata v ì ola le suddette disposizioni ed è comunque apodittica, non sussistendo né la soccombenza reciproca, né quelle gravi ed eccezionali ragioni che, sole, consentono di compensare le spese; 2.2 –il motivo è fondato; sul tema della compensazione delle spese, è ampiamente ricevuto il principio per cui “ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti” (Cass. n. 25594/2018); è evidente come la motivazione adottata dalla C.T.R. non rispetti detti parametri, risolvendosi in una mera tautologia; 3.1 –in definitiva,il ricor so principale è rigettato, mentre l’incidentale è accolto; N. 11695/21 R.G. la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che applicherà ilsuddetto principi o e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale e accoglie il ricorso incidentale; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11695/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale – N. 11695/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 421/16/2020depositata in data 24.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Messina, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego di rimborso di somme indebitamente versate dal proprio datore di lavoro, ENEL, a titolo di trattenute quale sostituto d’imposta, in relazione a spese di viaggio da lui sostenute quotidianamente per recarsi da Messina a Catania, ove era stato trasferito temporaneamente; nel confermare la sentenza di primo grado, osservò la C.T.R. che le spese di viaggio sono escluse dalla determinazione della base imponibile per il reddito da lavoro dipendente e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, esse – quand’anche oggetto di rimborsi analitici, o sotto formadi indennità chilometrica e di trasporto – non formano comunque reddito se rimborsate sulla base di idonea documentazione, stante laloro natura essenzialmente risarcitoria; la C.T.R., infine, ha compensato integralmente le spese tra le parti; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, spiegando anche ricorso incidentale, anch’esso sulla base di un solo motivo; consideratoche: N. 11695/21 R.G. 1.1 - con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrent e principale denuncia violazione e falsa appl i cazione dell’art. 51 TUIR , che esprime il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, di cui la C.T.R. non avrebbe tenuto conto, nella specie trattandosi di rimborso spese forfetariamente determinatoe non di indennità di trasferta; 1.2 –il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato; quanto al primo profilo, lo è nella misura in cui l’Agenzia intende contestare l’accertamento di merito –inerente alla sottostante ricostruzione della fattispecie - operat a dalla C.T.R. circa la natura risarcitoria ( rectius , sostanzialmente indennitaria) dei rimborsi operati dal datore di lavoro, senza però adeguatamente attingere al piano motivazionale, nei limiti in cui ciò è ancora consentito (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); il mezzo è poi infondato perchéil rimborso delle spese di viaggio forfetariamente corrisposto al Caruso è soggett o al disposto dell’art. 51, c omma 5, TUIR , riguardo al quale è stato condivisibilmente affermato che“In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, può essere analitico, se ancorato agli esborsi, per vitto, alloggio e viaggio, effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, se operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, con la conseguenza che, mentre nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, nel secondo l'importo che oltrepassi il limite massimo previsto dall'art. 51 cit. concorre alla formazione del reddito di lavoro” (Cass. n. 8489/2020); N. 11695/21 R.G. l’Agenzia, al riguardonon ha neanche allegato il superamento del limite massimo suddetto, donde l’infondatezza della censura; 2.1- con l’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta invece la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 91 c.p.c., per aver la C.T.R. compensato integralmente le spese di lite , così affermando: “Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in virtù della specificità della materia e dellequestioni tecniche trattate”; rileva il ricorrente incidentale che la motivazione adottata v ì ola le suddette disposizioni ed è comunque apodittica, non sussistendo né la soccombenza reciproca, né quelle gravi ed eccezionali ragioni che, sole, consentono di compensare le spese; 2.2 –il motivo è fondato; sul tema della compensazione delle spese, è ampiamente ricevuto il principio per cui “ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti” (Cass. n. 25594/2018); è evidente come la motivazione adottata dalla C.T.R. non rispetti detti parametri, risolvendosi in una mera tautologia; 3.1 –in definitiva,il ricor so principale è rigettato, mentre l’incidentale è accolto; N. 11695/21 R.G. la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che applicherà ilsuddetto principi o e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorsoprincipale e accoglie il ricorso incidentale; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese d
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