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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05323/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di VENEZIAudita la relazione volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto del G.i.p. dello stesso Tribunale di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di danaro di euro 512.898 nei confronti della società e, in subordine, per equivalente, nei confronti del ricorrente stesso per i reati di indebita compensazione, relativamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, di cui all'art. 10-quater D.Igs. n.74 del 2000 a seguito dell'acquisto di fittizi crediti di imposta da parte di altra società, poi opposti in compensazione tramite modelli F24.

2. Il ricorrente si affida ad un'unica doglianza.

Segnatamente, reitera la doglianza circa la violazione dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso dal G.i.p. veneziano.

Come già rilevato infatti anche avanti al Tribunale del riesame, che ha rigettato l'eccezione, evidenzia come, a suo dire, il decreto di applicazione del sequestro abbia omesso di proporre una valutazione critica ed autonoma rispetto a quella formulata dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura .ablativa; ciò che, pertanto, giustificherebbe l'annullamento del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro.

In particolare., individua i vari passaggi del provvedimento esemplificativi d ella puntuale duplicazione di contenuto rispetto alla richiesta del G.i.p. sicché, difformemente da quanto affermato dal Tribunale, si sarebbe trattato della riproduzione non solo di ampi passaggi della richiesta di misura cautelare, ma dell'intero suo testo senza che la parte finale, dedicata al solo profilo della confiscabilità del profitto del reato, sia stata idonea a fungere da elemento differenziale; né potrebbe valere in senso contrario il richiamo del Tribunale alla "natura tecnica delle circostanze" esposte.

In altri termini, si sarebbe realizzato nella specie un'ipotesi di vero e proprio copia-incolla con conseguente integrazione della violazione di legge dedotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità.

La doglianza già proposta innanzi al Tribunale del riesame, e rinnovata col presente ricorso, avrebbe dovuto imporre, onde consentire a questa Corte di verificare l'effettiva mancanza di una autonoma valutazione, da parte del G.i.p., dei presupposti della misura richiesta dal P.M., che nel ricorso si facesse luogo all'integrale trascrizione del contenuto della richiesta del P.M. pretesamente ricalcata dal provvedimento dello stesso G.i.p., o all'allegazione di copia di detta richiesta, non essendo evidentemente sufficiente allo scopo la sola allegazione del decreto di sequestro.

Non avendo, dunque, il ricorrente adempiuto a tale onere, la cui sussistenza è stata del resto già affermata da questa Corte (Sez.3, n. 57524 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274704), il ricorso deve reputarsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia che ha rigettato la richiesta di riesame presentata nei confronti del decreto del G.i.p. dello stesso Tribunale di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di danaro di euro 512.898 nei confronti della società e, in subordine, per equivalente, nei confronti del ricorrente stesso per i reati di indebita compensazione, relativamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, di cui all'art. 10-quater D.Igs. n.74 del 2000 a seguito dell'acquisto di fittizi crediti di imposta da parte di altra società, poi opposti in compensazione tramite modelli F24. 2. Il ricorrente si affida ad un'unica doglianza. Segnatamente, reitera la doglianza circa la violazione dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al provvedimento emesso dal G.i.p. veneziano. Come già rilevato infatti anche avanti al Tribunale del riesame, che ha rigettato l'eccezione, evidenzia come, a suo dire, il decreto di applicazione del sequestro abbia omesso di proporre una valutazione critica ed autonoma rispetto a quella formulata dal P.M. nella richiesta di applicazione della misura .ablativa; ciò che, pertanto, giustificherebbe l'annullamento del provvedimento impugnato e del decreto di sequestro. In particolare., individua i vari passaggi del provvedimento esemplificativi d ella puntuale duplicazione di contenuto rispetto alla richiesta del G.i.p. sicché, difformemente da quanto affermato dal Tribunale, si sarebbe trattato della riproduzione non solo di ampi passaggi della richiesta di misura cautelare, ma dell'intero suo testo senza che la parte finale, dedicata al solo profilo della confiscabilità del profitto del reato, sia stata idonea a fungere da elemento differenziale; né potrebbe valere in senso contrario il richiamo del Tribunale alla "natura tecnica delle circostanze" esposte. In altri termini, si sarebbe realizzato nella specie un'ipotesi di vero e proprio copia-incolla con conseguente integrazione della violazione di legge dedotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. La doglianza già proposta innanzi al Tribunale del riesame, e rinnovata col presente ricorso, avrebbe dovuto imporre, onde consentire a questa Corte di verificare l'effettiva mancanza di una autonoma valutazione, da parte del G.i.p., dei presupposti della misura richiesta dal P.M., che nel ricorso si facesse luogo all'integrale trascrizione del contenuto della richiesta del P.M. pretesamente ricalcata dal provvedimento dello stesso G.i.p., o all'allegazione di copia di detta richiesta, non essendo evidentemente sufficiente allo scopo la sola allegazione del decreto di sequestro. Non avendo, dunque, il ricorrente adempiuto a tale onere, la cui sussistenza è stata del resto già affermata da questa Corte (Sez.3, n. 57524 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274704), il ricorso deve reputarsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Decreto Cassazione n. 05323/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris