CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento dei primi due motivi di ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'assise di appello di Catanzaro, in sede di rinvio disposto con sentenza n. 35784 — 18 della sezione Quinta penale di questa Corte, del 4 maggio 2018, in riforma della condanna alla pena di anni trenta di reclusione, emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, del 25 febbraio 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso in Cosenza il 22 luglio 2002 (quando un soggetto, a bordo di una motocicletta condotta da altra persona, aveva colpito la vittima con undici colpi di arma da fuoco), ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. 1.1. All'esito del giudizio di primo grado, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, Cicero era stato condannato per il reato contestato, rispetto al quale erano state ritenute le circostanze aggravanti della premeditazione e dell'avere agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, in particolare quella operante nell'ambito della provincia di Cosenza dal 1998, diretta dallo stesso Cicero e da [OSCURATO:PERSONA]. Tale pronunzia era stata confermata dalla Corte d'Assise di appello di Catanzaro, con sentenza del 4 novembre 2014. 1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la commissione del delitto era stata decisa dall'imputato— ideatore e mandante del reato, nella qualità di capo di uno dei due rami della suddetta associazione — per punire [OSCURATO:PERSONA] dell'appropriazione di un'ingente somma di denaro, compiuta da costui approfittando del suo ruolo di gestore contabile della cosiddetta bacinella, una sorta di cassa del sodalizio. I giudici del merito si erano basati, per l'inquadramento nel contesto delinquenziale e per l'individuazione dei ruoli nell'ambito della consorteria, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché sulle acquisizioni probatorie dei processi denominati Tamburo e Twister, oltre che su elementi desunti da conversazioni intercettate, durante colloqui svolti in ambiente carcerario, tra Carmine e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti alla suddetta cosca. 1.3. La sezione Prima penale di questa Corte, con sentenza n. 24444 — 2016 del 2 febbraio 2016, aveva annullato la pronunzia della Corte territoriale, ritenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente argomentato in ordine all'esatta interpretazione delle conversazioni intercorse tra i fratelli Chirillo, oggetto di intercettazioni ambientali, le quali avrebbero dovuto essere analizzate alla luce del contesto integrale dei dialoghi, onde poterne ricavare precisi indizi circa il ruolo dell'imputato come mandante dell'omicidio. Nella prima sentenza di annullamento con rinvio si è, inoltre, evidenziata la lacunosità della motivazione — della sentenza impugnata, in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. 1.4. La Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, aveva, quindi, riformato la condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, assolvendo l'imputato rilevando come, dall'esame complessivo del materiale probatorio, emergesse un quadro incerto e caratterizzato da insuperabili dubbi circa la responsabilità del ricorrente quale mandante dell'omicidio. 1.5.Su ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, avente ad oggetto l'indicata sentenza, nonché l'ordinanza del 7 dicembre 2016, con la quale era stata rigettata la richiesta di riapertura dell'istruttoria avanzata dal Procuratore Generale nel giudizio di rinvio, la sezione Quinta penale di questa Corte, con sentenza n. 35784 — 18 del 4 maggio 2018, ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione indicata, facendo rilevare la mancanza di motivazione circa la valutazione di non indispensabilità di talune acquisizioni probatorie. Queste erano rappresentate dai verbali delle udienze del processo a carico del coimputato [OSCURATO:PERSONA], accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio (definito con sentenza irrevocabile di assoluzione), nonché dal verbale di interrogatorio reso dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], in data 6 aprile 2011, ovvero, in alternativa, di procedere all'esame di quest'ultimo nel contraddittorio tra le parti. Immotivata, infatti, era stata ritenuta la valutazione di non indispensabilità di acquisizioni probatorie a fronte di un'indicazione, specifica, delle ragioni per le quali le richieste istruttorie, formulate nel giudizio di appello, potessero contribuire a chiarire alcuni profili della vicenda. Errata, poi, era stata considerata la decisione della Corte territoriale circa le dichiarazioni del collaboratore Paternuostro, non ritenute prova nuova e decisiva. Si era infatti, sottolineato, da parte dell'impugnante, che si trattava di prova scoperta nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione e che si trattava di prova decisiva, atteso che il collaboratore di giustizia sarebbe stato in grado di riferire in ordine ad un colloquio (al quale egli aveva assistito di persona) tra [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente ed il figlio di [OSCURATO:PERSONA], la sera dell'omicidio di quest'ultimo, nonché su quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] sulle anomalie riscontrate nella gestione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della cassa del sodalizio. 2.11 provvedimento impugnato, emesso all'esito del secondo giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, pronunciando l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale, nel giudizio svolto ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha provveduto allo svolgimento dell'esame di Paternuostro, nonché ha ammesso altri mezzi istruttori, rappresentati dall'esame di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (il quale, tuttavia, si rifiutava di comparire a rendere dichiarazioni) senza accogliere la richiesta di acquisizione dei verbali di prova celebrati nel corso del processo a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] (concluso con sentenza assolutoria) non avendo Cicero partecipato a quel dibattimento e in assenza di consenso delle difese, pur acquisendo in atti altre pronunce riguardanti il contesto in cui si collocano i fatti. In ogni caso, la Corte territoriale ha reputato non dirimenti le acquisizioni probatorie disposte, pur considerando il contenuto delle conversazioni ambientali, oggetto di captazione nel procedimento Twister, tra i fratelli Carmine e [OSCURATO:PERSONA] durante la detenzione del primo, registrazioni che venivano ascoltate direttamente dai giudici procedenti (cfr. pag. 65 e sgg.). Pur alla stregua dell'ascolto e dell'esame della trascrizione, infatti, i giudici del rinvio hanno reputato non superabili i dubbi che rendevano ambigua la conversazione oggetto di contestazione, contenente parole incomprensibili (cfr. pagg. 70 e sgg); né, secondo la Corte territoriale, era stato possibile comprendere con chi Carmine era andato a parlare, due settimane prima, perché solo nella trascrizione considerata dalla seconda Corte d'assise d'appello, si aggiunge la parola Pezzullo. Né, infine, è stato considerato certo che il termine "accordo" sia stato senz'altro riferito al mandato omicidiario. In nessuna parte dei colloqui, inoltre, si afferma che Chirillo ha direttamente parlato con Cicero della prossima eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] o glielo ha riferito. Alcun gesto minaccioso, poi, secondo il trascrittore, risulterebbe dalla visione delle immagini registrate, così da dare un preciso significato alle frasi pronunciate, in sé già non chiare. Inoltre, le frasi successive dei Chirillo, in cui si fa riferimento al fatto che avrebbero dovuto procurarsi mezzi (telefoni, una moto, due "ferri") non sono, per la sentenza impugnata, senz'altro riferibili all'agguato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Da ultimo, si riporta per stralcio la conversazione di cui alla trascrizione prodotta dal Pubblico ministero del 17 luglio 2002, anch'essa reputata non dirimente in quanto, nelle conversazioni, non si evoca più alcun accordo dell'imputato rispetto al piano omicida, tanto meno si parla di mandato o organizzazione. Anche le sentenze prodotte, secondo la pronuncia impugnata non avrebbero contenuto decisivo, tenuto conto, anzi, che una sigla l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], la quale si aggiunge a quella di [OSCURATO:PERSONA] decisa nel presente procedimento.2.Avverso la sentenza descritta propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, denunciando nove vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 627, comma 3, 602 e 238 cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte di cassazione con la sentenza del 4 maggio 2018, aveva indicato proprio la necessità di procedere alla riapertura istruttoria, per acquisire le trascrizioni delle udienze del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Queste, invece, nel procedimento concluso con il provvedimento censurato, non erano state acquisite, nemmeno ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen. Inoltre, si osserva che nella motivazione censurata si rende conto della valutazione di inattendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella sentenza pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA], senza acquisire i relativi verbali. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen., con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma, 1 lett. d) cod. proc. pen per mancata assunzione di prova decisiva, con il quarto motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta di questa. Il Procuratore generale, nel corso del processo di rinvio, aveva chiesto l'audizione dei collaboratori Palmieri, Pellicori e Pelicanò, istanza respinta considerando che questa non era assolutamente necessaria e irrilevante, potendo i dichiaranti, al più, confermare quanto già accertato sul movente. Si evidenzia che si tratta di prova nuova, riguardante il movente dell'omicidio, necessaria e decisiva. [OSCURATO:PERSONA], infatti, a parere del ricorrente ha riferito sulla causale dell'omicidio, sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della cosca e di un episodio nel quale questa avrebbe visto il cugino, figlio di Carmine, cui erano stati offerti soldi da parte del clan Cicero sul presupposto che l'ammanco di cassa era dovuto a [OSCURATO:PERSONA], riportando stralci del verbale di escussione dai quali emergerebbe che la collaboratrice aveva indicato quale mandante, proprio Cicero (si allega verbale di interrogatorio, in ossequio al principio di autosufficienza). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito sul movente dell'omicidio narrando fatti appresi da fonti di conoscenza qualificate perché appartenenti ad esponenti di vertice della cosca Lanzino, mentre Pellicori aveva riferito in relazione agli esecutori materiali. 2.3.Con il quinto motivo si denuncia inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. La richiesta di sentire, nuovamente, [OSCURATO:PERSONA], respinta dalla Corte in sede di rinvio perché dichiarazione reputata superflua, per aver questi già riferito sul movente, doveva essere accolta, a parere del ricorrente, perché nel corso del precedente giudizio di rinvio, l'attendibilità di Galdi era stata posta in dubbio. Inoltre, la Corte territoriale riporta, integralmente, le valutazioni del precedente giudice del rinvio sulle dichiarazioni del predetto collaboratore, mentre avrebbe dovuto rinnovare il giudizio sul punto. 2.4.Con il sesto motivo si denuncia inosservanza degli artt. 192 e 627, comma 3, cod. proc. pen. La prima sentenza, emessa all'esito del giudizio di rinvio, aveva considerato, quanto alla registrazione del colloquio in carcere del 10 luglio 2002, che vi erano due secondi con indicazione di incomprensibile dopo che [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di Cicero. La trascrizione peritale menzionata nella sentenza di annullamento con rinvio, a pag. 67 è, invece, completa perché colma i due minuti di "incomprensibile". Si riporta lo stralcio della captazione a pag. 7. Dopo la parola Micuzzo, noto soprannome di Cicero, ci sono, infatti, delle parole (Micuzzo che dice ? CF: lui è d'accordo) dal significato chiaro a parere dell'impugnante. Inoltre, si sottolinea che il giudice del rinvio non avrebbe posto in correlazione tale frase con quelle precedenti, dove si parla della città di Bisignano, luogo ove si trovava, secondo [OSCURATO:PERSONA] (int. del 27 maggio 2003), un imprenditore sottoposto ad estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe non correlata, poi, la serie di indizi che si ricavano dall'intercettazione indicata, con le altre prove del processo, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori circa il movente, secondo il criterio di analisi indicato dalle Sezioni unite di questa Corte, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Si fa espresso riferimento: - alla sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], in cui si evidenzia che dal colloquio si comprende l'intenzione della cosca di punire [OSCURATO:PERSONA], con la determinazione del capo di procedere in tal senso (ma Micuzzo?, Lui è d'accordo); - all'individuazione della persona con cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato a parlare, due settimane prima, qui incorrendo in un travisamento perché Carmine, in quel momento era detenuto e, quindi, si parla di [OSCURATO:PERSONA], non di Carmine; - a quanto riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver assistito a discussioni su ammanchi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che aveva riferito di aver accompagnato quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA], dai fratelli Chirillo a cui doveva rendere conto della gestione della cassa comune (registrazione dell'udienza 11 novembre 2019);- alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in data 11 febbraio 2003, secondo il quale l'omicidio poiché [OSCURATO:PERSONA] si era preso i soldi, era stato deciso da tutti, ma Cicero doveva portare "avanti il discorso" in quanto appartenente alla sua cosca. In definitiva, si sostiene che sia l'intercettazione in questione che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contengono il riferimento ad un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e i Chirillo per chiarimenti dovuti agli ammanchi di cassa. Non si tiene conto, poi, che nel giudizio di primo grado, è stato conferito incarico peritale di estrazione dei fotogrammi relativi al passaggio del colloquio del luglio 2002. A pag. 20, 21 della sentenza di primo grado, infatti, si rende conto che [OSCURATO:PERSONA] apre l'indice e pollice ad angolo retto, così comunicando al fratello, in carcere, quanto deciso su [OSCURATO:PERSONA]. Anzi, sarà poi il successivo dialogo, anche videofilmato, che chiarisce che Carmine è visibilmente sorpreso ed allarmato e che non è d'accordo o, comunque, intima di non partecipare (oh nessuno, dite no!). La motivazione della Corte territoriale, sul punto, poi, sarebbe assertiva perché espone che tale gesto non si nota, senza tuttavia procedere alla descrizione dei gesti che, invece, si vedono, come contenuti nella perizia svolta e richiamata nella sentenza di primo grado riformata. Si sottolinea, per il mandato, che se Cicero non avesse dato il suo assenso, premesso che senz'altro il movente dell'omicidio è quello dell'ammanco di cassa, questo non sarebbe stato eseguito perché [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere il cassiere della cosca, era anche parente di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppo dei nomadi di Cosenza. Nella conversazione del 17 luglio 2002, incomprensibile per la Corte territoriale secondo la motivazione censurate, invece, è chiaro che vi è la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] per la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e al gruppo nomadi di Cosenza, tanto che la sua eliminazione avrebbe potuto condurre a un conflitto con gli zingari. [OSCURATO:PERSONA] viene rassicurato che dell'omicidio era d'accordo anche [OSCURATO:PERSONA], nonostante [OSCURATO:PERSONA] fosse parente di quest'ultimo. Da ultimo si sottolinea la decisiva correlazione della conversazione con l'ammanco di cassa, infatti, si parla dell'ammanco di un "miliardo, tutti lui". Si precisa che il perito, non il procuratore generale, diversamente da questo detto nella motivazione censurata, ha posto degli omissis a questa conversazione, evidentemente in quanto ha trascritto i punti più rilevanti. Da altra conversazione tra i fratelli Chirillo, poi, secondo l'impugnante si ricava che Carmine chiede a Francesco di far ritardare la decisione, proprio per l'accordo sempre intercorso tra Micuzzo e gli zingari, cui sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] erano legati. Invece, l'omicidio rispetto alla descritta conversazione viene eseguito cinque giorni dopo l'ambientale, ma, con la captazione del 4.9.2002, si comprende che alcuna reazione all'omicidio era seguita né da parte degli zingari né da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il settimo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. Secondo la sentenza impugnata Paternuosto non avrebbe affermato che il mandato omicidiario proveniva da [OSCURATO:PERSONA]. Invece, l'impugnante afferma che le dichiarazioni di Paternuostro dovevano essere esaminate unitamente ad altri elementi. Il ricorrente deduce che dalle dichiarazioni del predetto risulta che il movente era senz'altro quello dell'ammanco di cassa. Inoltre, il collaboratore ha dichiarato di aver visto, la sera dell'omicidio, il figlio di [OSCURATO:PERSONA] impaurito e aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA], figlio di Domenico, che lo aveva incontrato presso la pizzeria di Cicero, ove Osvaldo aveva intimato al figlio di [OSCURATO:PERSONA] di non farsi più vedere perché la sua famiglia non sarebbe stata toccata, così ricavandosi che con l'omicidio del padre la questione dell'ammanco era chiusa. Anche i collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Galdi avevano riferito di indagini effettuate all'interno della cosca per verificare come era utilizzati i soldi sottratti alla bacinella comune da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Con l'ottavo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, diversamente da questo opinato dalla Corte territoriale, questi aveva confermato le dichiarazioni rese nelle indagini con riferimento ad un incontro successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA] vide [OSCURATO:PERSONA] (detto Tonino), precisando che aveva saputo da quest'ultimo che [OSCURATO:PERSONA] si era assunto la responsabilità del mandato dell'omicidio. [OSCURATO:PERSONA], secondo il narrato del collaboratore Calabretta, gli aveva confermato il contenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e Cicero. Questi aveva dichiarato tale circostanza anche a [OSCURATO:PERSONA] (detto Mimmo) quando era stato scarcerato. Errerebbe, poi, la Corte territoriale, secondo il ricorrente, a richiamare la valutazione di inattendibilità del collaboratore Calabretta nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], tanto senza aver acquisito i relativi verbali di deposizione del dichiarante e senza considerare che in quel procedimento, oggetto dell'accertamento non era il mandato omicidiario ma l'esecuzione materiale del crimine. 2.7.Con il nono motivo si denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. Le prove raccolte nel giudizio di rinvio sono state valutate in modo parcellizzato senza alcun esame di tutti gli altri elementi di prova acquisiti al processo, ricomprendendo anche le prove assunte negli altri gradi di giudizio, ivi comprese le prove acquisite nel corso del primo processo di rinvio.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con le quali ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, in accoglimento parziale del ricorso. 3.1.Con p.e.c. del 3 marzo 2022 la difesa, Avv. A. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire memoria, con allegata documentazione, nella quale replicando alle conclusioni del Procuratore generale e confutando i motivi di ricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente rilevato che le ampie ed articolate argomentazioni di cui alla memoria difensiva, con allegata documentazione, trasmessa a mezzo p.e.c. del 3 marzo 2022, possono essere esaminate come repliche alla requisitoria scritta del Procuratore generale, per essere pervenute nel termine di cui all'art.611 cod. proc. pen. di cinque, giorni interi e liberi, prima dell'udienza, norma generale, applicabile a tutti i procedimenti che si svolgono in Corte di cassazione, siano essi camerali o in pubblica udienza (da ultimo, Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719; Sez. 1, n. 16212 - 20 del 16/01/2020, non mass.; Sez. 3, n. 50200, del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935) e, dunque, da reputare applicabile anche al modulo procedurale introdotto dalla disciplina emergenziale; tanto più che la cadenza temporale descritta dall'art. 23, comma 8, n. 137 del 2020, coincide con quella dettata dall'art. 611 cod. proc. pen. 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati. Invero, la lettura della sentenza rescindente evidenzia come, a fronte di una complessa vicenda processuale integralmente riassunta dalla Corte d'assise d'appello e che aveva condotto già ad un primo annullamento da parte di questa Corte di legittimità, quello disposto, da ultimo, dalla sezione Quinta penale, sia stato pronunciato non soltanto in relazione al diniego dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Paternuostro, esame cui ha dato corso il giudice del rinvio. L'annullamento aveva anche ad oggetto, in relazione all'ordinanza di rigetto, nella parte in cui era stata respinta la richiesta di riapertura dell'istruttoria, per acquisire i verbali delle udienze del dibattimento del processo a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], poi assolto con sentenza irrevocabile quanto all'accusa di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio per il quale si procede in questa sede. Pacifico è che il giudice del rinvio, a fronte della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, onde acquisire i verbali delle udienze del processo a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], formulata dalla parte pubblica, con ordinanza del 24 gennaio 2019, ha ritenuto che fosse inibita l'acquisizione di detti verbali, in quanto Cicero non aveva partecipato a quel dibattimento (cfr. pag. 53 della sentenza impugnata) e poiché non vi era stato il consenso della difesa del ricorrente, in sede di rito abbreviato, all'acquisizione di quegli atti. Ciò posto, osserva il Collegio che, in primo luogo, va condiviso l'indirizzo di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 43885 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277590) secondo il quale è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altro procedimento penale, pur quando questo si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma non riguarda la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. In secondo luogo il Collegio evidenzia che i verbali delle prove assunte in altro procedimento, secondo la previsione di cui all'art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen., non possono essere utilizzati contro l'imputato ove il suo difensore non abbia partecipato all'assunzione della prova, o laddove non sussista il consenso delle parti. La stessa previsione citata, comunque, evidenzia che, in caso contrario, i verbali possono sempre essere utilizzati per le contestazioni previste dagli artt.500 e 503 cod. proc. pen., fermo restando il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'art. 190 del codice di rito, l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 2-bis cod. proc. pen., secondo il comma 4 del medesimo art. 238-bis cit. Il giudice del rinvio, dunque, ha esteso all'acquisizione dei verbali delle prove orali assunte in altro procedimento, i divieti che il legislatore ha posto all'utilizzabilità di questi erga alios. Invero, mentre le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, le dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096). Peraltro, si deve osservare che i giudici del rinvio non hanno tenuto conto dell'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, in tema di rito abbreviato o di procedimento cautelare, secondo il quale la previsione di cui all'art. 238, comma 1, cod. proc. pen., per la quale l'acquisizione di prove di altro procedimento penale è ammessa se si tratta di prove assunte nel dibattimento, non trova applicazione nel giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato. Con tale indirizzo si è affermato che, nel giudizio disciplinato dagli artt. 438 e segg. cod. proc. pen., vige il principio della decisione allo stato degli atti, che implica la possibilità di utilizzazione di prove diverse da quelle potrebbero essere legittimamente utilizzate in dibattimento, purché non acquisite contra legem (rispetto alle quali l'utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito). Dunque si tratta di prove acquisibili, in quanto assunte nel corso di altro dibattimento e, comunque, non ontologicamente vietate, rispetto alle quali, poi, la parte può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen., l'esame delle persone cui le dichiarazioni verbalizzate in altro procedimento si riferiscono. In tale solco interpretativo, in tema di utilizzazione delle dichiarazioni rese in altri procedimenti penali, le prescrizioni di cui all'art. 238, comma 1, sono state reputate applicabili solo in sede dibattimentale, mentre le limitazioni da esse imposte sono state indicate come non operanti quando si tratti di valutazione, ad esempio, da parte del Tribunale del riesame ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 stesso codice, i quali sono distinti dalle risultanze probatorie utilizzabili a seguito del dibattimento, sottoposte, quest'ultime, alla più rigorosa normativa di cui agli artt. 187 e seguenti di detto codice. (Sez. 3, n. 49595 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 245746). In ogni caso, l'applicazione degli esposti principi al caso in esame rende evidente come la Corte d'assise d'appello sia incorsa in errore, allorché, non ha acquisito, in contrasto con il dictum della sentenza rescindente, i verbali formati nel separato giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], procedendo, così, senza completare l'acquisizione del materiale probatorio indicato dalla sentenza di annullamento e, comunque, non consentendo nemmeno la citazione avanti a sé e l'assunzione nel contraddittorio, delle dichiarazioni di coloro che avevano deposto avanti altro giudice. Tanto, pur considerati i limiti di utilizzabilità, sanciti dal comma 4 dell'art.238 cod. proc. pen. dei verbali acquisiti nel caso previsto dall'art. 238, comma 1, cod. proc. pen. (trattandosi di verbali di prove acquisite in dibattimento, per le quali la difesa non ha prestato il consenso all'utilizzabilità contra se nel presente procedimento e assunti, in diverso procedimento, in cui Cicero non era imputato e, comunque, senza la partecipazione del difensore del Cicero). Tali modalità di acquisizione della prova indicata da questa Corte, sezione Quinta penale, con la seconda sentenza rescindente sarebbero state certamente praticabili anche nel celebrato rito abbreviato.Deve, dunque, concludersi che il diniego all'acquisizione dei verbali, giustificato soltanto con la laconica motivazione "poiché Cicero non risulta essere stato imputato nel suddetto procedimento" seguita dall'espunzione dagli atti degli stessi, è avvenuto, in contrasto con il dictum della sentenza rescindente. Alcuna valutazione di assoluta necessità di quelle prove risulta, infatti, svolta dalla Corte territoriale e, comunque, se ne nega l'acquisizione agli atti, in violazione delle previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 238 cod. proc. pen., che consentono alla parte interessata di richiedere l'esame diretto della persona le cui dichiarazioni, assunte in altro procedimento, sono state acquisite a mezzo dei soli verbali (Sez. 3, n. 37241 del 11/06/2013, S., Rv. 256517). Da ultimo, si osserva che, nonostante l'escussione nel corso del secondo giudizio di rinvio, del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'assise d'appello fa riferimento, ai fini di escludere l'attendibilità del dichiarante, anche alle affermazioni del predetto, rese nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la mancata acquisizione dei verbali delle dichiarazioni da questi rese, in quel procedimento (sia pure con i limiti di utilizzabilità sanciti dall'art 238, comma 4 cod. proc. pen.). Sul punto, invece, questa Corte di legittimità ha affermato il condivisibile principio secondo il quale le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096). 1.1. Il secondo, terzo e quarto motivo sono inammissibili. In primo luogo deve osservarsi che la censura di cui al quarto motivo è perplessa. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, che la critica presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non mass. sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. In secondo luogo, rispetto alle ragioni per le quali si è respinta l'ammissione delle prove nuove, si osserva che questa è diffusamente giustificata per tutti i dichiaranti da parte della Corte d'assise d'appello. Si fa, all'uopo, riferimento all'ordinanza istruttoria reitettiva riportata per esteso, a pag. 56 della pronuncia impugnata, ove sono indicate, espressamente, le ragioni della ritenuta non assoluta indispensabilità della prova orale indicata (per i due dichiaranti diversi dalla Palmieri, sottolineando non soltanto la natura delle dichiarazioni rese, ma anche il loro contenuto, non indispensabile per la decisione in relazione al mandato omicidiario). La censura prospettata, con il secondo ed il terzo motivo, in sostanza, invoca una rivisitazione di detto giudizio, inibito a questa Corte di legittimità a fronte di motivazione non apparente e non manifestamente illogica. Del resto, la prospettazione del ricorrente che indica l'audizione dei dichiaranti quale prova nuova, non tiene conto, nell'argomentare la censura, dell'indirizzo affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913) secondo il quale nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, le parti non possono far valere il diritto alla rinnovazione dell'istruzione per l'assunzione di prove nuove, sopravvenute o scoperte successivamente, spettando in ogni caso al giudice la valutazione in ordine all'assoluta necessità della loro acquisizione, comunque operando la previsione di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. 1.2. Il quinto motivo è infondato. Si assume, invero, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per mancata riassunzione dalla prova dichiarativa resa da [OSCURATO:PERSONA], censura non conferente rispetto al caso in esame, in cui la riassunzione della prova avrebbe dovuto essere disposta, nel corso del giudizio di rinvio, ex art. 627 cod. proc. pen. a fronte di un ribaltamento che non è relativo ad una condanna pronunciata a seguito di proscioglimento. Invece, nel caso al vaglio, il ribaltamento è avvenuto a fronte della pronuncia di condanna di primo grado confermata in appello, con successiva assoluzione, cui si è pervenuti in sede di giudizio svolto ai sensi dell'art.627 cod. proc. pen. Dunque, si tratta di caso diverso da quello indicato dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. che fa riferimento all'appello della parte pubblica contro una sentenza di proscioglimento. Invero, la novella di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod proc. pen., introdotta nel solco dei principi affermati dalla giurisprudenza dalla Corte EDU, non può ritenersi coerente rispetto alle peculiarità che caratterizzano il giudizio di rinvio che si svolga dinanzi al giudice di appello. Infatti, con la nuova disciplina è stato previsto il caso dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa. Nel caso del giudizio di rinvio, invece, il paradigma normativo offerto dall'art. 627 cod. proc. pen. prevede che il giudice del rinvio è chiamato ad esercitare le proprie funzioni rescissorie all'interno di uno specifico perimetro, tracciato dalla pronuncia rescindente della Suprema Corte che, comunque, nelle ipotesi di annullamento per mancanza o illogicità manifesta della motivazione, lascia libero il giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernente i punti oggetto dell'annullamento, con la possibilità di compiere ulteriori atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Rv. 273628). Inoltre, l'art. 627 cod. proc. pen. prevede che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, dettando un'ipotesi che è destinata a circoscrivere sul piano testuale e sistematico i poteri del giudice dell'appello in sede di rinvio. Anche perché il secondo periodo dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. prevede che "se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione": norma che va interpretata nel senso che, in sede di rinvio, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in sé già istituto di carattere eccezionale, non può che parametrarsi allo scrutinio sulla rilevanza delle prove "nuovamente" richieste ai fini dello specifico spazio decisorio con cui il giudice del rinvio è chiamato a confrontarsi. Né dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. può invocarsi un'applicazione analogica, considerato che sul punto non vi è alcuna lacuna dell'ordinamento processuale, il quale, al contrario, detta una specifica disciplina (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408, di cui si ripercorrono, condividendole, le argomentazioni). 1.4.11 sesto motivo è inammissibile. La censura invita questa Corte alla rivisitazione degli esiti della trascrizione peritale menzionata nella sentenza di annullamento con rinvio (pag. 67), riportando anche stralci della captazione. In definitiva si sollecita il riesame degli esiti della perizia trascrittiva e la rilettura di detti esiti, in uno al complesso delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo, cui si fa espresso riferimento (sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], individuazione della persona con cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato a parlare, due settimane prima, quanto riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato di aver assistito a discussioni su ammanchi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che aveva riferito di aver accompagnato quest'ultimo a [OSCURATO:PERSONA], dai fratelli Chirillo di cui alla registrazione dell'udienza 11 novembre 2019, dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in data 11 febbraio 2003). Si invita, quindi, la Corte al riesame, di elementi di prova già vagliati o che si assumono parzialmente esaminati o travisati (fotogrammi relativi al passaggio del colloquio del luglio 2002, di cui a pagg. 20, 21 della sentenza di primo grado) inibito a questa Corte di legittimità. Con riferimento ai limiti del giudizio di legittimità, va infatti, rammentato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza, e non può esondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito; le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento dei giudice non ha subìto il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767). 1.4. Il settimo, ottavo e nono motivo sono, del pari, inammissibili. Come notato anche dal Procuratore generale nelle richieste scritte fatte pervenire a questa Corte, nonché dalla difesa nella memoria depositata, invero, i motivi, nella sostanza, propongono una rilettura delle fonti di prova, rispetto a quella fornita dalla Corte territoriale, non consentita a questa Corte di legittimità. Infatti, si sollecita un'alternativa lettura delle dichiarazioni di Paternuostro, Calabretta e Galdi sul movente dell'omicidio. La motivazione censurata, invece, non può essere invalidata da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.Consegue a quanto sin qui esposto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, alla medesima Corte d'assise d'appello, altra sezione, per nuovo giudizio sui punti indicati al § 1.1. 2.1. Si impone, pertanto, il rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro (ìn proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «In tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che