CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 24374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PALERMO il 12/04/1971 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata in data 31/03/2026 dal responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , parte provata non ricorrente; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione anche per travisamento della prova, in punto di giudizio di responsabilità, è di fatto finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie e ad una alternativa ricostruzione fattuale, estranea al sindacato di legittimità; che la Corte di appello ( pagg. 2, 4 e 5 della sentenza impugnata) ha condotto il corretto vaglio di attendibilità della persona offesa confrontandosi direttamente con le deduzioni difensive e ha argomentato compiutamente in ordine alla superfluità della invocata integrazione istruttoria evidenziando, in particolare che l'escussione della testimone pavone Rosa era stata richiesta con riferimento a circostanze estranee al tema da decidere; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di indebito utilizzo di carta di credito (si veda pag. 5 sull'irrilevanza della mancanza di materiale disponibilità della carta da parte dell'imputata, essendo sufficiente l'uso non autorizzato della stessa e dei codici personali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MCePOSITtf.ft* Cikt4 20/6 Gi