CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio inflittogli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto a specifici atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato è affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso dalla pagina 4 alla pagina 7 della sentenza impugnata, in punto di valutazione di attendibilità della parte offesa, di apprezzamento della testimonianza di Oliva e di esclusione della legittima difesa) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo è aspecifico, perché articola, in punto di determinazione della pena-base e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pag. 8, sentenza impugnata, circa l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del Seminara e in riferimento al quantum di pena base, in misura superiore al minimo edittale ma significativamente inferiore a quella intermedia); manifestamente infondati, attesi i pacifici principi di diritto enunciati in materia (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); non consentiti in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/(:12/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia z ri5M15-3-gri17, Stef o P T A