CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Inoltre, come parte civile: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1 luglio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 15 giugno 2023 del Giudice di pace di Pontremoli, con la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole del delittodi cui all’art. 612 cod. pen. e condannato alla pena indicata in dispositivo. L’inammissibilità è stata pronunciata sul rilievo che all’atto di gravame, depositato il 15 settembre 2023, non risultava allegata, né indicata come già presente agli atti, la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, richiesta dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13808 del 2025). 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare degli artt. 581 comma 1 ter, 164 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost, 6, n. 3 lett. a) ed e) Convenzione EDU. Premessa la legittimità del ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di inammissibilità dell’appello, si contestava quanto affermato nella medesima. Fin dalle premesse, infatti, si era precisato, nell’atto di gravame, che l’appellante era “[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] R. Strauss n. 2”, così implicitamente precisando, il prevenuto, il luogo ove dovevano essere notificati gli atti. Del resto, nel corso del procedimento, l’imputato aveva mutato domicilio a seconda delle esigenze di servizio, essendo egli un militare. E si era sempre reso reperibile. In precedenza, aveva eletto domicilio in [OSCURATO:PERSONA] (MS) via Ponterotto e poi presso lo studio del difensore. D'altronde, a riprova del fatto che non intendeva sottrarsi al processo, [OSCURATO:PERSONA] era stato presente alla quasi totalità delle udienze di prime cure. Le Sezioni unite, nella pronuncia citata dal Tribunale, avevano anche precisato come fosse sufficiente che, nell’atto di gravame, fosse richiamata una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. In particolare, appunto, quando l’imputato non sia stato assente nella precedente fase del giudizio. Nello stesso senso erano anche alcune pronunce delle Sezioni semplici. Indicazione che poteva essere data anche precisando e riportando il solo luogo di residenza. Del resto, lo stesso giudice aveva rinviato la prima udienza proprio considerando l’irreperibilità al “domicilio dichiarato”, ordinando che la notifica venisse fatta al difensore, come era realmente accaduto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed in particolare degli artt. 581 comma 1 ter, 164, 183 e 184 cod. proc. pen. Il Tribunale non aveva considerato che l’asserito vizio era stato sanato con la rinnovazione della notifica e l’accettazione della medesima da parte del difensore. Come detto, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza era stato rinnovato, presso il difensore, e questi l’aveva accettata. Si era così raggiunto lo scopo dell’atto. Determinando la sanatoria del vizio ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. pen. In analoga fattispecie, la Corte di cassazione (Sez. 5 n. 17310/2025) aveva ritenuto sanato il vizio (sempre determinato dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio). Richiamando i diritti di accesso al giudizio impugnatorio fissati nell’art. 6 Convenzione EDU. Analoga decisione era stata presa anche prima della sentenza delle Sezioni unite da Sez. 5, n. 21005 8/3/2024 Rv. 286391. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione di legge ed in particolare degli artt. 164 e 581 comma 1 ter cod. proc. pen. L’interruzione della fase d’appello, già regolarmente incardinata, era stata determinata da ragioni meramente formalistiche, posto che si era già instaurato il contraddittorio fra le parti, considerando poi che la norma che si assumeva violata era deputatasolo a garantirne una più agevola formazione. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione del diritto della parte di accedere alle impugnazioni. Un simile eccesso di formalismo era contrario ai dettami della Convenzione EDU, come interpretati dalla Corte EDU nelle sentenze Patricolo c. Italia, Hermi c. Italia. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Ildifensore della parte civile ha inviato memoria con al quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, in particolare in riferimento alle censure argomentate nel secondo motivo. Il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata determina l’assorbimento delle ulteriori doglianze. 1. Proprio nella pronuncia richiamata dal ricorrente –Sez. V, n. 17310 del 30 aprile 2025, Raccuglia –questa Corte ha chiarito che, una volta che il giudizio di appello sia stato regolarmente instaurato, la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581 cod. proc. pen., derivante dalla mancata dichiarazione o elezione di domicilio contestuale alla proposizione del gravame o riportata in esso, non è più suscettibile di rilievo. Si è osservato, in particolare, che tale requisito formale è funzionale esclusivamente ad assicurare la corretta instaurazione della fase di appello e che, una volta raggiunto tale scopo, ogni successiva declaratoria di inammissibilità risulta preclusa. Nel caso esaminato dalla sentenza Raccuglia – così come nell’odierno procedimento – il giudice di secondo grado aveva provveduto alla notifica del decreto di citazione all’imputato presso il difensore, non essendo stato il primo rinvenuto nel domicilio indicato, sebbene quest’ultimo fosse stato segnalato in modo incompleto, quale mero luogo di residenza. Circostanza che attesta, in modo inequivoco, l’avvenuta regolare instaurazione del giudizio di appello e, conseguentemente, l’intervenuto esaurimento della funzione cui la previsione dell’art. 581 cod. proc. pen. è preordinata. 2. Certo, le Sezioni Unite, nella altrettanto citata sentenza [OSCURATO:PERSONA](n. 13808 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2025), avevano precisato che: In tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto di impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. E, tuttavia, nella sentenza Raccugliadi questa Sezione si era dedotto come la sentenza [OSCURATO:PERSONA] confermato che la ratio della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., è, esclusivamente, quella di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante. Così da doversi affermare (s’intende ancora la sentenza Raccuglia): Se, dunque, lo scopo della norma è quello di garantire la vocatio in ius dell’imputato appellante, tale scopo, nel caso di specie, è stato conseguito con la presentazione dell’imputato all’udienza e con la sua partecipazione al giudizio di appello, senza che fosse stata sollevata alcuna eccezione sulla notifica del decreto di citazione a giudizio, notifica che, comunque, come sostenuto dallo stesso ricorrente e come rilevato dagli atti, si era perfezionata mediante notifica a mani proprie dell’imputato. Ne consegue che la pur avvenuta divaricazione rispetto alla regola enunciata a pena di inammissibilità dal legislatore (oggi non più applicabile per le impugnazioni presentate a far data dal 25 agosto 2024) deve essere ridimensionata nei suoi effetti concreti, perché la funzione della formalità omessa era stata comunque conseguita a prescindere dalla dichiarazione o elezione di domicilio e l’applicazione della norma previgente da parte della Corte territoriale, pur formalmente corretta, nei fatti ha costituito un’ingiustificata compressione del diritto di accesso al giudizio impugnatorio, del tutto stravagante ed ultronea rispetto alla ratio legis e non in linea con la disciplina convenzionale sul punto. Così proseguendo: «… come le Sezioni Unite abbiano rimarcato la necessità di attuare un’esegesi convenzionalmente orientata delle disposizioni che regolano il diritto di accesso al giudizio impugnatorio, pena la sostanziale mortificazione di tale diritto, garantito dall’art. 6, par. 1, CEDU (richiamando Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia). L’autorevole precedente ha altresì ricordato che, in questa stessa direzione, si pongono l’art. 14, par. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l’art. 2 del Protocollo n. 7 della CEDU, che prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato». E così concludendo: «A questa stessa conclusione, prima che le Sezioni Unite venissero investite della tematica, era già giunta Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, C, Rv. 286391 – 01, sia pure in un caso in cui l’imputato non aveva presenziato al giudizio di appello, che si era tenuto con rito cartolare, ma comunque la notifica era stata regolarmente effettuata presso il suo indirizzo di residenza; ebbene, anche nella sentenza appena evocata, il Collegio aveva esaltato la ratio legis alla base dell’introduzione dello sbarramento di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dando rilievo, nel senso dell’ammissibilità dell’appello, alla circostanza che l’effetto che la riforma intendeva perseguire si era comunque realizzato grazie alla regolare instaurazione del contraddittorio». 3. Un percorso argomentativo, quello sviluppato nella sentenza Raccuglia, che non può trovare smentita nel rilievo per cui, in quella concreta fattispecie processuale, la notifica del decreto di citazione in appello era avvenuta a mani proprie dell’imputato, mentre nell’odierno caso concreto la notificazione si è perfezionata presso lo studio del difensore. Deve infatti ribadirsi, per quanto sopra osservato, che la sanatoria della dedotta causa di inammissibilità va ricondotta al raggiungimento dello scopo della prescritta formalità, individuabile nella non contestata instaurazione della fase di appello. 4. Deve, conclusivamente, annullarsi l’ordinanza impugnata, senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinan