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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17635/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Oudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 16 dicembre 2025, che avevadisposto, dopo la convalida del sequestro in via d’urgenza operato dalla polizia giudiziaria, ilsequestro preventivo della somma in contanti di euro 154.420,00 rinvenuta nella disponibilitàmateriale della ricorrente, iscritta nel registro degli indagati in ordine al reato diautoriciclaggio.La somma era in parte occultata sulla persona della ricorrente, che era appenasbarcata a Livorno da una nave proveniente da Olbia ed aveva dichiarato nell’immediatezzache il denaro era frutto della sua attività commerciale di vendita di abbigliamento attraversouna propria ditta individuale.Il Tribunale ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari – attraversol’affermazione secondo cui “la somma di denaro contante deve ritenersi il profitto nondichiarato e sottratto alle pretese erariali dell’attività di impresa esercitata da [OSCURATO:PERSONA]” –aveva implicitamente configurato, quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio (o, inalternativa, del reato di riciclaggio), quello di dichiarazione infedele ai fini del pagamentodelle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, previsto dall’art. 4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74,anche tenuto conto dei modestissimi redditi dichiarati.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di leggein ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.Il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione volta a superare il rilievodifensivo secondo cui il reato di autoriciclaggio non poteva ritenersi sussistente sulla solabase del trasporto e parziale occultamento della somma di danaro, posto che la normaincriminatrice di cui all’art. 648-ter.1 cod.pen., prevede una attività di impiego, sostituzione otrasferimento di denaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.Inoltre, sarebbe del tutto apodittico in quanto non legato ad alcun dato investigativo – e,dunque, tale da costituire motivazione apparente - il rilievo del Tribunale secondo il quale,per le modalità del fatto, doveva ritenersi che l’indagata avesse effettuato ulteriori viaggi ecommesso condotte analoghe a quella per cui si procede di trasporto di denaro di origineillecita.Tanto non avrebbe consentito di superare l’assenza di elementi dimostrativi inerenti alsuperamento delle soglie di punibilità del reato indicato come presupposto, che di esso sonoelementi costitutivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.Il Tribunale ha dato atto della circostanza che la ricorrente è iscritta nel registro degliindagati per il reato di autoriciclaggio.La contestazione si giustifica ed ha una ragion d’essere nella circostanza, valorizzatadal Tribunale, che la stessa indagata, nelle sue dichiarazioni spontanee utilizzabili, haaffermato che la somma trovata in suo possesso ed occultata, proveniva dalla sua attività diimpresa nel settore dell’abbigliamento e che ella si accingeva a reinvestirla; per il che,fondatamente il Tribunale ha ritenuto che il reato presupposto fosse quello di dichiarazioneinfedele ai fini del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, previsto dall’art.4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, tenuto conto dei modestissimi redditi dichiarati, che lascianofondatamente ritenere, almeno nella attuale fase e posti a confronto con l’entità del danaro, ilsuperamento delle soglie di punibilità previste dalla norma (cfr. art. 4 d.l.vo 74/2000).Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti laconsumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), ènecessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relativefattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria laricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022,Cremonese, Rv. 282629-01).Ai fini di cautelari che qui interessano non ha rilievo la circostanza che, sulla base dellostesso materiale indiziario prima indicato, sia più confacente la qualificazione giuridica delfatto in termini di tentativo di autoriciclaggio, non essendo ancora stata investita dallaricorrente la somma in sequestro.Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Oudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 16 dicembre 2025, che avevadisposto, dopo la convalida del sequestro in via d’urgenza operato dalla polizia giudiziaria, ilsequestro preventivo della somma in contanti di euro 154.420,00 rinvenuta nella disponibilitàmateriale della ricorrente, iscritta nel registro degli indagati in ordine al reato diautoriciclaggio.La somma era in parte occultata sulla persona della ricorrente, che era appenasbarcata a Livorno da una nave proveniente da Olbia ed aveva dichiarato nell’immediatezzache il denaro era frutto della sua attività commerciale di vendita di abbigliamento attraversouna propria ditta individuale.Il Tribunale ha ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari – attraversol’affermazione secondo cui “la somma di denaro contante deve ritenersi il profitto nondichiarato e sottratto alle pretese erariali dell’attività di impresa esercitata da [OSCURATO:PERSONA]” –aveva implicitamente configurato, quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio (o, inalternativa, del reato di riciclaggio), quello di dichiarazione infedele ai fini del pagamentodelle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, previsto dall’art. 4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74,anche tenuto conto dei modestissimi redditi dichiarati.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di leggein ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.Il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione volta a superare il rilievodifensivo secondo cui il reato di autoriciclaggio non poteva ritenersi sussistente sulla solabase del trasporto e parziale occultamento della somma di danaro, posto che la normaincriminatrice di cui all’art. 648-ter.1 cod.pen., prevede una attività di impiego, sostituzione otrasferimento di denaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.Inoltre, sarebbe del tutto apodittico in quanto non legato ad alcun dato investigativo – e,dunque, tale da costituire motivazione apparente - il rilievo del Tribunale secondo il quale,per le modalità del fatto, doveva ritenersi che l’indagata avesse effettuato ulteriori viaggi ecommesso condotte analoghe a quella per cui si procede di trasporto di denaro di origineillecita.Tanto non avrebbe consentito di superare l’assenza di elementi dimostrativi inerenti alsuperamento delle soglie di punibilità del reato indicato come presupposto, che di esso sonoelementi costitutivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.Il Tribunale ha dato atto della circostanza che la ricorrente è iscritta nel registro degliindagati per il reato di autoriciclaggio.La contestazione si giustifica ed ha una ragion d’essere nella circostanza, valorizzatadal Tribunale, che la stessa indagata, nelle sue dichiarazioni spontanee utilizzabili, haaffermato che la somma trovata in suo possesso ed occultata, proveniva dalla sua attività diimpresa nel settore dell’abbigliamento e che ella si accingeva a reinvestirla; per il che,fondatamente il Tribunale ha ritenuto che il reato presupposto fosse quello di dichiarazioneinfedele ai fini del pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, previsto dall’art.4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74, tenuto conto dei modestissimi redditi dichiarati, che lascianofondatamente ritenere, almeno nella attuale fase e posti a confronto con l’entità del danaro, ilsuperamento delle soglie di punibilità previste dalla norma (cfr. art. 4 d.l.vo 74/2000).Ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti laconsumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), ènecessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relativefattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria laricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022,Cremonese, Rv. 282629-01).Ai fini di cautelari che qui interessano non ha rilievo la circostanza che, sulla base dellostesso materiale indiziario prima indicato, sia più confacente la qualificazione giuridica delfatto in termini di tentativo di autoriciclaggio, non essendo ancora stata investita dallaricorrente la somma in sequestro.Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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