CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, 19 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle pene principali ritenute di giustizia, in relazione ai reati di cui ai capi 2) ( art. 217, comma 2, 224 legge fall.) e 3) (artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, 223, legge fall.) della rubrica, rideterminando soltanto la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la pronuncia ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo, travisamento ed erroneo apprezzamento della prova, in relazione all'elemento soggettivo del reato. La lettura della relazione fallimentare evidenzierebbe le ragioni del fallimento della Agriscavi s.r.I., dovuto a importanti prelevamenti personali dai conti correnti della società, giustificati, però, da esigenze familiari. Risulterebbe, poi, senz'altro che Paris non conosceva la situazione di insolvenza della società, essendo la gestione in via esclusiva, in capo alla coimputata, la coniuge Paoli e che entrambi erano soggetti con scarsa scolarizzazione. Di qui l'assenza del dolo, per l'incapacità gestionale dei coniugi e l'assenza di conoscenze elementari di regole aziendali da parte dei coniugi. 2.1.Considerato che il motivo dedotto è inammissibile in sede di legittimità attingendo il giudizio di merito, nella specie svolto con motivazione congrua e non manifestamente illogica e, comunque, generico rispetto alla motivazione completa dei giudici di merito, che ha evidenziato come molte delle operazioni distrattive, attraverso il prelievo sui conti correnti, fossero riferibili proprio al Paris, in quanto relative a conti correnti sui quali questi era anche l'unico ad essere abilitato ad operare (cfr. pag. 6 e 7). Tanto, conduce ad escludere, come logicamente reputato dalla Corte territoriale, che l'attività materiale posta in essere dal predetto Paris, si fosse limitata, come dedotto, ad operazioni meramente esecutive, senza nemmeno essere a conoscenza dell'attività gestionale, svolta, in esclusiva, dalla coimputata, socia e coniuge. Sicché, sotto tale profilo, il ricorso si appalesa generico posto che non si confronta, compiutamente, con la motivazione svolta in sede di appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere