CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Disciplinare notarile ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 38409/'19) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P13 H501R), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Piazza in Lucina, n. 26; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ROMA-VELLETRI e CIVITAVECCHIA; - intimati - Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma emessa nel procedimento di reclamo iscritto al N.R.G. 5346/2017 (rep. 370/2019), pubblicata il 16 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'Il novembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. 3acopo Vavalli (per delega) nell'interesse del ricorrente; constatata l'incompatibilità del Cons. [OSCURATO:PERSONA] a comporre il collegio - per la fissata udienza dell'Il novembre 2021 - ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 2), c.p.c.. atteso che l'Archivio notarile distrettuale di Latina si è costituito a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; rilevata la necessità del differimento della causa a nuovo ruolo per la specificata ragione; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 20 dicembre 2021, a seguito di riconvocazi