CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5501/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso controricorrente avverso la sentenza n. 152/2017 della Corte di appello di Brescia, pubblicata il 2 febbraio 2017; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 28 maggio 2010 il Tribunale di Mantova, decidendo sulla domanda di ripetizione di indebito oggettivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente per oggetto la restituzione di danaro indebitamente versato alla banca nello svolgimento del rapporto di conto corrente bancario n. 248787 in conseguenza dell'applicazione di interessi caratterizzati da saggio maggiore di quello legale e determinati con riferimento agli "usi", della capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi debitori, dell'applicazione di commissioni di massimo scoperto e delle modalità di calcolo delle valute, condannò la banca a pagare all'attore €. 172.164,31, oltre interessi; e ciò, in parziale accoglimento della domanda di Grandi. 2. Decidendo sugli appelli, principale e incidentale, delle parti (l'appello incidentale venne proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la Corte di appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 2 febbraio 2017, confermò le statuizioni della sentenza di primo grado. 2.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione della sentenza di appello, nella parte relativa al rigetto dell'appello di Grandi (che chiese che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la banca appellata venisse condannata al pagamento di ulteriori €. 116.458, 69, aumentati di interessi in misura legale), può essere così sintetizzata: il rapporto di conto corrente bancario in discussione era "affidato" (assistito da apertura di credito); le rimesse del correntista non costituiscono pagamento ma semplice ripristino della disponibilità dell'affidamento; solo per le rimesse ripristinatorie, non costituenti pagamento, non decorre il termine di prescrizione decennale, decorrente invece per le rimesse solutorie (che superano il passivo e, in particolare, il limite di affidamento concesso al cliente) che costituiscono pagamento; a fronte dell'affermazione caratterizzante la motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui quando il saldo del conto corrente è di segno passivo per il cliente, "la sua movimentazione nel corso della durata del rapporto può avere comunque dato luogo a pagamenti indebiti ex art. 2033 cc da parte del cliente", l'appellante Grandi aveva l'onere di indicare, in ossequio al principio di specificità dei motivi di appello, per quali rimesse non sarebbe stato superato il limite di fido; in altre parole, "è l'appellante che chiede la riforma della sentenza che ha l'onere di censurare la decisione sulla decorrenza del termine prescrizionale con argomenti che diano fondamento alla pretesa di far decorrere il termine di prescrizione dalla chiusura del conto". 3. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione della sentenza di appello formulando unico motivo di impugnazione, assistito da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, assistito da memoria.5. Il pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata: a) da violazione dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., "per inversione del'onere della prova relativamente agli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione del diritto all'indebito formulata dalla banca; b) da falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e da nullità, in quanto: la distinzione fra rimesse "ripristinatorie" e rimesse "solutorie" non era contenuta nella sentenza di primo grado che si era limitata ad affermare che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorreva dalle singole annotazioni sul conto corrente, con la conseguenza che il motivo di impugnazione sul punto era affatto specifico; nell'affermare che è onere dell'appellante correntista indicare i pagamenti aventi natura "solutoria", la sentenza impugnata ha invertito l'onere della prova relativa agli elementi costitutivi dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca; la banca aveva "mostrato di voler considerare il conto in questione non propriamente scoperto, ma semplicemente passivo", all'epoca di instaurazione del rapporto ("insorto nei primi anni '80") non era necessaria la forma scritta di un affidamento in conto corrente; inoltre, il criterio di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1194 cod. civ. non trova applicazione al rapporto di conto corrente bancario "perché, per imputare a pagamento una determinata somma di denaro, occorre che il credito si liquido ed esigibile e occorre, quindi, che il creditore (la banca) abbia la disponibilità del credito"; il credito della banca diviene esigibile solo quando revoca la linea di credito o chiede il rientro (eventi nel caso concreto non verificatisi) perché prima di allora la banca "non può pretendere alcun pagamento, poiché è solo il cliente che può beneficiare della disponibilità delle somme versate (o comunque concesse dalla banca"; il meccanismo di imputazione di cui all'art. 1194 cod. civ., "risolvendosi in una modalità prettamente estintiva, può operare unicamente in sede di chiusura del rapporto; vale a dire, allorché le reciproche posizioni in dare ed in avere tra le parti siano tutte, non soltanto liquide o liquidabili, ma anche esigibili". 2. Il contratto di conto corrente bancario di cui si discute era assistito da apertura di credito, secondo il, non contestato, accertamento sul punto contenuto nella sentenza impugnata. Il principio, da tempo affermato in materia, quanto alla decorrenza della prescrizione del diritto ripetizione di indebito oggettivo fatto valere da soggetto vincolato a banca da rapporto di conto corrente bancario è che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che inizia a decorrere, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (in questo senso: Cass. S.U., n. 24418 del 2010; Cass., n. 24051 del 2019). Quanto all'onere della prova circa la natura delle rimesse, se aventi natura ripristinatoria ovvero solutoria, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte: invero, come non si richiede ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione che il correntista specifichi una ad una le rimesse dallo stesso eseguite che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 cod. civ., in modo simmetrico, la banca che eccepisca la prescrizione non può essere gravata dall'onere di indicare i versamenti solutori ( (in questo senso, cfr., in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza, Cass. S.U., n. 15895 del 2019; nello stesso senso: Cass., n. 7013 del 2020; Cass. n. 9462 del 2020; Cass. n. 14958 del 2020). In buona sostanza, una volta che chi agisca in ripetizione di indebito abbia provato l'esistenza dell'apertura di credito e il massimale dell'affidamento e depositato gli estratti periodici relativi all'intero rapporto, egli non è tenuto a indicare, una per una, le rimesse di natura solutoria e quelle di natura ripristinatoria; così come la banca che eccepisca la prescrizione del diritto non è tenuta anche a tale ulteriore indicazione. Nel caso, ricorrente nella specie, di contratto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito: hanno natura solutoria i versamenti che hanno la funzione di eliminare ovvero ridurre il c.d. "scoperto" di conto corrente, ossia il debito del correntista per la parte eccedente l'affidamento accordatogli; hanno invece funzione ripristinatoria (e non costituiscono quindi pagamento in senso giuridicamente rilevante) quei versamenti che si mantengano nei limiti del concesso affidamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 6195 del 2020). Per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all'interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 9141 del 2020). Quanto alla questione relativa all'applicazione del meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, secondo comma, cod. civ., in rapporto derivato da contratto di conto corrente bancario cui accede un'apertura di credito (come quello di specie) si osserva che tale meccanismo trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; con la conseguenza che non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (in questo senso, cfr.: Cass. n. 3858 del 2021). Orbene, nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia indicato (quanto meno nei motivi di appello, per come nel ricorso riprodotti) quale sia stato il massimale dell'affidamento a lui concesso; rendendo in tal guisa impossibile verificare quali versamenti siano stati eseguiti nell'ambito dell'affidamento e quali invece il limite massimo dell'affidamento abbiano superato. La sentenza impugnata si conforma a tali principi nell'affermare che è onere del correntista, che contrasti che l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito sollevata dalla banca senza indicare quali siano le rimesse solutorie ritenute prescritte; soprattutto perché il ricorrente non risulta avere indicato la misura massima dell'affidamento a lui concesso e predicato, in buona sostanza, che tutte le rimesse avessero natura ripristinatoria della provvista. Il ricorso è in conclusione infondato; con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla banca le spese da costei anticipate, nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese da costei anticipate nel presente giudizio, liquidate in €. 200 per esborsi e in €. 7.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezio