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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 09180/2023

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iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 16115/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) doValue s.p.a., quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) INPS -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 7 dicembre 2020 n. 561; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:opposizione all’esecuzione

1. Nel 1999 la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei suoi fideiussori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA].

Il decreto ingiuntivo non venne opposto.

Nel 2001 la Cassa di Risparmio di Terni e Narni iniziò l’esecuzione forzata sulla base del suddetto decreto ingiuntivo; tale procedura si chiuse con l’approvazione del piano di riparto e la distribuzione ai creditori procedenti della somma di euro 126.321,06, mentre l’ulteriore credito di euro 55.334,24 rimase insoddisfatto per incapienza di quanto ricavato dall’esecuzione.

2. Nel 2015 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., agendo per il tramite della propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. iniziò una nuova esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invocando quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni, e pignorando un credito del debitore nei confronti dell’Inps.

A fondamento dell’iniziativa la [OSCURATO:PERSONA] dedusse di avere acquistato “in blocco” vari crediti di cui era titolare la Cassa di Risparmio di Terni e Narni, tra i quali quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che tale credito era stato soddisfatto solo parzialmente all’esito della esecuzione iniziata nel 2001; che [OSCURATO:PERSONA] era ancora debitore di interessi moratori scaduti per l’importo di 97.371,42 euro.

3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, deducendo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la propria qualità di cessionaria del credito; che l’obbligazione si era estinta per effetto del pagamento avvenuto all’esito della precedente procedura esecutiva; che in ogni caso i pagamenti già effettuati dovevano ritenersi satisfattivi, in quanto il credito messo in esecuzione includeva interessi non dovuti in quanto anatocistici ed usurari.

4. Con sentenza 30 ottobre 2018 n. 891 il Tribunale di Terni accolse l’opposizione, ritenendo non dimostrata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

La sentenza venne appellata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza 7 dicembre 2020 n. 561 la Corte d’appello di Perugia accolse il gravame e rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello ritenne che: -) la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente dimostrato la propria qualità di cessionaria del credito messo in esecuzione; il trasferimento in blocco dei crediti vantati dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni, infatti, risultava dalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2008 del relativo atto di cessione; -) la circostanza che l’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] escludesse dalla cessione i crediti “che richiedevano il consenso del debitore ceduto” non era sufficiente per ritenere che anche il credito oggetto del contendere fosse stato escluso dalla cessione in blocco; infatti gli unici crediti per la cui cessione era necessario il consenso del creditore ceduto sono quelli vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni; -) la precedente esecuzione non aveva interamente soddisfatto il credito, essendo da essa residuato un importo di circa 55.000 euro a titolo di interessi, come accertato dal giudice di quella procedura, al momento dell’approvazione del piano di riparto; -) la misura degli interessi non poteva essere discussa in sede di opposizione all’esecuzione, in quanto la relativa condanna era contenuta nel decreto ingiuntivo, che non era stato opposto.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della propria (nuova) mandataria doValue s.p.a..

Ha resistito altresì con controricorso, e proposto ricorso incidentale, l’Inps. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto validamente dimostrata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

E’ formulata al riguardo una censura così riassumibile: -) la Corte d’appello ha ritenuto che la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di cessione in blocco dei crediti vantati da un istituto di credito sia sufficiente a dimostrare l’acquisto del singolo credito oggetto del contendere da parte della società cessionaria; -) tale affermazione è erronea, in quanto la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di cessione in blocco è insufficiente, ed è onere del cessionario dimostrare che il credito messo in esecuzione rientri nel “blocco” oggetto di cessione.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto che la Cassa di Risparmio di Terni e Narni cedette in blocco tutti i propri “crediti in sofferenza”, ed ha concluso che anche il credito messo in esecuzione rientrava tra quelli: conclusione ineccepibile, dal momento che il credito di cui si discorre non era stato pagato, aveva costretto il creditore a chiedere un decreto ingiuntivo; aveva costretto il creditore ad iniziare un’esecuzione forzata conclusasi con la soddisfazione solo parziale del credito.

La Corte d’appello, pertanto, non ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito in capo alla [OSCURATO:PERSONA] sol perché l’avviso di cessione “in blocco” fu pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA].

Ha ritenuto fornita tale prova in base all’ulteriore e differente considerazione che la cessione riguardò i crediti in sofferenza, e quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era per l’appunto un credito in sofferenza.

La Corte ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017, Rv. 646585 -01).

Non pertinente, invece, rispetto al caso oggi in esame è il precedente invocato dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bisc.p.c. (e cioè Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22754 del 20.7.2022), del quale il ricorrente offre una lettura soltanto parziale.

Tale ordinanza, infatti, dopo avere affermato che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di cessione “in blocco” dei crediti vantati da un istituto di credito, da sola, non è prova della titolarità del credito in capo a chi si pretende cessionario, aggiunge che a questa regola si deroga “quando la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco”, e richiama al riguardo i princìpi affermati da Cass. 31188/17, sopra trascritti.

2. Col secondo motivo il ricorrente - formalmente prospettando il vizio di “omesso esame del fatto decisivo” - deduce che la Corte d’appello avrebbe adottato una motivazione inesistente o, quantomeno, apparente, perché non avrebbe “affatto motivato circa la questione della mancata produzione del contratto di cessione, dei dati per l’individuazione corretta del rapporto che si assume ceduto, e del suo inserimento nel perimetro della cessione”.

2.1. Il motivo è infondato.

Il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, è soltanto quello consistente nella mancanza totale, ovvero nella totale inintelligibilità della motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Non è questo il nostro caso, dal momento che la Corte d’appello ha esposto in modo sufficientemente chiaro la ratio decidendi adottata, e cioè: il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] attendeva di essere pagato da 21 anni, e dunque non poteva non essere un credito “in sofferenza”, come tale ricompreso nel “blocco” di cui all’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA].

Lo stabilire, poi, se questa motivazione sia anche “sufficiente” è questione non più prospettabile in sede di legittimità, per effetto dell’abolizione - ormai dieci anni fa - della norma che consentiva di impugnare per cassazione la sentenza sorretta da una motivazione insufficiente [art. 54, comma 1, lettera (b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134].

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Inps censura la sentenza d’appello nella parte in cui, rigettando l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato “dovuta dal terzo pignorato Inps all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 55.110,66 oltre interessi nella misura di legge”.

Deduce l’ente previdenziale che né il debitore esecutato con l’atto di opposizione, né la società creditrice con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione, avevano mai chiesto che l’oggetto del giudizio si estendesse all’accertamento della misura dell’obbligo del terzo pignorato.

Pertanto la Corte d’appello, dichiarando che “era dovuta dall’Inps all’[OSCURATO:SOCIETA]” la suddetta somma di euro 55.110,66, aveva creato una nuova obbligazione, per l’avanti inesistente.

3.1. Il motivo è fondato.

Quali che fossero le intenzioni dell’estensore, il dispositivo della sentenza per come redatto contiene oggettivamente una pronuncia di accertamento di un debito del terzo pignorato (INPS) nei confronti del creditore procedente ([OSCURATO:PERSONA]).

Pronuncia tuttavia non consentita: sia perché il giudizio di opposizione aveva ad oggetto non l’accertamento dell’obbligo del terzo, ma l’accertamento dell’esistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente; sia perché non era mai stata in discussione tra le parti l’esistenza di un credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS; sia perché altra è la domanda in cui il debitore esecutato contesti il diritto del creditore di precedere ad esecuzione (art. 615 c.p.c.); ben altra è la domanda con cui il creditore procedente chieda che sia accertata l’esistenza e la misura del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato (art. 549 c.p.c.).

Domanda, quest’ultima, nel caso di specie non introdotta da alcuno.

3.2. La ritenuta erroneità della sentenza d’appellosul punto in questione non ne comporta la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, eliminando l’accertamento dell’obbligazione dell’INPSnei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, caducando dal dispositivo della sentenza impugnata il primo alinea, limitatamente alle parole: “e per l’effetto dichiara dovuta dal terzo pignorato Inps all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 55.110,66 oltre interessi nella misura di legge dal 08/01/2009 al soddisfo”.

4. Nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione dell’esito alterno della lite nei vari gradi.

Anche nel rapporto processuale tra l’INPS e la [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, dal momento che la necessità della proposizione del presente ricorso è scaturita da una imperfetta tecnica redazionale della sentenza d’appello, e non da una domanda di parte rivelatasi infondata.

4.1. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di regolare le spese del grado di appello, rispetto alle quali può lasciarsi ferma la statuizione di compensazione già adottata dalla sentenza impugnata.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso principale; (-) accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina l’accertamento dell’obbligazione dell’INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, caducadal dispositivo della sentenza impugnata il primo alinea, limitatamente alle parole: “e per l’effetto dichiara dovuta dal terzo pignorato Inps all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 55.110,66 oltre interessi nella misura di legge dal 08/01/2009 al soddisfo”; (-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra l’INPS e le altre parti; (-) compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di appello; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 16115/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) doValue s.p.a., quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) INPS -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia 7 dicembre 2020 n. 561; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:opposizione all’esecuzione 1. Nel 1999 la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei suoi fideiussori, tra i quali [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto ingiuntivo non venne opposto. Nel 2001 la Cassa di Risparmio di Terni e Narni iniziò l’esecuzione forzata sulla base del suddetto decreto ingiuntivo; tale procedura si chiuse con l’approvazione del piano di riparto e la distribuzione ai creditori procedenti della somma di euro 126.321,06, mentre l’ulteriore credito di euro 55.334,24 rimase insoddisfatto per incapienza di quanto ricavato dall’esecuzione. 2. Nel 2015 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., agendo per il tramite della propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. iniziò una nuova esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invocando quale titolo esecutivo il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni, e pignorando un credito del debitore nei confronti dell’Inps. A fondamento dell’iniziativa la [OSCURATO:PERSONA] dedusse di avere acquistato “in blocco” vari crediti di cui era titolare la Cassa di Risparmio di Terni e Narni, tra i quali quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che tale credito era stato soddisfatto solo parzialmente all’esito della esecuzione iniziata nel 2001; che [OSCURATO:PERSONA] era ancora debitore di interessi moratori scaduti per l’importo di 97.371,42 euro. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, deducendo che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la propria qualità di cessionaria del credito; che l’obbligazione si era estinta per effetto del pagamento avvenuto all’esito della precedente procedura esecutiva; che in ogni caso i pagamenti già effettuati dovevano ritenersi satisfattivi, in quanto il credito messo in esecuzione includeva interessi non dovuti in quanto anatocistici ed usurari. 4. Con sentenza 30 ottobre 2018 n. 891 il Tribunale di Terni accolse l’opposizione, ritenendo non dimostrata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni. La sentenza venne appellata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della propria mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza 7 dicembre 2020 n. 561 la Corte d’appello di Perugia accolse il gravame e rigettò l’opposizione. La Corte d’appello ritenne che: -) la [OSCURATO:PERSONA] aveva validamente dimostrato la propria qualità di cessionaria del credito messo in esecuzione; il trasferimento in blocco dei crediti vantati dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni, infatti, risultava dalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2008 del relativo atto di cessione; -) la circostanza che l’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] escludesse dalla cessione i crediti “che richiedevano il consenso del debitore ceduto” non era sufficiente per ritenere che anche il credito oggetto del contendere fosse stato escluso dalla cessione in blocco; infatti gli unici crediti per la cui cessione era necessario il consenso del creditore ceduto sono quelli vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni; -) la precedente esecuzione non aveva interamente soddisfatto il credito, essendo da essa residuato un importo di circa 55.000 euro a titolo di interessi, come accertato dal giudice di quella procedura, al momento dell’approvazione del piano di riparto; -) la misura degli interessi non poteva essere discussa in sede di opposizione all’esecuzione, in quanto la relativa condanna era contenuta nel decreto ingiuntivo, che non era stato opposto. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della propria (nuova) mandataria doValue s.p.a.. Ha resistito altresì con controricorso, e proposto ricorso incidentale, l’Inps. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto validamente dimostrata, da parte della [OSCURATO:PERSONA], la propria qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. E’ formulata al riguardo una censura così riassumibile: -) la Corte d’appello ha ritenuto che la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di cessione in blocco dei crediti vantati da un istituto di credito sia sufficiente a dimostrare l’acquisto del singolo credito oggetto del contendere da parte della società cessionaria; -) tale affermazione è erronea, in quanto la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di cessione in blocco è insufficiente, ed è onere del cessionario dimostrare che il credito messo in esecuzione rientri nel “blocco” oggetto di cessione. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto che la Cassa di Risparmio di Terni e Narni cedette in blocco tutti i propri “crediti in sofferenza”, ed ha concluso che anche il credito messo in esecuzione rientrava tra quelli: conclusione ineccepibile, dal momento che il credito di cui si discorre non era stato pagato, aveva costretto il creditore a chiedere un decreto ingiuntivo; aveva costretto il creditore ad iniziare un’esecuzione forzata conclusasi con la soddisfazione solo parziale del credito. La Corte d’appello, pertanto, non ha ritenuto dimostrata la titolarità del credito in capo alla [OSCURATO:PERSONA] sol perché l’avviso di cessione “in blocco” fu pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto fornita tale prova in base all’ulteriore e differente considerazione che la cessione riguardò i crediti in sofferenza, e quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era per l’appunto un credito in sofferenza. La Corte ha dunque fatto corretta applicazione del principio secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017, Rv. 646585 -01). Non pertinente, invece, rispetto al caso oggi in esame è il precedente invocato dal ricorrente nella memoria ex art. 380 bisc.p.c. (e cioè Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22754 del 20.7.2022), del quale il ricorrente offre una lettura soltanto parziale. Tale ordinanza, infatti, dopo avere affermato che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di cessione “in blocco” dei crediti vantati da un istituto di credito, da sola, non è prova della titolarità del credito in capo a chi si pretende cessionario, aggiunge che a questa regola si deroga “quando la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco”, e richiama al riguardo i princìpi affermati da Cass. 31188/17, sopra trascritti. 2. Col secondo motivo il ricorrente - formalmente prospettando il vizio di “omesso esame del fatto decisivo” - deduce che la Corte d’appello avrebbe adottato una motivazione inesistente o, quantomeno, apparente, perché non avrebbe “affatto motivato circa la questione della mancata produzione del contratto di cessione, dei dati per l’individuazione corretta del rapporto che si assume ceduto, e del suo inserimento nel perimetro della cessione”. 2.1. Il motivo è infondato. Il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, è soltanto quello consistente nella mancanza totale, ovvero nella totale inintelligibilità della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Non è questo il nostro caso, dal momento che la Corte d’appello ha esposto in modo sufficientemente chiaro la ratio decidendi adottata, e cioè: il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] attendeva di essere pagato da 21 anni, e dunque non poteva non essere un credito “in sofferenza”, come tale ricompreso nel “blocco” di cui all’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]. Lo stabilire, poi, se questa motivazione sia anche “sufficiente” è questione non più prospettabile in sede di legittimità, per effetto dell’abolizione - ormai dieci anni fa - della norma che consentiva di impugnare per cassazione la sentenza sorretta da una motivazione insufficiente [art. 54, comma 1, lettera (b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134]. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Inps censura la sentenza d’appello nella parte in cui, rigettando l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato “dovuta dal terzo pignorato Inps all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 55.110,66 oltre interessi nella misura di legge”. Deduce l’ente previdenziale che né il debitore esecutato con l’atto di opposizione, né la società creditrice con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione, avevano mai chiesto che l’oggetto del giudizio si estendesse all’accertamento della misura dell’obbligo del terzo pignorato. Pertanto la Corte d’appello, dichiarando che “era dovuta dall’Inps all’[OSCURATO:SOCIETA]” la suddetta somma di euro 55.110,66, aveva creato una nuova obbligazione, per l’avanti inesistente. 3.1. Il motivo è fondato. Quali che fossero le intenzioni dell’estensore, il dispositivo della sentenza per come redatto contiene oggettivamente una pronuncia di accertamento di un debito del terzo pignorato (INPS) nei confronti del creditore procedente ([OSCURATO:PERSONA]). Pronuncia tuttavia non consentita: sia perché il giudizio di opposizione aveva ad oggetto non l’accertamento dell’obbligo del terzo, ma l’accertamento dell’esistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente; sia perché non era mai stata in discussione tra le parti l’esistenza di un credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS; sia perché altra è la domanda in cui il debitore esecutato contesti il diritto del creditore di precedere ad esecuzione (art. 615 c.p.c.); ben altra è la domanda con cui il creditore procedente chieda che sia accertata l’esistenza e la misura del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato (art. 549 c.p.c.). Domanda, quest’ultima, nel caso di specie non introdotta da alcuno. 3.2. La ritenuta erroneità della sentenza d’appellosul punto in questione non ne comporta la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito, eliminando l’accertamento dell’obbligazione dell’INPSnei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, caducando dal dispositivo della sentenza impugnata il primo alinea, limitatamente alle parole: “e per l’effetto dichiara dovuta dal terzo pignorato Inps all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 55.110,66 oltre interessi nella misura di legge dal 08/01/2009 al soddisfo”. 4. Nel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità possono essere compensate, in considerazione dell’esito alterno della lite nei vari gradi. Anche nel rapporto processuale tra l’INPS e la [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, dal momento che la necessità della proposizione del presente ricorso è scaturita da una imperfetta tecnica redazionale della sentenza d’appello, e non da una domanda di parte rivelatasi infondata. 4.1. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte di regolare le spese del grado di appello, rispetto alle quali può lasciarsi ferma la statuizione di compensazione già adottata dalla sentenza impugnata. P.q.m. (-) rigetta il ricorso principale; (-) accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina l’accertamento dell’obbligazione dell’INPS nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, caducadal dispositivo della sentenza impugnata il primo alinea, limitatamente alle parole: “e per l’effetto dichiara dovuta dal terzo pignorato Inps all’[OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 55.110,66 oltre interessi nella misura di legge dal 08/01/2009 al soddisfo”; (-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra l’INPS e le altre parti; (-) compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di appello; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ulteriore importo a titol
Decreto Cassazione n. 09180/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris