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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 43175/2024

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ente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Mondragone 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 31/5/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip che, in data 16 Maggio 2024, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato in relazione ai delitti di estorsione, consumata e tentata, nonché aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e il difetto assoluto di motivazione in ordine all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso.

Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare, al fine di sostenere la gravità indiziarla in relazione all'aggravante mafiosa, ha richiamato la statura criminale del ricorrente, i suoi precedenti e la sua pregressa appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA], informazioni note alle pp.00. e idonee, unitamente alle modalità esecutive dei reati addebitati, ad integrare la circostanza.

Precisa al riguardo che il riferimento al contesto territoriale in cui si sono svolti i fatti è illogico e contraddittorio, avendo la stessa ordinanza impugnata dato atto che l'associazione di appartenenza del prevenuto risulta disciolta mentre i reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna sono stati tutti commessi prima del 1999 e dette evidenze non consentono di poter inferire il ricorso da parte dell'indagato alla forza intimidatrice della cessata compagine.

Aggiunge che le pp.00. e in particolare lo Zannini, in passato difensore di fiducia dell'indagato, erano consapevoli dell'inoperatività del clan [OSCURATO:PERSONA] e della collaborazione intrapresa dall'esponente di vertice [OSCURATO:PERSONA] e da altri sodali a lui succeduti nel tempo.

Sostiene, inoltre, il difensore che il collegio cautelare non ha fornito alcuna indicazione in ordine all'estrinsecazione del metodo mafioso nelle condotte poste in essere dal ricorrente, non essendo sufficiente ai fini della sussistenza del requisito del metus la circostanza che l'agente abbia in passato riportato condanne per appartenenza a un sodalizio mafioso, richiedendosi invece che le modalità esecutive del reato evochino la forza intimidatrice del vincolo associativo, capace di esercitare una particolare coartazione sulle vittime avente i caratteri propri dell'intimidazione mafiosa.

In conclusione il ricorrente denunzia che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione solo apparente, avendo omesso ogni considerazione delle modalità della condotta, dando esclusivo rilievo ai precedenti dell'indagato in contrasto con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 la violazione dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione.

Il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione carente in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura, omettendo di spiegare le ragioni che non consentivano di ritenere superata la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e sussistente un pericolo attuale e concreto di reiterazione incompatibile con la misura degli arresti domiciliari fuori regione richiesta dalla difesa.

I giudici della cautela non hanno in particolare considerato che, stante la dissoluzione del clan [OSCURATO:PERSONA], non può essere prefigurato il rischio di contatti con appartenenti alla consorteria, profilo rilevante al fine del superamento della presunzione relativa in discorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che denunzia il vizio di motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso è fondato e meritevole d'accoglimento.

I giudici cautelari, a sostegno della ritenuta sussistenza della circostanza, hanno evidenziato a pag. 18, recependo integralmente la valutazione del Gip emittente, la caratura criminale dell'indagato, già appartenente all'omonimo clan [OSCURATO:PERSONA] operante in Mondragone, condannato per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. e altri gravi reati e detenuto in espiazione pena fino all'ottobre 2020.

Hanno in particolare rimarcato come "lo spessore criminale dell'autore delle estorsioni e la notorietà del suo legame anche parentale con i vertici della nota ed omonima consorteria criminale evoca di per sé una potenzialità criminale del soggetto agente che va al di là della condotta individuale".

La motivazione rassegnata dall'ordinanza impugnata ha carattere assertivo e risulta lacunosa nell'analisi degli elementi costitutivi dell'aggravante giacché non tiene conto della risalente e pacifica disgregazione del clan [OSCURATO:PERSONA], di cui pure dà atto, e omette di individuare ed esplicitare i concreti elementi da cui ha desunto nelle fattispecie a giudizio l'estrinsecazione del metodo. 1.1 Questa Corte ha da tempo chiarito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, ora trasposta nell'art. 416bis.1 cod.pen., non è sufficiente la "nota caratura criminale" del soggetto accusato, occorrendo, invece, che questi si avvalga della particolare efficacia intimidatrice derivante dall'esistenza concreta e percepibile di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416 bis cod. pen. (Sez. 2, n. 24992 del 24/05/2013, Rv. 256493 - 01).

Si è ulteriormente precisato, in fattispecie che vedeva l'autore del reato sottoposto a indagini per appartenenza ad associazione mafiosa in un ambito territoriale d'operatività di un sodalizio di tal genere, che ai fini della ravvisabilità dell'aggravante non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (Sez. 2, n. 28861 del 14/06/2013, Rv. 256470-01; in senso conforme, Sez. 5, n. 42818 del 19/6/2014, Rv 261761-01 secondo cui la sussistenza della circostanza è subordinata - anche quando il delitto si consuma in territori dove è notoria la presenza di associazioni criminali di cui all'art. 416 bis cod. pen.- alla ricorrenza nel caso concreto di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non potendo essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce).Infatti, il "metodo mafioso" si sostanzia, alla stregua della definizione normativa, nell'impiego della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo e nell'approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, espressioni che evocano "non il modo di atteggiarsi del fatto - reato in sè e per sè considerato, e la cui realizzazione, in forme anche particolarmente eclatanti, risulta -sul piano della struttura della aggravante in questione - elemento del tutto neutro, quanto la particolare efficacia intimidatrice che deriva dalla esistenza -concreta e percepibile- di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416 bis c.p., e dalla relativa condizione di assoggettamento ed omertà che la presenza territoriale di quella associazione è in grado di generare, elementi, questi, dei quali gli autori del fatto devono avvalersi, per rendere il reato aggravato" ( così Sez. 2 n. 24992/2013 cit.). 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033- 01; n. 27548 del 17/05/2019,Rv. 276109-01; Sez.5, n.21530 del 8/2/2018, Rv.273025; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Rv. 251830 - 01) ovvero che l'agente ponga in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica nei confronti della vittima con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale mafiosa.

In tal caso la condotta stessa -per le modalità che la distinguono- deve essere, comunque, capace di evocare nel soggetto passivo l'esistenza di un sodalizio quale amplificatore della valenza criminale del reato commesso.

In tal senso ex multis, Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Rv. 286723-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027-01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222-01).

Infatti, poiché la funzione dell'aggravante in discorso è quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, anche se utilizzato dal non associato sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, la tipicità dell'atto intimidatorio è un predicato del metodo poiché la violenza che lo contraddistingue deve risultare concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (sul punto Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, Rv. 222427-01; Sez. 1, n. 16486 del 09/03/2004, Rv. 227932 - 01).

2. Dei richiamati principi l'ordinanza impugnata non ha fatto corretto uso, rendendo una motivazione che non dà conto, alla luce delle modalità esecutive dei fatti, degli elementi che attestano l'esercizio del metodo, verifica che deve essere demandata al giudice del rinvio con assorbimento delle residue censure in punto di adeguatezza della misura.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7,cod.proc.pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma lter,disp.att. cod.proc.pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Mondragone 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 31/5/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip che, in data 16 Maggio 2024, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato in relazione ai delitti di estorsione, consumata e tentata, nonché aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e il difetto assoluto di motivazione in ordine all'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare, al fine di sostenere la gravità indiziarla in relazione all'aggravante mafiosa, ha richiamato la statura criminale del ricorrente, i suoi precedenti e la sua pregressa appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA], informazioni note alle pp.00. e idonee, unitamente alle modalità esecutive dei reati addebitati, ad integrare la circostanza. Precisa al riguardo che il riferimento al contesto territoriale in cui si sono svolti i fatti è illogico e contraddittorio, avendo la stessa ordinanza impugnata dato atto che l'associazione di appartenenza del prevenuto risulta disciolta mentre i reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna sono stati tutti commessi prima del 1999 e dette evidenze non consentono di poter inferire il ricorso da parte dell'indagato alla forza intimidatrice della cessata compagine. Aggiunge che le pp.00. e in particolare lo Zannini, in passato difensore di fiducia dell'indagato, erano consapevoli dell'inoperatività del clan [OSCURATO:PERSONA] e della collaborazione intrapresa dall'esponente di vertice [OSCURATO:PERSONA] e da altri sodali a lui succeduti nel tempo. Sostiene, inoltre, il difensore che il collegio cautelare non ha fornito alcuna indicazione in ordine all'estrinsecazione del metodo mafioso nelle condotte poste in essere dal ricorrente, non essendo sufficiente ai fini della sussistenza del requisito del metus la circostanza che l'agente abbia in passato riportato condanne per appartenenza a un sodalizio mafioso, richiedendosi invece che le modalità esecutive del reato evochino la forza intimidatrice del vincolo associativo, capace di esercitare una particolare coartazione sulle vittime avente i caratteri propri dell'intimidazione mafiosa. In conclusione il ricorrente denunzia che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione solo apparente, avendo omesso ogni considerazione delle modalità della condotta, dando esclusivo rilievo ai precedenti dell'indagato in contrasto con i principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 la violazione dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore lamenta che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione carente in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura, omettendo di spiegare le ragioni che non consentivano di ritenere superata la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e sussistente un pericolo attuale e concreto di reiterazione incompatibile con la misura degli arresti domiciliari fuori regione richiesta dalla difesa. I giudici della cautela non hanno in particolare considerato che, stante la dissoluzione del clan [OSCURATO:PERSONA], non può essere prefigurato il rischio di contatti con appartenenti alla consorteria, profilo rilevante al fine del superamento della presunzione relativa in discorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che denunzia il vizio di motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso è fondato e meritevole d'accoglimento. I giudici cautelari, a sostegno della ritenuta sussistenza della circostanza, hanno evidenziato a pag. 18, recependo integralmente la valutazione del Gip emittente, la caratura criminale dell'indagato, già appartenente all'omonimo clan [OSCURATO:PERSONA] operante in Mondragone, condannato per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. e altri gravi reati e detenuto in espiazione pena fino all'ottobre 2020. Hanno in particolare rimarcato come "lo spessore criminale dell'autore delle estorsioni e la notorietà del suo legame anche parentale con i vertici della nota ed omonima consorteria criminale evoca di per sé una potenzialità criminale del soggetto agente che va al di là della condotta individuale". La motivazione rassegnata dall'ordinanza impugnata ha carattere assertivo e risulta lacunosa nell'analisi degli elementi costitutivi dell'aggravante giacché non tiene conto della risalente e pacifica disgregazione del clan [OSCURATO:PERSONA], di cui pure dà atto, e omette di individuare ed esplicitare i concreti elementi da cui ha desunto nelle fattispecie a giudizio l'estrinsecazione del metodo. 1.1 Questa Corte ha da tempo chiarito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203, ora trasposta nell'art. 416bis.1 cod.pen., non è sufficiente la "nota caratura criminale" del soggetto accusato, occorrendo, invece, che questi si avvalga della particolare efficacia intimidatrice derivante dall'esistenza concreta e percepibile di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416 bis cod. pen. (Sez. 2, n. 24992 del 24/05/2013, Rv. 256493 - 01). Si è ulteriormente precisato, in fattispecie che vedeva l'autore del reato sottoposto a indagini per appartenenza ad associazione mafiosa in un ambito territoriale d'operatività di un sodalizio di tal genere, che ai fini della ravvisabilità dell'aggravante non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata degli autori del fatto occorrendo, invece, l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (Sez. 2, n. 28861 del 14/06/2013, Rv. 256470-01; in senso conforme, Sez. 5, n. 42818 del 19/6/2014, Rv 261761-01 secondo cui la sussistenza della circostanza è subordinata - anche quando il delitto si consuma in territori dove è notoria la presenza di associazioni criminali di cui all'art. 416 bis cod. pen.- alla ricorrenza nel caso concreto di condotte specificamente evocative della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, non potendo essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce).Infatti, il "metodo mafioso" si sostanzia, alla stregua della definizione normativa, nell'impiego della forza di intimidazione che promana dal vincolo associativo e nell'approfittamento della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, espressioni che evocano "non il modo di atteggiarsi del fatto - reato in sè e per sè considerato, e la cui realizzazione, in forme anche particolarmente eclatanti, risulta -sul piano della struttura della aggravante in questione - elemento del tutto neutro, quanto la particolare efficacia intimidatrice che deriva dalla esistenza -concreta e percepibile- di un sodalizio che si connota delle peculiarità descritte dall'art. 416 bis c.p., e dalla relativa condizione di assoggettamento ed omertà che la presenza territoriale di quella associazione è in grado di generare, elementi, questi, dei quali gli autori del fatto devono avvalersi, per rendere il reato aggravato" ( così Sez. 2 n. 24992/2013 cit.). 1.2 La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Rv. 277033- 01; n. 27548 del 17/05/2019,Rv. 276109-01; Sez.5, n.21530 del 8/2/2018, Rv.273025; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Rv. 251830 - 01) ovvero che l'agente ponga in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica nei confronti della vittima con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale mafiosa. In tal caso la condotta stessa -per le modalità che la distinguono- deve essere, comunque, capace di evocare nel soggetto passivo l'esistenza di un sodalizio quale amplificatore della valenza criminale del reato commesso. In tal senso ex multis, Sez. 2, n. 28061 del 22/05/2024, Rv. 286723-01; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027-01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222-01). Infatti, poiché la funzione dell'aggravante in discorso è quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, anche se utilizzato dal non associato sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose, la tipicità dell'atto intimidatorio è un predicato del metodo poiché la violenza che lo contraddistingue deve risultare concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo (sul punto Sez. 6, n. 30246 del 17/05/2002, Rv. 222427-01; Sez. 1, n. 16486 del 09/03/2004, Rv. 227932 - 01). 2. Dei richiamati principi l'ordinanza impugnata non ha fatto corretto uso, rendendo una motivazione che non dà conto, alla luce delle modalità esecutive dei fatti, degli elementi che attestano l'esercizio del metodo, verifica che deve essere demandata al giudice del rinvio con assorbimento delle residue censure in punto di adeguatezza della misura. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7,cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma lter,disp.att. cod.proc.pe
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