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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24108/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e considerato che esso è fondato su motivi costituenti pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello ed ivi puntualmente disattesi, tanto da risultare aspecifici in quanti soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; osservato, in particolare: - sulla procedibilità (motivo I), la doglianza si infrange, a fronte di una doppia conforme sul punto (come su tutto il merito, peraltro), con la preclusione, per questa Corte, di operare una ricostruzione alternativa, in assenza di illogicità motivazionali manifeste, nemmeno dedotte; - sulla sussistenza del reato (nell'aspetto concorsuale, e nella dimensione tanto soggettiva quanto oggettiva - motivo II), come sulla omessa valutazione di argomentazioni o travisamento delle prove (motivo III), è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare, a fronte di una doppia conforme, una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, pretendono una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo, a fronte di un corretto esercizio della discrezionalità sanzionatoria (pg. 5), basato su plurimi indici, con i quali il motivo di ricorso solo selettivamente si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e considerato che esso è fondato su motivi costituenti pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello ed ivi puntualmente disattesi, tanto da risultare aspecifici in quanti soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; osservato, in particolare: - sulla procedibilità (motivo I), la doglianza si infrange, a fronte di una doppia conforme sul punto (come su tutto il merito, peraltro), con la preclusione, per questa Corte, di operare una ricostruzione alternativa, in assenza di illogicità motivazionali manifeste, nemmeno dedotte; - sulla sussistenza del reato (nell'aspetto concorsuale, e nella dimensione tanto soggettiva quanto oggettiva - motivo II), come sulla omessa valutazione di argomentazioni o travisamento delle prove (motivo III), è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare, a fronte di una doppia conforme, una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, pretendono una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo, a fronte di un corretto esercizio della discrezionalità sanzionatoria (pg. 5), basato su plurimi indici, con i quali il motivo di ricorso solo selettivamente si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24108/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris