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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 24262/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8792/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Sora (FR), via G. Matteotti n. 2 , è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 5736 / 3 9 / 20 1 4 , depositata il 25.09.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Frosinone rigettava i l ricors o propost o da T ucci [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA , Oggetto: Tributi– Accertamento–Ordinanza interlocutoria anno 2007, con il quale erano stati recuperati maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, sulla base dell’applicazione dello studio di settore TK10U (studi medici specialistici e poliambulatori); - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina rigettava l’appello proposto dal contribuente , rilevando che l’atto impositivo era sufficientemente motivato e che, a seguito del contraddittorio instaurato con il contribuente, questi non aveva fornito elementi sufficienti a giustificare lo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli accertati con l’applicazionedello studio di settore; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l ’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62-bis del d.l. n. 331 del 1992, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato , sebbene lo stesso fosse privo della necessaria motivazione, avendo l’Ufficio disatteso le giustificazioni fornite dal contribuente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., omessa / insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare le ragioni giustificative addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, affermando erroneamente che non erano stati offerti elementi utili a superare la presunzione sottesa all’applicazione degli studi di settore; - con richiesta depositata in data 16 .03.2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere , essendosi avvalso della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 335 del 2016, e ha allegato le quietanze di pagamento degli importi dovuti e la comunicazione della richiesta all’Agenzia delle Entrate; - rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolatae della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8792/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Sora (FR), via G. Matteotti n. 2 , è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 5736 / 3 9 / 20 1 4 , depositata il 25.09.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Frosinone rigettava i l ricors o propost o da T ucci [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA , Oggetto: Tributi– Accertamento–Ordinanza interlocutoria anno 2007, con il quale erano stati recuperati maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, sulla base dell’applicazione dello studio di settore TK10U (studi medici specialistici e poliambulatori); - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina rigettava l’appello proposto dal contribuente , rilevando che l’atto impositivo era sufficientemente motivato e che, a seguito del contraddittorio instaurato con il contribuente, questi non aveva fornito elementi sufficienti a giustificare lo scostamento tra i redditi dichiarati e quelli accertati con l’applicazionedello studio di settore; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l ’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de duce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62-bis del d.l. n. 331 del 1992, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato , sebbene lo stesso fosse privo della necessaria motivazione, avendo l’Ufficio disatteso le giustificazioni fornite dal contribuente; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., omessa / insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare le ragioni giustificative addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, affermando erroneamente che non erano stati offerti elementi utili a superare la presunzione sottesa all’applicazione degli studi di settore; - con richiesta depositata in data 16 .03.2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere , essendosi avvalso della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 335 del 2016, e ha allegato le quietanze di pagamento degli importi dovuti e la comunicazione della richiesta all’Agenzia delle Entrate; - rilevato che appare necessario acquisire informazioni in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolatae della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo; onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 24262/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris