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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02671/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ. [OSCURATO:PERSONA] TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. DIBARI che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio o con rinvio, con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 27/01/2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Alena per la truffa relativa ai versamenti a titolo di investimento per mancanza di tempestiva querela; assolveva il D'Alena dal delitto di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo episodio di truffa con la recidiva contestata e conferma nel resto .

2. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 640 e 81 cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto erroneamente posti in essere e perpetrati gli artifici e raggiri richiamando la sottoscrizione di documentazione con la quale il ricorrente si impegnava a restituire le somme ricevute, oltre che per avere consegnato dei titoli non validi a garanzia del proprio debito, elementi che gli avrebbero consentito di dimostrare la serietà della promessa di restituzione di somme di denaro ricevute nella sua veste di promotore finanziario.

Non si possono ritenere ricorrenti gli artifici e i raggiri, atteso che la ricognizione di debito era intervenuta dopo l'asserita condotta truffaldina, si trattava esclusivamente di un accordo concluso in sede civile per la restituzione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha basato la sua decisione su due distinte condotte che non hanno trovato alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale.

Difatti, nella scrittura privata sottoscritta dalle parti non vi è alcun richiamo al rilascio di un assegno o di un vaglia cambiario a garanzia della restituzione delle somme ricevute, né ricorre alcun elemento indicativo di uno sconto a seguito del rilascio di tali titoli alla persona offesa.

Non ricorre alcuna prova della consegna di tali titoli.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; nell'imputazione i titoli ritenuti strumento per la realizzazione della truffa risultano consegnati al momento della sottoscrizione, mentre nella motivazione la Corte ha desunto che le somme portate dal titolo e dal vaglia fossero computate in relazione alla somma già restituita, così ritenendo integrato il vantaggio ingiusto e violando il disposto dell'art. 521 cod. proc. pen. risultando il fatto del tutto diverso.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione della lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen. per mancata ammissione di perizia grafologica; la perizia avrebbe avuto senz'altro un ruolo decisivo nella valutazione della Corte quanto alla sottoscrizione apposta ai titoli di cui alla contestazione elevata; le sottoscrizioni su detti titoli non erano neanche lontanamente riconducibili al ricorrente e questo dato era da ritenere risolutivo.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, quanto alla parte residua di condotta oggetto di conferma in sede di gravame, relativa a condotta truffaldina posta in essere dal ricorrente in qualità di promotore finanziario in danno di persone legate allo stesso da rapporto di parentela.

Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello in senso conforme al giudice di primo grado e si limita a fornire una lettura alternativa delle circostanze emerse in giudizio non consentita in questa sede.

Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti, considerato che nel proporre il vizio di violazione di legge, oltre alla violazione della lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà il ricorrente contesta l'insieme di dati di fatto persuasivamente considerati dal giudice di appello in assenza di qualsiasi aporia o illogicità.

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

4. Quanto al primo motivo di ricorso la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa nel sostenere la violazione dell'art. 640 cod. pen., non si è confrontata con l'insieme di elementi emergenti dall'istruttoria dibattimentale a seguito dell'acquisizione ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la querela dalla stessa proposta e le sommarie informazioni della [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di una serie di elementi univoci, documentali e testimoniali, la Corte di appello in senso del tutto conforme al giudice di primo grado ha ricostruito la condotta ascritta al ricorrente, la portata effettiva degli artifici e raggiri e la consistenza degli stessi, richiamando: - i rapporti intercorrenti tra le parti; - la progressiva erosione del rapporto di fiducia; - la scoperta della situazione negativa quanto alle risorse 3 1-t4.J affidate; - il tentativo di tamponare tale evidente situazione con una serie di attività che si mostravano in tutta la loro artificiosità nel momento in cui la persona offesa veniva a conoscenza della falsità del vaglia postale e del titolo consegnato, con conseguente piena consapevolezza della condotta fraudolenta posta in essere dal D'Alena.

La Corte di appello, con motivazione del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ampiamente considerato un insieme di elementi indicativi della ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto contestato, chiarendo che nonostante la stipula di una transazione, al fine di recuperare almeno parzialmente le risorse perdute, la persona offesa si rendeva conto del complessivo raggiro nel momento in cui controllava vaglia postale e assegno postale consegnati dal ricorrente e veniva a conoscenza della falsità della sottoscrizione allo stesso riferibile per come evidenziato dal direttore dell'ufficio postale.

L'insieme degli elementi così compiutamente evidenziati dal giudice di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, rendono palese non solo il tentativo di introdurre in questa sede l'evidente lettura alternativa nonostante l'asserita ricorrenza di violazione di legge, ma anche la manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso.

All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

4.1. Ciò premesso, appare anche evidente come anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel giungere alla condanna, sia manifestamente infondato.

Nel ritenere non provata la consegna dei titoli alla persona offesa, il ricorrente non si confronta con la motivazione logica e approfondita dei giudici di merito, che hanno considerato credibili e fondate le dichiarazioni della persona offesa, anche grazie al riscontro del direttore dell'ufficio postale e degli altri testimoni, oltre che con l'evidenza della documentazione acquisita, consegnata alla persona offesa dal ricorrente, come dalla stessa esplicitamente dichiarato.

Anche in questo caso, così come con il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., il ricorrente non si confronta con la decisione del giudice di appello, che ha ricostruito ampiamente il meccanismo fraudolento e l'evidente vantaggio che ne conseguiva in modo oggettivamente coincidente con l'imputazione ascritta.

Inoltre occorre considerare che il motivo si presenta oltremodo generico ed aspecifico, atteso che il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza (non ricorrente all'evidenza nel caso in esame), dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo, circostanza questa certamente riscontrabile nel caso in esame.

5. Non coglie di conseguenza nel segno anche l'ultimo motivo di ricorso relativo alla richiesta di perizia grafologica.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la complessiva ricostruzione fornita dalla Corte di appello, che ha motivatamente evidenziato l'irrilevanza di tale accertamento in considerazione dell'insieme degli elementi documentali e testimoniali emersi in giudizio, tenuto conto della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, acquisite in giudizio con il consenso delle parti.

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA], SEZ. [OSCURATO:PERSONA] TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. DIBARI che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio o con rinvio, con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 27/01/2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Alena per la truffa relativa ai versamenti a titolo di investimento per mancanza di tempestiva querela; assolveva il D'Alena dal delitto di cui all'art. 491 cod. pen. perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena per il residuo episodio di truffa con la recidiva contestata e conferma nel resto . 2. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 640 e 81 cod. pen.; la Corte di appello ha ritenuto erroneamente posti in essere e perpetrati gli artifici e raggiri richiamando la sottoscrizione di documentazione con la quale il ricorrente si impegnava a restituire le somme ricevute, oltre che per avere consegnato dei titoli non validi a garanzia del proprio debito, elementi che gli avrebbero consentito di dimostrare la serietà della promessa di restituzione di somme di denaro ricevute nella sua veste di promotore finanziario. Non si possono ritenere ricorrenti gli artifici e i raggiri, atteso che la ricognizione di debito era intervenuta dopo l'asserita condotta truffaldina, si trattava esclusivamente di un accordo concluso in sede civile per la restituzione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha basato la sua decisione su due distinte condotte che non hanno trovato alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale. Difatti, nella scrittura privata sottoscritta dalle parti non vi è alcun richiamo al rilascio di un assegno o di un vaglia cambiario a garanzia della restituzione delle somme ricevute, né ricorre alcun elemento indicativo di uno sconto a seguito del rilascio di tali titoli alla persona offesa. Non ricorre alcuna prova della consegna di tali titoli. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.; nell'imputazione i titoli ritenuti strumento per la realizzazione della truffa risultano consegnati al momento della sottoscrizione, mentre nella motivazione la Corte ha desunto che le somme portate dal titolo e dal vaglia fossero computate in relazione alla somma già restituita, così ritenendo integrato il vantaggio ingiusto e violando il disposto dell'art. 521 cod. proc. pen. risultando il fatto del tutto diverso. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione della lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen. per mancata ammissione di perizia grafologica; la perizia avrebbe avuto senz'altro un ruolo decisivo nella valutazione della Corte quanto alla sottoscrizione apposta ai titoli di cui alla contestazione elevata; le sottoscrizioni su detti titoli non erano neanche lontanamente riconducibili al ricorrente e questo dato era da ritenere risolutivo. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, quanto alla parte residua di condotta oggetto di conferma in sede di gravame, relativa a condotta truffaldina posta in essere dal ricorrente in qualità di promotore finanziario in danno di persone legate allo stesso da rapporto di parentela. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello in senso conforme al giudice di primo grado e si limita a fornire una lettura alternativa delle circostanze emerse in giudizio non consentita in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti, considerato che nel proporre il vizio di violazione di legge, oltre alla violazione della lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen., in realtà il ricorrente contesta l'insieme di dati di fatto persuasivamente considerati dal giudice di appello in assenza di qualsiasi aporia o illogicità. In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 4. Quanto al primo motivo di ricorso la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa nel sostenere la violazione dell'art. 640 cod. pen., non si è confrontata con l'insieme di elementi emergenti dall'istruttoria dibattimentale a seguito dell'acquisizione ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la querela dalla stessa proposta e le sommarie informazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di una serie di elementi univoci, documentali e testimoniali, la Corte di appello in senso del tutto conforme al giudice di primo grado ha ricostruito la condotta ascritta al ricorrente, la portata effettiva degli artifici e raggiri e la consistenza degli stessi, richiamando: - i rapporti intercorrenti tra le parti; - la progressiva erosione del rapporto di fiducia; - la scoperta della situazione negativa quanto alle risorse 3 1-t4.J affidate; - il tentativo di tamponare tale evidente situazione con una serie di attività che si mostravano in tutta la loro artificiosità nel momento in cui la persona offesa veniva a conoscenza della falsità del vaglia postale e del titolo consegnato, con conseguente piena consapevolezza della condotta fraudolenta posta in essere dal D'Alena. La Corte di appello, con motivazione del tutto conforme al giudice di primo grado, ha ampiamente considerato un insieme di elementi indicativi della ricorrenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto contestato, chiarendo che nonostante la stipula di una transazione, al fine di recuperare almeno parzialmente le risorse perdute, la persona offesa si rendeva conto del complessivo raggiro nel momento in cui controllava vaglia postale e assegno postale consegnati dal ricorrente e veniva a conoscenza della falsità della sottoscrizione allo stesso riferibile per come evidenziato dal direttore dell'ufficio postale. L'insieme degli elementi così compiutamente evidenziati dal giudice di appello, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, rendono palese non solo il tentativo di introdurre in questa sede l'evidente lettura alternativa nonostante l'asserita ricorrenza di violazione di legge, ma anche la manifesta infondatezza degli altri motivi di ricorso. All'evidenza, con l'articolazione una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 4.1. Ciò premesso, appare anche evidente come anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel giungere alla condanna, sia manifestamente infondato. Nel ritenere non provata la consegna dei titoli alla persona offesa, il ricorrente non si confronta con la motivazione logica e approfondita dei giudici di merito, che hanno considerato credibili e fondate le dichiarazioni della persona offesa, anche grazie al riscontro del direttore dell'ufficio postale e degli altri testimoni, oltre che con l'evidenza della documentazione acquisita, consegnata alla persona offesa dal ricorrente, come dalla stessa esplicitamente dichiarato. Anche in questo caso, così come con il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., il ricorrente non si confronta con la decisione del giudice di appello, che ha ricostruito ampiamente il meccanismo fraudolento e l'evidente vantaggio che ne conseguiva in modo oggettivamente coincidente con l'imputazione ascritta. Inoltre occorre considerare che il motivo si presenta oltremodo generico ed aspecifico, atteso che il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza (non ricorrente all'evidenza nel caso in esame), dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo, circostanza questa certamente riscontrabile nel caso in esame. 5. Non coglie di conseguenza nel segno anche l'ultimo motivo di ricorso relativo alla richiesta di perizia grafologica. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta con la complessiva ricostruzione fornita dalla Corte di appello, che ha motivatamente evidenziato l'irrilevanza di tale accertamento in considerazione dell'insieme degli elementi documentali e testimoniali emersi in giudizio, tenuto conto della credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, acquisite in giudizio con il consenso delle parti. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile
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