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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 11183/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché il motivo dedotto inerente al trattamento sanzionatorio è privo di specificità oltre che manifestamente infondato, risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e congrua motivazione.

La Corte di appello ha, invero, determinato l'entità della pena alla luce dell'art. 133 cod. pen. tenuto conto delle circostanze concrete e della personalità del reo (gravato da precedenti condanne) rilevando, peraltro, come la pena irrogata in primo grado fosse già inferiore al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] gli-re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché il motivo dedotto inerente al trattamento sanzionatorio è privo di specificità oltre che manifestamente infondato, risultando la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e congrua motivazione. La Corte di appello ha, invero, determinato l'entità della pena alla luce dell'art. 133 cod. pen. tenuto conto delle circostanze concrete e della personalità del reo (gravato da precedenti condanne) rilevando, peraltro, come la pena irrogata in primo grado fosse già inferiore al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] gli-re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11183/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris