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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 23786/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10672/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO N. 13., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8201/2021 depositata il 13/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, fra gli altri, il [OSCURATO:PERSONA] di Roma e Frosinone e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno, nei confronti del Consorzio quale venditore che aveva fornito informazioni non veritiere circa l’immobile alienato, nei confronti dei Pietrolucci per avere, quali difensori dell’attrice, unitamente alla intimazione di sfratto nei confronti dell’occupante l’immobile acquistato, proposto domanda risarcitoria da illegittima occupazione, rigettata in quanto generica e non provata con sentenza del 2011 e per avere omesso di proporre appello incidentale in relazione alla domanda disattesa, una volta propostol’appello da parte del convenuto.

Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, condannò il Consorzio al pagamento della somma di Euro 15.250,00 a titolo di riduzione del prezzo e rigettò la domanda proposta nei confronti dei Pietrolucci.

Avverso detta sentenza propose appello l’attrice.

Con sentenza di data 13 dicembre 2021 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello, con condanna alla rifusione delle spese.

Osservò la corte territoriale che la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per occupazione abusiva avrebbe potuto essere appellata con elevata probabilità di esito favorevole, ma che «poiché risulta che la società [OSCURATO:PERSONA] revocò il mandato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quando era ancora proponibile l’appello avverso la sentenza sopra indicata, non si può ritenere provato il nesso di causalità tra i danni lamentati e l’attività svolta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]».

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che vi è assoluta carenza di motivazione circa gli elementi di fatto in base ai quali la corte territoriale è giunta alla conclusione che il mandato professionale era stato revocato quando era ancora pendente il termine per la proposizione dell’appello incidentale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 447 bis, 409 e 442 c.p.c, 3 e 4 legge n. 742 del 1969, 92 r.d. n. 12 del 1941, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la sospensione feriale dei termini processuali, se non si applica alle controversie in materia di convalida di sfratto, è sicuramente applicabile alle cause ordinarie, quali il rilascio di immobile per occupazione senza titolo e che, trovando applicazione la detta sospensione, la revoca del mandato in data 11 agosto 2011 è intervenuta quando la decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale sia era già verificata, avuto riguardo all’udienza fissata per il 20/22 settembre 2011 e l’anticipazione del termine di cui all’art. 166 c.p.c di 45 giorni al 17/19 luglio 2011.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d. l. n. 132 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la riduzione della sospensione feriale dei termini processuali da 45 a 30 giorni è successiva ai fatti di causa, per cui, applicando la sospensione di 45 giorni, il termine di scadenza dell’impugnazione incidentale era antecedente la revoca del mandato.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’individuazione della corretta normativa applicabile avrebbe dovuto condurre alla condanna della parte appellata al rimborso delle spese processuali.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 2, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la precedenza cronologica della revoca del mandato rispetto al termine di decadenza dell’appello incidentale non era rilevabile d’ufficio ed era stata eccepita, tardivamente, per la primo volta con la comparsa di costituzione in appello.

Muovendo dall’ultimo motivo, avente efficacia pregiudiziale, ne va rilevata l’infondatezza.

La questione della revoca del mandato professionale in costanza del termine per proporre l’appello incidentale attiene al nesso eziologico e dunque al fatto costitutivo della domanda risarcitoria per responsabilità professionale.

In quanto circostanza relativa alla fattispecie costitutiva del diritto attiene all’ambito di ciò che è rilevabile d’ufficio ed è eccezione pertanto che può essere proposta per la prima volta in appello.

Il primo motivo è fondato.

La corte territoriale ha affermato che «poiché risulta che la società [OSCURATO:PERSONA] revocò il mandato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quando era ancora proponibile l’appello avverso la sentenza sopra indicata, non si può ritenere provato il nesso di causalità tra i danni lamentati e l’attività svolta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]».

Trattasi di motivazione apparente in quanto, come denunciato con il motivo in esame, è del tutto carente delle circostanze fattuali necessarie per l’integrazione del giudizio di fatto.

Mancando gli elementi fattuali di riferimento del giudizio, non è possibile avere contezza della ratio decidendi.

Si consideri che sia la ricorrente, che il controricorrente identificano nell’11 agosto del 2011 il giorno della revoca del mandato professionale.

La motivazione è del tutto carente dei riferimenti concreti al termine di scadenza per l’appello incidentale (venti giorni prima dell’udienza di comparizione), avuto riguardo alla eventuale interferenza di tale termine con la sospensione feriale dei termini processuali (l’applicazione della sospensione è esclusa solo per la fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto), corrispondente a quarantacinque giorni in base alla legge applicabile ratione temporis.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei successivi tre motivi.

P. Q. M. Accoglie il primo motivo, rigettando l’ultimo motivo e dichiarando assorbito per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10672/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO N. 13., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8201/2021 depositata il 13/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, fra gli altri, il [OSCURATO:PERSONA] di Roma e Frosinone e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il risarcimento del danno, nei confronti del Consorzio quale venditore che aveva fornito informazioni non veritiere circa l’immobile alienato, nei confronti dei Pietrolucci per avere, quali difensori dell’attrice, unitamente alla intimazione di sfratto nei confronti dell’occupante l’immobile acquistato, proposto domanda risarcitoria da illegittima occupazione, rigettata in quanto generica e non provata con sentenza del 2011 e per avere omesso di proporre appello incidentale in relazione alla domanda disattesa, una volta propostol’appello da parte del convenuto. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, condannò il Consorzio al pagamento della somma di Euro 15.250,00 a titolo di riduzione del prezzo e rigettò la domanda proposta nei confronti dei Pietrolucci. Avverso detta sentenza propose appello l’attrice. Con sentenza di data 13 dicembre 2021 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello, con condanna alla rifusione delle spese. Osservò la corte territoriale che la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per occupazione abusiva avrebbe potuto essere appellata con elevata probabilità di esito favorevole, ma che «poiché risulta che la società [OSCURATO:PERSONA] revocò il mandato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quando era ancora proponibile l’appello avverso la sentenza sopra indicata, non si può ritenere provato il nesso di causalità tra i danni lamentati e l’attività svolta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]». Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è assoluta carenza di motivazione circa gli elementi di fatto in base ai quali la corte territoriale è giunta alla conclusione che il mandato professionale era stato revocato quando era ancora pendente il termine per la proposizione dell’appello incidentale. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 447 bis, 409 e 442 c.p.c, 3 e 4 legge n. 742 del 1969, 92 r.d. n. 12 del 1941, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sospensione feriale dei termini processuali, se non si applica alle controversie in materia di convalida di sfratto, è sicuramente applicabile alle cause ordinarie, quali il rilascio di immobile per occupazione senza titolo e che, trovando applicazione la detta sospensione, la revoca del mandato in data 11 agosto 2011 è intervenuta quando la decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale sia era già verificata, avuto riguardo all’udienza fissata per il 20/22 settembre 2011 e l’anticipazione del termine di cui all’art. 166 c.p.c di 45 giorni al 17/19 luglio 2011. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d. l. n. 132 del 2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la riduzione della sospensione feriale dei termini processuali da 45 a 30 giorni è successiva ai fatti di causa, per cui, applicando la sospensione di 45 giorni, il termine di scadenza dell’impugnazione incidentale era antecedente la revoca del mandato. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’individuazione della corretta normativa applicabile avrebbe dovuto condurre alla condanna della parte appellata al rimborso delle spese processuali. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395, comma 2, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la precedenza cronologica della revoca del mandato rispetto al termine di decadenza dell’appello incidentale non era rilevabile d’ufficio ed era stata eccepita, tardivamente, per la primo volta con la comparsa di costituzione in appello. Muovendo dall’ultimo motivo, avente efficacia pregiudiziale, ne va rilevata l’infondatezza. La questione della revoca del mandato professionale in costanza del termine per proporre l’appello incidentale attiene al nesso eziologico e dunque al fatto costitutivo della domanda risarcitoria per responsabilità professionale. In quanto circostanza relativa alla fattispecie costitutiva del diritto attiene all’ambito di ciò che è rilevabile d’ufficio ed è eccezione pertanto che può essere proposta per la prima volta in appello. Il primo motivo è fondato. La corte territoriale ha affermato che «poiché risulta che la società [OSCURATO:PERSONA] revocò il mandato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quando era ancora proponibile l’appello avverso la sentenza sopra indicata, non si può ritenere provato il nesso di causalità tra i danni lamentati e l’attività svolta dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]». Trattasi di motivazione apparente in quanto, come denunciato con il motivo in esame, è del tutto carente delle circostanze fattuali necessarie per l’integrazione del giudizio di fatto. Mancando gli elementi fattuali di riferimento del giudizio, non è possibile avere contezza della ratio decidendi. Si consideri che sia la ricorrente, che il controricorrente identificano nell’11 agosto del 2011 il giorno della revoca del mandato professionale. La motivazione è del tutto carente dei riferimenti concreti al termine di scadenza per l’appello incidentale (venti giorni prima dell’udienza di comparizione), avuto riguardo alla eventuale interferenza di tale termine con la sospensione feriale dei termini processuali (l’applicazione della sospensione è esclusa solo per la fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto), corrispondente a quarantacinque giorni in base alla legge applicabile ratione temporis. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei successivi tre motivi. P. Q. M. Accoglie il primo motivo, rigettando l’ultimo motivo e dichiarando assorbito per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione,
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