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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46809/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE « visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv.

F. Frezza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10/09/2020 di conferma della sentenza del 25/01/2018 del Tribunale di Lucca di condanna per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al mancato versamento di somme dovute a titolo di Iva per l'anno di imposta 2012 utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad euro 50.000.

2. Con un primo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in ordine alla corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; segnatamente, a fronte della contestazione di avvenuto utilizzo di crediti inesistenti, la condanna era intervenuta per crediti non spettanti; ciò, tuttavia, in contrasto con le pronunce di legittimità che hanno evidenziato la lesione dei diritti difensivi quanto alla fattispecie non contestata ab origine.

In particolare, contesta come irrilevante l'argomentazione della Corte territoriale facente leva sul fatto che nella primigenia versione dell'art. 10-quater le due situazioni fossero accomunate e punite della stessa norma; in secondo luogo, non rileverebbe neppure che la Corte fiorentina abbia ritenuto che l'ipotesi effettivamente sussistente fosse quella della inesistenza dei crediti e non della non spettanza, posto che, anche a voler tacere che l'inesistenza sarebbe stata incongruamente tratta dalla omissione della stessa nella comunicazione Iva, allora la stessa Corte avrebbe dovuto non confermare la sentenza di primo grado ma annullarla ex art. 604 cod. proc. pen. senza neppure entrare nel merito della fondatezza dell'accusa.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza tratto la prova della inesistenza dei crediti portati in compensazione unicamente dalla loro mancata indicazione nella mera comunicazione Iva per l'anno 2012, essendo invece la sola dichiarazione Iva il documento attestante l'esistenza e l'ammontare di eventuali crediti o debiti Iva, idoneo ad autodeterminare l'imposta dovuta.

4. Con un terzo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondata su un precedente relativo a decreto penale di condanna a pena pecuniaria per fatti del 2008 tanto che lo stesso non è stato dalla stessa Corte ritenuto ostativo alla "disapplicazione" della recidiva contestata.

Di qui la contraddittorietà del complessivo giudizio sul punto, tanto più tenendo conto che con detto decreto penale neppure la sospensione condizionale della pena era stata disposta;né si sono tenute in adeguato conto le condizioni di obiettiva difficoltà economica del ricorrente e il fatto che egli sia cessato dalla carica di amministratore il 20/05/2013.

5. Il primo motivo non è manifestamente infondato, ciò bastando ai fini della presa d'atto della maturata prescrizione del reato.

La sentenza impugnata ha disatteso la doglianza sollevata, volta a lamentare la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. sul presupposto che, contestata la condotta di indebita compensazione di crediti inesistenti, la condanna sarebbe avvenuta per quella di compensazione di crediti non spettanti, argomentando dal fatto che le due fattispecie, al momento della formulazione dell'addebito, erano normativamente incluse nella medesima disposizione dell'allora unico comma dell'art. 10-quater citato (essendo poi tale dato mutato per effetto del d.

Igs. n. 158 del 2015 che ha collocato le condotte riferite rispettivamente a crediti non spettanti e crediti inesistenti in differenti commi con differenti sanzioni) e che la mutazione della condotta non avrebbe quindi comportato trattamenti più sfavorevoli (nella versione originaria della norma, nella specie applicabile in ragione 'della irretroattività della norma complessivamente meno favorevole, le due ipotesi erano infatti sanzionate nella medesima misura).

Va tuttavia osservato come non possa dubitarsi circa la diversità delle due condotte di indebita compensazione, giacché, l'una, avente ad oggetto appunto crediti inesistenti perché mandanti degli elementi costitutivi e giustificativi, é, l'altra, crediti non spéttanti, ovvero crediti che, pur certi nella loro esistenza ed ammontare, siano per legge ancora non utilizzabili ovvero non più utilizzabili (Sez. 3, n. 3367 del 26706/2014, Napoli, Rv. 262003); e tale diversità non potrebbe essere annullata, come parrebbe invece affermato dalla sentenza, dal mero fatto della loro originaria inclusione nella medesima norma, chiaramente strutturata come "norma a più fattispecie", tra loro distinte perché chiaramente costituite da elementi materiali differenti in rapporto appunto al diverso presupposto della condotta.

Va aggiunto, poi, che la sola circostanza dell'assoggettamento delle due condotte alla medesima sanzione al momento della commissione del fatto (a tale momento dovendo infatti, nella specie, guardarsi, attesa l'irrilevanza, ai fini che qui interessano e a fronte della irretroattività del più grave trattamento sanzionatorio previsto per i crediti inesistenti, del successivo mutamento introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015) potrebbe non vanificare (come pare invece ritenere Sez. 3,, n. 25922 del 17/06/2020, Turano, Rv.280078) l'imprescindibile esigenza della possibilità, per l'imputato, di apprestare comunque la propria difesa in ordine, specificamente, al fatto per il quale, poi, venga pronunciata sentenza di condanna.

Andrebbe infatti considerato, sotto tale profilo, l'orientamento di questa Corte secondo cui la violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto per cui intervenga condanna opererebbe anche nell' ipotesi in cui quest'ultimo sia, per l'imputato, addirittura più favorevole (v.

Sez. 1, n. 18590 del 29/04/2011, Corsi, Rv. 250275).

Ne consegue dunque, come già anticipato, che, assorbiti i restanti motivi nel primo, avente natura pregiudiziale, deve prendersi atto della maturata prescrizione del reato alla data del 29/09/2020 (in conseguenza del decorso di anni sette e mesi sei dal 01/03/2013 cui devono aggiungersi ventotto giorni di sospensione per effetto del rinvio dell'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12/06/2020), con conseguente annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato stesso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE « visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. F. Frezza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10/09/2020 di conferma della sentenza del 25/01/2018 del Tribunale di Lucca di condanna per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione al mancato versamento di somme dovute a titolo di Iva per l'anno di imposta 2012 utilizzando in compensazione crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad euro 50.000. 2. Con un primo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità in ordine alla corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza; segnatamente, a fronte della contestazione di avvenuto utilizzo di crediti inesistenti, la condanna era intervenuta per crediti non spettanti; ciò, tuttavia, in contrasto con le pronunce di legittimità che hanno evidenziato la lesione dei diritti difensivi quanto alla fattispecie non contestata ab origine. In particolare, contesta come irrilevante l'argomentazione della Corte territoriale facente leva sul fatto che nella primigenia versione dell'art. 10-quater le due situazioni fossero accomunate e punite della stessa norma; in secondo luogo, non rileverebbe neppure che la Corte fiorentina abbia ritenuto che l'ipotesi effettivamente sussistente fosse quella della inesistenza dei crediti e non della non spettanza, posto che, anche a voler tacere che l'inesistenza sarebbe stata incongruamente tratta dalla omissione della stessa nella comunicazione Iva, allora la stessa Corte avrebbe dovuto non confermare la sentenza di primo grado ma annullarla ex art. 604 cod. proc. pen. senza neppure entrare nel merito della fondatezza dell'accusa. 3. Con un secondo motivo lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza tratto la prova della inesistenza dei crediti portati in compensazione unicamente dalla loro mancata indicazione nella mera comunicazione Iva per l'anno 2012, essendo invece la sola dichiarazione Iva il documento attestante l'esistenza e l'ammontare di eventuali crediti o debiti Iva, idoneo ad autodeterminare l'imposta dovuta. 4. Con un terzo motivo lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondata su un precedente relativo a decreto penale di condanna a pena pecuniaria per fatti del 2008 tanto che lo stesso non è stato dalla stessa Corte ritenuto ostativo alla "disapplicazione" della recidiva contestata. Di qui la contraddittorietà del complessivo giudizio sul punto, tanto più tenendo conto che con detto decreto penale neppure la sospensione condizionale della pena era stata disposta;né si sono tenute in adeguato conto le condizioni di obiettiva difficoltà economica del ricorrente e il fatto che egli sia cessato dalla carica di amministratore il 20/05/2013. 5. Il primo motivo non è manifestamente infondato, ciò bastando ai fini della presa d'atto della maturata prescrizione del reato. La sentenza impugnata ha disatteso la doglianza sollevata, volta a lamentare la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. sul presupposto che, contestata la condotta di indebita compensazione di crediti inesistenti, la condanna sarebbe avvenuta per quella di compensazione di crediti non spettanti, argomentando dal fatto che le due fattispecie, al momento della formulazione dell'addebito, erano normativamente incluse nella medesima disposizione dell'allora unico comma dell'art. 10-quater citato (essendo poi tale dato mutato per effetto del d. Igs. n. 158 del 2015 che ha collocato le condotte riferite rispettivamente a crediti non spettanti e crediti inesistenti in differenti commi con differenti sanzioni) e che la mutazione della condotta non avrebbe quindi comportato trattamenti più sfavorevoli (nella versione originaria della norma, nella specie applicabile in ragione 'della irretroattività della norma complessivamente meno favorevole, le due ipotesi erano infatti sanzionate nella medesima misura). Va tuttavia osservato come non possa dubitarsi circa la diversità delle due condotte di indebita compensazione, giacché, l'una, avente ad oggetto appunto crediti inesistenti perché mandanti degli elementi costitutivi e giustificativi, é, l'altra, crediti non spéttanti, ovvero crediti che, pur certi nella loro esistenza ed ammontare, siano per legge ancora non utilizzabili ovvero non più utilizzabili (Sez. 3, n. 3367 del 26706/2014, Napoli, Rv. 262003); e tale diversità non potrebbe essere annullata, come parrebbe invece affermato dalla sentenza, dal mero fatto della loro originaria inclusione nella medesima norma, chiaramente strutturata come "norma a più fattispecie", tra loro distinte perché chiaramente costituite da elementi materiali differenti in rapporto appunto al diverso presupposto della condotta. Va aggiunto, poi, che la sola circostanza dell'assoggettamento delle due condotte alla medesima sanzione al momento della commissione del fatto (a tale momento dovendo infatti, nella specie, guardarsi, attesa l'irrilevanza, ai fini che qui interessano e a fronte della irretroattività del più grave trattamento sanzionatorio previsto per i crediti inesistenti, del successivo mutamento introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015) potrebbe non vanificare (come pare invece ritenere Sez. 3,, n. 25922 del 17/06/2020, Turano, Rv.280078) l'imprescindibile esigenza della possibilità, per l'imputato, di apprestare comunque la propria difesa in ordine, specificamente, al fatto per il quale, poi, venga pronunciata sentenza di condanna. Andrebbe infatti considerato, sotto tale profilo, l'orientamento di questa Corte secondo cui la violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto per cui intervenga condanna opererebbe anche nell' ipotesi in cui quest'ultimo sia, per l'imputato, addirittura più favorevole (v. Sez. 1, n. 18590 del 29/04/2011, Corsi, Rv. 250275). Ne consegue dunque, come già anticipato, che, assorbiti i restanti motivi nel primo, avente natura pregiudiziale, deve prendersi atto della maturata prescrizione del reato alla data del 29/09/2020 (in conseguenza del decorso di anni sette e mesi sei dal 01/03/2013 cui devono aggiungersi ventotto giorni di sospensione per effetto del rinvio dell'udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12/06/2020), con conseguente annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato stesso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è es
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