CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10201/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M56F939Q); -intimata - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI (R.G. n. 2634/2020 V.G.), emesso il 16/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, il Ministero dell’economia e delle finanze formulava opposizione avverso il decreto del 31 maggio 2019 (notificato il 4 novembre 2020) della Corte di appello di Napoli (con il quale era stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla durata irragionevole di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli), lamentando l’inefficacia di detto decreto, in quanto non notificato nei trenta giorni, per come previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 89/2001. L’adita Corte di appello di Napoli (in composizione collegiale), con decreto depositato il 16 febbraio 2021, la dichiarava inammissibile in applicazione del principio in base al quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione, ai sensi dell'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d'inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può essere pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto. In altri termini, il giudice dell’opposizione rilevava che il rimedio impugnatorio, di cui all’art. 5-ter d ella legge n. 89/2001, se correttamente inteso, può essere proposto solo “contro il decreto che ha deciso sulla domanda”, non già al fine di far valere un “post factum” (la mancata o intempestiva notifica dello stesso) e di ottenere, per tale via, la mera declaratoria di inefficacia sopravvenuta del decreto. 3. Avverso il suddetto decreto pronunciato a seguito dell’avanzata opposizione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Con il formulato motivo, il ricorrente Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, e 5-ter della legge n. 89/2001, deducendo l’erroneità dell’impugnato decreto, con il quale sono state escluse l’inefficacia del decreto di riconoscimento dell’indennizzo per equa riparazione ove non sia stato notificato alla P.A. nel termine di 30 giorni e l’inammissibilità della correlata opposizione ai sensi del citato art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 per far valere tale vizio. 5. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono. Rileva il collegio che, ai fini della risoluzione della prospettata questione, bisogna valorizzare il complesso argomentativo – invero più aderente alla lettera risultante dal combinato disposto di cui all’art. 5, commi 2 e 5-ter della legge Pinto – ricollegabile alla precedente ordinanza di questa Corte n. 2659/2017 (recepita anche dalla successiva ordinanza n. 10878/2018). Il caso affrontato con la citata ordinanza n. 2659/2017 era quello in cui le ricorrenti non avevano notificato nel termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 89/2001 (quale scaturente dalle modifiche di cui alla legge n. 134 del 2012) né il ricorso, né il decreto di (parziale) accoglimento del primo, sicché alla fattispecie risultava chiaramente applicabile la disposizione di legge che prevede che la tardiva notifica determini l'inefficacia del decreto stesso. Ciò premesso, con detta ordinanza è stato posto in risalto come questa Corte - già con la sentenza n. 5656/2015 – aveva chiarito che la novella del 2012 della legge n. 89/2001 ha introdotto un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, ma allo stesso tempo non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile. Sulla base di tale premessa, è stato affermato che il rimedio della tempestiva opposizione ai sensi della legge n. 89 del 2001, di cui all'art. art. 5-ter, è da ritenersi applicabile anche al fine di far dichiarare la inefficacia del decreto, emesso dal Presidente della Corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stessonon venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all'art. 3, comma 4, della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito dello stesso. Ne consegue che correttamente – come anche nel caso di specie -il Ministero si era avvalso dell'opposizione al fine di far dare atto dell'inefficacia del decreto tardivamente notificato e che il giudice, all’esito della stessa opposizione, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare tale inefficacia. A conforto di tale soluzione occorre evidenziare che dal tenore letterale dell’art. 5 della legge n. 89/2001, pur risultando disegnato un meccanismo che per larga parte richiama quello tipico del procedimento ingiuntivo, se ne discosta laddove prevede espressamente che la tardiva notificazione, oltre a determinare l'inefficacia, comporta anche l'improponibilità della domanda. Ed allora la logica conseguenza di tale scelta legislativa non può che essere quella per la quale, ove sia stata proposta opposizione al fine di dolersi della tardiva notifica, il giudice adito deve limitarsi a tale declaratoria, in quanto l'improponibilità della domanda implica anche che - a differenza di quanto accade in caso di opposizione a decreto ingiuntivo - non sia consentita una disamina nel merito circa la fondatezza della domanda, che è ormai insuscettibile anche di essere riproposta. Da ciò deriva l’affermazione del principio di diritto secondo cui, nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo regolato dalla legge n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex art. 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l'esame nel merito della pretesa (cfr. la citata Cass. n. 10878/2018). Essendo pacifico, nel caso di specie, che l’odierna intimata aveva notificato il decreto con cui le era stato riconosciuto l’equo indennizzo oltre il termine stabilito dall’art. 5, comma 2, della legge n. 89/2011, il giudice dell’opposizione non avrebbe che potuto dichiararne l’inefficacia. 6. In definitiva, sulla scorta delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito direttamente in questa sede, disponendo la cassazione dell’impugnato decreto, con il conseguente accoglimento dell’opposizione formulata ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia e la derivante dichiarazione di inefficacia del decreto di ingiunzione con il quale è stato riconosciuto l’equo indennizzo in favore della [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua della peculiarità e della controvertibilità della questione (anche in relazione al pregresso stato della giurisprudenza di questa Corte), si ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, cassa l’impugnato decreto, accoglie l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia e dichiara l’inefficacia del decreto di ingiunzione di riconoscimento dell’equo indennizzo in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizi