CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (P.I.: 07183041008), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Viale B. Buozzi, n. 99; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 00161690664), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore”; - intimato - R.G.N.12935/18 C.C. 29/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma –IV Sezione speciale Usi civici n. 1/2018 (pubblicata in data 11 gennaio 2018 e notificata il 22 febbraio 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 29/2015, il [OSCURATO:PERSONA] per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo – decidendo sul ricorso proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, quale concessionaria dell’ANAS per la gestione dell’autostrada “A 25”, nei confronti del Comune di Anversa degli Abruzzi e della Regione Abruzzo per sentir accertare l’insussistenza dell’occupazione abusiva dei terreni e l’esclusione della natura demaniale dei terreni indicati al catasto del citato Comune al foglio 1, part. 68-70, al foglio 2, partt. 231, 234, 235 e 236, al foglio 4, partt. 103-770 e, comunque, l’avvenuta decadenza dei diritti civici in conseguenza dell’espropriazione per pubblica utilità – accertava e dichiarava, previo espletamento di c.t.u., la natura civica dei suddetti terreni, salvo che per quella allodiale dei fondi distinti al foglio 4, part. 103; ordinava, altresì, la reintegra, in favore dello stesso Comune, delle particelle riconosciute di natura civica demaniale; dichiarava, infine, la nullità e l’inefficacia di ogni atto dispositivo relativo alle particelle accertate come demaniali. 2. Decidendo sul gravame interposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” e nella costituzione dell’indicato Comune di Anversa degli Abruzzi (che formulava impugnazione incidentale), la Sezione speciale per gli [OSCURATO:PERSONA] della Corte di appello di Roma, con sentenza depositata l’11 gennaio 2018, ravvisata l’ammissibilità dell’avanzato reclamo incidentale e la preliminarità logico- giuridica della sua decisione, lo accoglieva, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della reclamante principale “[OSCURATO:SOCIETA].”. A sostegno dell’adottata pronuncia la citata Corte, premessa la pacifica circostanza che quest’ultima società aveva agito nella qualità di concessionaria dell’ANAS per la gestione della menzionata autostrada, rilevava (in riforma dell’impugnata decisione) che – per effetto del dedotto titolo – la “[OSCURATO:SOCIETA].”, non essendo proprietaria dei terreni, ma mera detentrice degli stessi in forza di apposita convenzione con l’ANAS e con l’attribuzione della mera funzione di provvedere a quanto necessario per il normale esercizio dell’autostrada, si sarebbe dovuta considerare del tutto estranea ai fatti di causa e, perciò, priva di legittimazione ad impugnare la determinazione dirigenziale emessa dalla Regione e a richiedere al [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA] un accertamento in ordine alla “qualitas soli” dei fondi in contestazione. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, la “[OSCURATO:SOCIETA].”. Ha resistito con controricorso il solo Comune di Anversa degli Abruzzi, mentre l’intimata Regione Abruzzo non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3, c.d.s. 1992, nonché la violazione e falsa applicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 20 dicembre 2001 intercorsa tra l’ANAS ed essa società “[OSCURATO:SOCIETA]”, avuto riguardo alla prospettata illegittimità del suo dichiarato difetto di legittimazione attiva a formulare l’azione accolta con la sentenza di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] della Regione Abruzzo n. 29/2015. In particolare, la ricorrente ha inteso evidenziare che la sua legittimazione avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente sulla scorta della richiamata norma del c.d. codice della strada, la quale conferisce al concessionario tutti i poteri e i compiti dell’ente proprietario (con l’esclusione di una mera condizione di detentrice), ponendo, altresì, in risalto che l’art. 6 del verbale di consegna del bene costituito dalla suddetta autostrada stabiliva il “subentro” di essa ricorrente, quale concessionaria, in tutti i rapporti negoziali e contrattuali relativi alla gestione per conto dell’ANAS, “ivi comprese tutte le controversie giudiziarie”. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine all’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità neisuoi confronti della Determina dirigenziale emessa dalla Regione Abruzzo il 26 gennaio 2009 (n. DH7/21 [OSCURATO:PERSONA]), su istanza del Comune di Anversa degli Abruzzi. 3. Con la terza doglianza, la ricorrente ha prospettato il vizio di contraddittorietà della pronuncia in ordine all’occupazione abusiva dei terreni che consenta la reintegrazione. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. gen. c.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, avuto riguardo alla carenza e alla contraddittorietà della motivazione in relazione alla decadenza dall’azione di reintegrazione per omessa denuncia dei pretesi usi civici. 5. Con il quinto mezzo, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’omessa pronuncia in ordine agli effetti estintivi degli usi civici dell’espropriazione per pubblica utilità su terreni dei [OSCURATO:PERSONA], unitamente al vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 97/1994 sulle Comunità montane. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omesso esame dell’accertamento della sdemanializzazione di fatto dei terreni ceduti direttamente dal Comune di Anversa degli Abruzzi a seguito del procedimento espropriativo. 7. Con il settimo ed ultimo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione di norme di diritto (non specificamente indicate) in ordine alla natura costitutiva dell’accertamento degli usi civici dei demani collettivi, nonché la violazione di norme di diritto (ancora una volta non indicate) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità degli atti dispositivi antecedenti all’accertamento dell’esistenza degli usi civici. 8. Il primo motivo è infondato e deve, perciò, essere rigettato per le ragioni che seguono. La censura – come già posto in risalto - è incentrata sulla contestazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui, nell’accogliere l’appello, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente società concessionaria a proporre l’azione in questione diretta all’accertamento dell’insussistenza dell’occupazione abusiva dei terreni e la natura non demaniale dei terreni controversi e, in ogni caso, l’avvenuta decadenza dei diritti civici per effetto dell’intervenuta procedura di espropriazione per pubblica utilità. Ritiene il collegio che la decisione di appello qui impugnata è da considerarsi corretta perché basata su una legittima ricostruzione della vicenda dei rapporti convenzionali intercorsi – in sede concessoria – tra l’odierna ricorrente e la concedente ANAS, oltre che – in via consequenziale - sull’esatta esclusione, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., della sua legittimazione ad agire in relazione all’azione precedentemente richiamata. Innanzitutto, va rilevata l’inammissibilità del riferimento relativo alla valorizzazione dell’art. 6 della convenzione del 20 dicembre 2001 intercorsa tra concedente e concessionaria (e al relativo verbaledi consegna del 31 dicembre 2002), dal momento che – in osservanza del principio di necessaria specificità che si applica ai motivi del ricorso per cassazione – la ricorrente non ha indicato quando, come e dove avesse, in relazione all’azione “ab origine” esercitata, fatto riferimento al contenuto della stessa (da cui la novità della questione, da intendersi, perciò, inammissibilmente proposta in questa sede). La Corte di appello, invece, ha – sulla scorta delle posizioni rispettivamente dedotte in giudizio ed avuto riguardo agli sviluppi del rapporto concessorio in essere tra l’ANAS (i cui terreni controversi erano alla stessa catastalmente intestati e alla quale era stato notificato il provvedimento di reintegra emesso dalla Regione, divenuto definitivamente efficace per sua mancata impugnazione) e l’odierna ricorrente - rilevato che, nella concreta vicenda, veniva in rilievo la Convenzione unica del 18 novembre 2009 (effettivamente dedotta in giudizio e sottoposta al relativo contraddittorio), stipulata tra le stesse parti, in base alla quale era evincibile che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era subentrata nella gestione del tratto autostradale in discorso solo dalla predetta data (pertanto successivamente all’emanazione della determinazione dirigenziale del 26 gennaio 2009, con la quale la Regione Abruzzo aveva disposto la reintegra in favore del Comune di Anversa degli Abruzzi dei terreni in contesa, occupati dal tracciato autostradale, sul presupposto della loro natura civica demaniale), con la conseguente immissione nella detenzione dei beni, dietro il versamento di apposito corrispettivo, con l’impegno di espletare tutte le attività ed assolvere gli oneri necessari per l’esercizio dell’autostrada e per garantire la sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 14, comma 3, c.d.s. 1992. È, pertanto, evidente come la società [OSCURATO:SOCIETA] dovesse qualificarsi come una mera detentrice dei terreni in questione con il conferimento del compito di provvedere alle incombenze previste dalla norma appena citata. Ma quest’ultima circostanza –cui si correla proprio la denunciata violazione della medesima norma – non ha alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione di una possibile legittimazione, in capo alla società ricorrente, di esperire l’azione introdotta dinanzi al Commissario per gli Usi civici. Infatti, con detta disposizione normativa si sancisce che i concessionari sono abilitati all’esercizio dei poteri e dei compiti dell’ente proprietario (l’ANAS nel caso di specie) previsti dal codice della strada (salvo che non sia diversamente stabilito), ragion per cui è evidente che il conferimento di tale attribuzione attiene alla sfera dei poteri di autotutela connessi alle funzioni di polizia demaniale e alla manutenzione autostradale, ma non assegna al concessionario poteri che investono la tutela della proprietà (o di altri diritti reali) nei confronti di terzi e, quindi, la legittimazione ad esperire azioni che riguardano il regime giuridico propriamente concernente gli aspetti petitori (od assimilabili, così come quello attinente alla esistenza o meno di usi civici) dei beni oggetto di concessione, esercitabili, perciò, solo dall’ente concedente titolare dei relativi diritti. Pertanto, legittimamente la Corte di appello - sia valutan do compiutamente il contenuto della citata Convenzione unica del 18 gennaio 2009 (e la relativa tempistica rispetto all’emanazione dei provvedimenti regionali di reintegra dei terreni in questione in favore del Comune di Anversa degli Abruzzi), che interpretando nella giusta cornice del suo ambito di applicabilità il comma 3 dell’art. 14 c.d.s. (e, solo con riferimento ad esso, i poteri del concessionario) – ha ritenuto che l’odierna ricorrente fosse da considerarsi del tutto estranea all’azione esperita inerente la natura e la proprietà dei suoli, la cui legittimazione sarebbe spettata, in via esclusiva, soltanto alla concedente ANAS. Devono, quindi, essere condivise – sul piano giuridico – la ricostruzione e la conclusione raggiunte dalla Corte di appello sull’esclusione (quale ragione assorbente) della legittimazione ad agire della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei Parchi in ordine all’esercizio dell’azione più volte richiamata, da cui deriva la reiezione del primo motivo di ricorso. 9. Da tale statuizione discende l’inammissibilità derivata degli altri motivi per essere il loro esame – per l’appunto – assorbito dal rigetto della prima censura attinente al profilo preliminare della esclusa legittimazione ad agire della società concessionaria, su cui si è incentrata in via esclusiva l’impugnata sentenza (risultata, perciò, basata su questa sola “ratio decidendi”), donde la conseguente preclusione della valutazione di ogni aspetto attinente al merito della controversia (cui ineriscono gli altri motivi del ricorso per cassazione). 9. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. In relazione alla natura della causa non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Così deciso nella camera di consiglio