CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23711/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23109/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro 2100 [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e diesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ri- corso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC: Oggetto: tributi– fi- nanziamento soci –ri- nuncia – ricavi - esclusione N.23109/23 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:EMAIL] federicabizzoni@ordineav- vocaturoma.org; – controricorrent e - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2244/16/2023, depositata in data 18 aprile 2023 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente 2100 CERAMICHES.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale –a seguito di invito al contraddittorio –veniva rilevata tra i ricavi e non tra le sopravvenienze fiscalmente neutre l’importo di € 173.000,00, derivante dalla rinuncia alla restituzione di prestiti effet- tuati dai socialla società; l’Ufficio riteneva che l’indicazione tra i ricavi era stata effettuata al fine di ritenere congruo lo studio di settore ap- plicato, con conseguente recupero di IRAP e IVA. 2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso con sentenza confermata dallaCTR del Lazio, qui impugnata, la quale ha ritenuto che la rinuncia al finanziamento soci rientri tra i ricavi a termini dell’art. 85, comma 1, lett. g) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 3. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico mo- tivo; resiste con controricorso la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 3 60, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 88 comma 4-bis e 85 comma 1 lett. g) TUIR , nonché dell’art. 62 - bis d.l. 30 agosto 1993 n. 331 , convertito con modificazioni dalla l. n. 427/1993, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di N.23109/23 R.G. Est. F. D’Aquino natura reddituale la rinuncia alla restituzione di finanziamento soci a termini dell’art. 85 comma 1, lett. g) TUIR , che sono considerati i con- tributi in denaro. Osserva parte ricorrente che i contributi in denaro di cui all’art. 85 TUIR attengono a contributi di terzi elargiti in relazione a contratti afferenti all’attività dell’impresa, laddove ove si tratti di con- tributio prestiti de i soci si applica l’art. 88 comma 4 - bis TUIR che di- sciplina specificatamente tali contributi dei soci, risultanti a seguito di rinuncia a prestiti, disponendoche la rinuncia dei soci ai crediti si con- sidera sopravvenienza attiva.Il ricorrente osserva, ulteriormente, che, a dispetto della difformità tra dispositivo e motivazione, la sentenza evidenzi chiaramente le ragioni per le quali l’appello dell’Ufficio è stato rigettato, escludendosi la nullità della sentenza. 2. Va rigettata l’eccezione di improcedibilità per omessa produzione di copia della sentenza impugnata dotata di valida attestazione di con- formità. L’eccezione è infondata quanto alla dedotta carenza dei poteri di attestazione della persona fisica che ha proceduto all’attestazione di conformità per assenza di delega del direttore provinciale, posto che – in disparte la genericità della contestazione –non è necessaria la pro- duzione della delega del delegante. Infondata è, inoltre, l’eccezione di improcedibilità, non essendo necessario che tale attestazione provenga dall’Avvocatura dello Stato. 3. Inammissibile è, inoltre, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di specificità, essendo chiaramente evincibili la parte censurata della sentenza impugnata e le censure avverso la stessa articolate. 4. Il ricorso è fondato. Dispone l’art. 88, comma 4, TUIR – nella formulazione pro tempore -«non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti N.23109/23 R.G. Est. F. D’Aquino effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni(…)». La sud- detta disposizione sancisce l’irrilevanza fiscale della sopravvenienza che, pertanto, non è imponibile ai fini reddituali e non può, pertanto, rientrare tra i ricavi imponibili a termini dell’art. 85 TUIR. Non è ap- plicabile, invece, al caso di specie la successiva disciplina dell’art. 4-bis del medesimo articolo, che ha introdotto una limitazione alla irrilevanza reddituale della suddetta rinuncia. 5. La rinuncia ai crediti da parte dei soci può costituire –in alterna- tiva rispetto all’aumento di capitale –un’operazione di carattere patri- moniale (senza assumere in ogni caso alcuna evidenza reddituale), ove tale rinuncia abbia la finalità di incrementare il patrimonio sociale senza incidere sul capitale nominale, comportando in capo al socio l’effetto di accrescere il valore della propria partecipazione.In ogni caso, indipen- dentemente dalla finalità con cui venga eseguita, la rinuncia al finan- ziamento soci non puòcostituire un provento di natura straordinaria e non può rientrare tra i ricavi dell’impresa. 6. Si conferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 24 settembre 2020, n. 20052), secondo cui– a termini del l'art. 88, comma 4, TUIR -la rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale; rinuncia che ha evidenza patrimoniale, ove la liberazione della società dall'obbligo di restituzione del finanziamento per effetto di rinuncia del socio a tale credito producaper la società lo stesso effetto dell'apporto di capitale, non diversamente da un confe- rimento atipico, apporto che non può costituirereddito di impresa, cosa che avverrebbe nel caso in cui la remissione del debito venisse da un terzo. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata. 7. Il ricorso va, pertanto, accolto cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, rimettendosi al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. N.23109/23 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa comp