CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOntato-awiscrertfe-grerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 28492/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva che i fatti di cui al capo di imputazione sì come originariamente contestati, dovevano essere qualificati come ipotesi ex art. 641 c.p. e non già quale ipotesi di truffa contrattuale come affermato dal tribunale; dichiarava non doversi procedere per i fatti ante 25/11/2013 in ragione della maturata prescrizione; ridetermina la pena residua in mesi cinque di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo difensore di fiducia deducendo vizio di motivazione per avere la corte di appello qualificato la condotta contestata ex art. 641 cod. pen., pur vedendosi nel caso in esame in una mera ipotesi di illecito civile. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Nella specie va osservato come i giudici di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie, hanno correttamente qualificato la condotta dell' imputato ai sensi dell' art. 641 c.p. rilevando come risultava pacifico che gli autisti, a bordo i mezzi della società riferibile all' imputato, non pagavano il pedaggio autostradale perché in tale senso istruiti dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, a fronte di gravi difficoltà finanziare della sua azienda che non consentivano di fare fronte al pagamento dei pedaggi, cercava di temporeggiare e di risolvere la situazione in futuro dovendosi, quindi, escludere la non corretta qualificazione della condotta contestata. Questa Corte ha chiarito che integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi, al termine di un viaggio in autostrada, non provveda al pagamento del pedaggio, dichiarandosi impossibilitato ad adempiere, essendo sufficiente, quanto alla dissimulazione dello stato di insolvenza, anche il silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all'ingresso in autostrada. (Sez. 2, n. 11686 del 08/03/2016 - dep. 21/03/2016, Salvato e altro, Rv. 26640601). Il reato di insolvenza fraudolenta si configura, invero, tutte le volte in cui al semplice inadempimento di tale obbligazione si aggiungano gli elementi costitutivi del predetto delitto, e cioè la dissimulazione dello stato di insolvenza e l'intenzione di non adempiere dovendosi in questa sede ribadire che anche il silenzio serbato al momento dell'ingresso in autostrada è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, riscontrabile pertanto nel comportamento di chi, presentandosi al casello a bordo di un'autovettura - bene che fa presumere la capacità di assolvere l'obbligo del pagamento del pedaggio in chi lo possiede - prenda in consegna il talloncino aderendo, in tal modo, all'offerta contrattuale proveniente dal gestore del servizio autostradale e, per altro verso, quanto all'accertamento in concreto dell'esistenza della situazione di insolvenza, è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità del debitore di adempiere l'obbligazione assunta (Cass. Sez. 2 del 23/09/1996, dep. 28/11/1996). Nella specie deve ritenersi che, sulla scorta dei principi sopra richiamati e tenuto conto della circostanza che l' imputato aveva invitato i suoi dipendenti ad utilizzate le corsie riservate ai clienti Telepass o [OSCURATO:PERSONA] nonostante il titolo di transito non avesse adeguata provvista, è certamente configurabile il reato contestato essendo univocamente emersi, come ritenuto dalla corte di merito, sia la dissimulazione dello stato di insolvenza (evidente anche in ragione della notevole entità dei debiti in questione non pagati, oltre 10.000,00 euro) che l' intenzione di non adempiere. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.