CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01210/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del 9 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto reclamo in materia di liberazione anticipata. Il provvedimento è stato motivato con la mancanza di nomina del difensore. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Petruzzi, per mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge processuale prevista a pena di nullità, essendo stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo in materia di liberazione anticipata dal Presidente del Tribunale, in quanto avrebbe dovuto provvedere il Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale, previa fissazione dell’udienza in camera di consiglio. In tal senso ha richiamato precedenti della giurisprudenza di questa Corte aventi ad oggetto proprio provvedimenti del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge anche sotto il profilo della rilevata assenza della nomina del difensore che, invece, era presente nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata presso il Tribunale di sorveglianza che ha disposto l’ammissione del ricorrente al predetto beneficio. Al momento della proposizione del reclamo, quindi, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], era munita di nomina fiduciaria. Né sarebbe stata necessaria la designazione della stessa come procuratore speciale, in quanto l’art. 57 ord. pen. non ne esige la nomina ai fini della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare, è fondato il primo motivo in quanto il Presidente del Tribunale di sorveglianza, in materia di reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata, non è titolare di alcuna attribuzione. In materia di liberazione anticipata, la disciplina si rinviene nell’art. 69-bis ord. pen., il quale attribuisce al Magistrato di sorveglianza la decisione de plano sull'istanza avente ad oggetto la concessione del beneficio e al Tribunale di sorveglianza la cognizione del reclamo proponibile avverso tale decisione. Tale reclamo è riconducibile al genus dell'impugnazione. Ne consegue che, sussistendo una delle cause di inammissibilità di cui all’art. 591 cod. proc. pen., la relativa declaratoria spetta esclusivamente al giudice competente a decidere sull'impugnazione, e dunque al Tribunale in composizione collegiale, non già al suo Presidente. Deve essere ribadito, infatti, che «in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, Peter, Rv. 281354; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203). Il principio non soffre alcuna deroga nel caso, come quello in esame, nel quale anche il Magistrato di sorveglianza abbia dichiarato, a sua volta, l’inammissibilità dell’istanza di liberazione anticipata. 3. Alla luce di quanto esposto, previo assorbimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale