Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15266/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente DECRETO Visti gli atti del procedimento n. 2782/2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO Visti gli atti del procedimento n. 2782/2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassa
Decreto Cassazione n. 15266/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris