CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45635/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 03/12/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di estorsione aggravata di cui al capo A), violazione di domicilio aggravata di cui al capo B), resistenza a pubblico ufficiale id cui al capo C), lesioni personali e minaccia aggravata di cui al capo D), porto ingiustificato di arma impropria di cui al capo E) e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che la sola apposizione, sulla sentenza, di una data diversa (e di qualche giorno antecedente) da quella della decisione, non consente in alcun modo di opinare nel senso che l'atto fosse stato effettivamente ed interamente "confezionato" prima della deliberazione (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 13/12/2017, G.,Rv. 273196 - 01, in cui la Corte ha affermato che la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione della data, palesemente erronea, in calce alla sentenza fosse un errore materiale evidenziato e corretto dalla data della udienza di trattazione, segnata a margine della sentenza); rilevato che stessa sorte merita il secondo motivo dal momento che la Corte di Appello ha ampiamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di non dar corso alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale secondo le richieste della difesa dovendosi ad ogni modo ribadire che la mancata assunzione di una prova (asseritamente) decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti ed altro, Rv. 269270 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9763 del 06/02/2013, PG in proc. Muraca ed altri, Rv. 254974 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello non ha affatto ignorato il tenore delle conversazioni richiamate nel ricorso di tal ché alcun "travisamento" della prova è configurabile avendo invece i giudici del gravame vagliato il materiale registrato sottolineando come dal suo integrale contenuto non fosse evincibile alcun elemento contrastante con i plurimì riscontri acquisiti rispetto alla ipotesi accusatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci