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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 17564/2025

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TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro SCAVI E [OSCURATO:PERSONA]’ & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso principale e incidentale – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.295/2022 pubblicata in data 20 giugno 2022; Il Presidente titolare letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale e l’accettazione della controricorrente; rilevato che del deposito degli atti di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; RG 23869-2022 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 23869-2022 Numero registro generale 23869/2022 Numero sezionale 721/2025 ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi Numero di raccolta generale 17564/2025 dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs Data pubblicazione 30/06/2025 n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro SCAVI E [OSCURATO:PERSONA]’ & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso principale e incidentale – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.295/2022 pubblicata in data 20 giugno 2022; Il Presidente titolare letti gli atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale e l’accettazione della controricorrente; rilevato che del deposito degli atti di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; RG 23869-2022 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 23869-2022 Numero registro generale 23869/2022 Numero sezionale 721/2025 ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi Numero di raccolta generale 17564/2025 dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs Data pubblicazione 30/06/2025 n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e
Sentenza Cassazione n. 17564/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris