CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 settembre 2026
Cassazione n. 25850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocatoDONATO D'ANGELO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO 5022/2018 depositata il 13/07/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25072/2018Numero sezionale 5642/2026Numero di raccolta generale 25850/2026Data pubblicazione 26/09/2026Equitalia [OSCURATO:SOCIETA], per conto del Comune di Montelibretti (RM), notificò alricorrente una cartella di pagamento in relazione alla TARI 2010 e 2011.Questi la impugnò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Romache, nel contraddittorio con l’ente locale e l’agente della riscossione, consentenza 332 del 14/12/2016-12/1/2017 accolse il ricorso ritenendo che ilComune avesse omesso la preventiva emissione dell’avvisod’accertamento.Su appello dell’ente locale la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio,nel contraddittorio con il contribuente e con la sentenza indicata inepigrafe, ha accolto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- la proposizione del gravame da parte del dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] ritenersi rituale;- i Comuni hanno l’eccezionale facoltà, ai sensi dell’art. 72, comma 1,d.lgs. 507/93, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa e allaconseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedentesenza necessità di notifica d’avviso d’accertamento ove non vi siano statevariazioni;- l’ente locale aveva emesso avvisi in relazione a immobili diversi da quelliper cui è processo e gli stessi non erano stati impugnati;- il contribuente non aveva depositato tempestive richieste finalizzate aottenere agevolazioni o esenzioni dal tributo e neppure provato in giudizioil relativo diritto, dovendosi ritenere insufficiente la documentazioneversata in atti.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di cinque motivi, integratida memoria 30-31/10/2025 e da ulteriore memoria 28-29/7/2026.Resiste l’ente locale con controricorso integrato da memoria 30-31/10/2025.Numero registro generale 25072/2018Numero sezionale 5642/2026Numero di raccolta generale 25850/2026Data pubblicazione 26/09/2026La società agente della riscossione, oggi divenuta Agenzia delle Entrate –Riscossione, pur notificata del ricorso il 3/9/2018, è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulatadall’ente locale nel suo controricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., ove siafferma che su tutte le eccezioni di legittimità sollevate la Corte di meritosi sia pronunciata secondo la giurisprudenza conforme e consolidata diquesta Corte. Il ricorso motiva specificamente sulle censure proposte erisulta pertanto idoneo a determinare il giudizio di questa Corte sullesingole questioni, impregiudicata la specifica valutazione sulla loroammissibilità e fondatezza.Non appare inoltre dirimente quanto evidenziato dal Comunecontroricorrente nella memoria illustrativa del 30-31/10/2025, secondocui, in un parallelo procedimento per la TARSU 2012, il procedimento dilegittimità si sia estinto ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, c.p.c.,potere del Comune di riscuotere mediante diretta iscrizione a ruolo,dovendosi pertanto esaminare gli altri profili di censura proposti.1. Con il primo motivo di censura il ricorrente si duole dell’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti,in violazione degli artt. 112, 115 e 132 n. 4 in relazione all’art. 360,comma primo, n. 5 c.p.c. Lamenta che la Corte non abbia deciso in ordineall’eccezione di decadenza e prescrizione formulata, sia in primo grado chein appello, avendolo ribadito nella memoria di controdeduzioni e in sede didiscussione in pubblica udienza, in relazione al ruolo relativo agli anni2010 e 2011. Sostiene che la notifica della cartella avvenne il 24/6/2015quando il termine annuale ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 507/93 era giàtrascorso, non potendosi fare riferimento al più lungo termine didecadenza di cui all’art. 1, commi 163 e 171 della legge n. 296/06 avendol’ente locale deciso d’avvalersi del sistema di riscossione tramite ruoloNumero registro generale 25072/2018Numero sezionale 5642/2026Numero di raccolta generale 25850/2026Data pubblicazione 26/09/2026(Cass. 1503/2016). Anche però ove ciò non fosse, dovrebbero ritenersicomunque decorsi anche i termini previsti dalle citate disposizioni attesoche il terzo anno successivo a quello più recente di tassazione è scaduto il31 dicembre 2014, pertanto prima della notifica della cartella il24/6/2015. Tale decadenza integrerebbe il fatto storico di cui si lamental’omessa valutazione.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Va infatti ricordato che, secondo costante giurisprudenza di questaCorte, il novellato art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. configura un viziospecifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che siadecisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti (vv. ad es. Cass.Sez. 5, 25/11/2025, n. 30837, Rv. 677028 – 01). Nel caso specifico non sidiscute di un fatto storico, ma dell’interpretazione delle norme rilevanti inrelazione alla procedura adottata, operazione che può essere valutatasotto il diverso profilo della violazione di legge di cui al motivo seguente.2. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione deigià citati art. 72 d.lgs. 507/93 e, in subordine, 1, commi 163 e 171 dellalegge 296/06, 112, 115 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. Ribadisce le censure di cui al motivo precedente sotto ilprofilo della violazione delle richiamate disposizioni.2.1 Il motivo è ammissibile e fondato.2.2 Non può infatti ritenersi dirimente, come sostenuto dal Comunecontroricorrente, che il giudice d’appello, a differenza del primo giudice,abbia implicitamente respinto le eccezioni di prescrizione e decadenza,proposte sotto il profilo dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, formulate inprimo grado e ribadite nelle controdeduzioni in appello. Non può infattisostenersi la necessità, in tal senso, d’un appello incidentale atteso che ilprimo giudice aveva comunque espressamente trattato la questioneNumero registro generale 25072/2018Numero sezionale 5642/2026Numero di raccolta generale 25850/2026Data pubblicazione 26/09/2026accogliendo il ricorso del contribuente, sicché quest’ultimo non avevaalcun interesse a impugnare il punto, nemmeno in via incidentale.2.3 Quanto alla fondatezza, non vi è dubbio che il Comune abbia facoltà diprocedere direttamente alla riscossione con iscrizione a ruolo, senzaprevio avviso d’accertamento ove non contesti i dati pregressi e ciòbenché, come nel caso specifico, siano stati oggetto di dichiarazionerisalente (2001). L’ente locale è però tenuto all’osservanza del termineannuale d’iscrizione a ruolo di cui all’art. 72 del d.lgs. 570/1993, nel casoin esame indubbiamente oltrepassato.Secondo costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema di TARSU,il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema diriscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia del contribuente,sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entrol'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo (Cass. Sez. 5,Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024, Rv. 671614 – 01).3. Con il terzo motivo censura la motivazione della sentenza impugnatacome abnorme e apparente, per violazione dell’art. 132, n. 4 e 115 c.p.c.,25, comma 2, d.P.R. 602/73, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia fatto riferimento a diversiprocedimenti e a talune pronunce non definitive, lamentando inoltre che lacartella non contenesse la data della notifica del precedente attod’accertamento, come previsto dal d.m. Finanze e altri n. 321 del 3settembre 1999, art. 1 comma 2 e 6, non potendo la stessa essereintegrata dal riferimento a un atto d’accertamento risalente al 2000,peraltro inesistente nella cartella impugnata. Si duole che tali violazioni,investenti altresì la motivazione della cartella impugnata,comporterebbero la nullità della decisione.4. Con il quarto motivo di ricorso si duole della palese illogicità delladecisione e motivazione abnorme e solo apparente, in violazione dell’art.Numero registro generale 25072/2018Numero sezionale 5642/2026Numero di raccolta generale 25850/2026Data pubblicazione 26/09/2026132 n. 4, e 115 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.Lamenta che la Corte di merito non abbia valutato la copia della denunciapresentata dal contribuente indicante la superficie complessiva di mq 130registrata dall’ufficio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo l’avviso d’accertamento del[OSCURATO:DATA_NASCITA] già richiamato, con cui attestava il diritto a riduzioni perparticolari condizioni d’uso. La denuncia doveva quindi ritenersiincompatibile con l’avviso, ancorché essa fosse datata 23/7/1999 essendostata registrata dopo la notifica del primo, che non avrebbe pertantoessere valido contestando un’omessa denuncia, come già rilevato in seded’appello. Contesta di avere mai assentito al contenuto dell’avviso del2000. Contesta di avere evidenziato l’uso stagionale e discontinuo delcompendio immobiliare in oggetto, abitando il ricorrente in altra località.Sostiene che sulla predetta denuncia si sarebbe formato il silenzioassenso, decorsi trenta giorni dal suo ricevimento. Sostiene abbia errato laCorte di merito nel ritenere che non fosse provato il diritto alla riduzioneavendo la parte depositato: “il frontespizio e la prima pagina d’unarelazione geologica riferita al piano di utilizzazione agronomica delle acquedi vegetazione, delle foglie e delle sanse umide prodotte dall’oleificio sitoin via Carolano di Montelibretti, per le campagne olearie 2010-2011 e2011-2012” atteso che il contribuente aveva presentato nel 1999 lapredetta denuncia, poi registrata nel 2001, essendo irrilevante che sianostate depositate agli atti le sole pagine iniziali che sarebbero invece piùche sufficienti ad attestare il silenzio assenso da parte dell’ente.5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 97 e 24Cost., 41, 47 e 46 della Carte dei Diritti dell’Unione Europea, del principiodi nomofilachia, degli artt. 65 O.G. e 118, primo comma, disp.att., 132 n.4, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Si duole che la Cortedi merito non abbia ravvisato la necessità di un previo avvisod’accertamento, prima dell’iscrizione a ruolo del contributo, come inveceritenuto dal primo giudice. Un diverso argomentare violerebbe il diritto diNumero registro generale 25072/2018Numero sezionale 5642/2026Numero di raccolta generale 25850/2026Data pubblicazione 26/09/2026difesa ex art. 24 Cost., il principio d’imparzialità e buon andamento ex art.97 Cost, nonché l’art. 10 dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000),concretizzato nella necessità d’essere sentiti prima dell’adozione diqualsiasi decisione che possa incidere negativamente sui propri interessi.Anche nei casi in cui il contraddittorio non fosse previsto dalla legge, ilgiudice dovrebbe disapplicare la legge stessa perché contrastante con ildiritto UE.6. I motivi terzo, quarto e quinto devono ritenersi assorbitidall’accoglimento del secondo.7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.384, comma secondo, c.p.c., questa Corte può decidere nel meritoaccogliendo l’originario ricorso del contribuente.7.1 All’accoglimento del ricorso consegue la condanna delle partisoccombenti, ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c., alla rifusionedelle spese di tutti i precedenti giudizi, da liquidarsi come da dispositivo. P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo, assorbiti irimanenti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso delcontribuente.Condanna il Comune di Montelibretti e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, tra loro in solido, alla rifusione, a favore del ricorrente, dellespese di tutti i gradi di giudizio che liquida per compensi in:- € 500,00 per il primo grado;- € 500,00 per l’appello;- € 600,00 per il giudizio di legittimità;oltre a € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]