CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 26812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33920-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.33920/2019 Cron. Rep. Ud.07/07/2023 CC avverso la sentenza n. 377/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 320/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 9 maggio 2019, la Cor te d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Parma e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Scuola per l’Europa di Parma (SEP), , avente ad oggetto la condanna della Scuola per l’Europa di Parma alpagamento, in relazione al lavoro dall’istante prestato presso la medesima negli anni scolastici, da 2010/2011 a 2013/2014, delle differenze retributive maturate per essersi vista l’istante, nel periodo indicato, corrispondere, in violazione dell’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009, una retribuzione decurtata rispetto a quella prevista dalla tabella A del D.M. n. 138/2010 come dovuta al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, in conformità a successive determinazioni della SEP, assunte in osservanza delle previsioni recate dallo stesso D.M. n. 138/2010 intese a riconoscere al consiglio di amministrazione della SEP la facoltà di determinare le retribuzioni del personale, previsioni di cui si chiedeva la disapplicazione; - che la decisione della Corte territor iale discende dall’aver questa ritenuto la correttezza del pronunciamento del primo giudice che, letto l’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 come inteso a riconoscere ai dirigenti, al personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario per la sola durata dell’incarico preso la SEP, da quella legge configurata come istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle ScuoleEuropee di tipo I, si era espresso per l’illegittimità e la disapplicazione degli atti, a muovere dal D.M. n. 138/2010, sottordinati nella gerarchia delle fonti che hanno derogato in senso peggiorativo, con riferimento ai distinti periodi in esame, la predetta disciplina; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la SEP, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, la Macchitella; - che la controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la SEP ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione della legge n. 115/2009 e del D.M. n. 138/2010, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del carattere statale della Scuola per l’Europa di Parma e della conseguente applicabilità del CCNLper il comparto; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 Cost. in connessione con l’art 97 Cost., 1, comma 8, l. n. 115/2009, del D.M. n. 138/2010 e dell’art. 2697 c.c., la SEP ricorrente, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa la mancata giustificazione della diversità del trattamento retributivo rispetto al personale docente presso le [OSCURATO:PERSONA] di tipo I; - che, con il terzo motivo, r ubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 11, l. n. 115/2009, e 6, comma 7, D.M. n. 138/2010, del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, la SEP ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso l’argomento puntualmente dedotto in atti per cui la censurata decurtazione si poneva come attuativa del principio posto dall’art. 1, comma 11, l. n. 115/2009 di equiparazione del trattamento retributivo con il personale docente delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, essendo conseguenza dell’analoga riduzione operata a far data dal 1° settembre 2011 presso le predette [OSCURATO:PERSONA]; - che tutti gli esposti motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 13486 del 17.5.2023, alla cui motivazione sui profili di maggiore dettaglio si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; - che la normati va non tollera limitazioni a seconda delle modalità, concorsuali o meno, attraverso cui si sia avuta l’assunzione; - che il citato orientamento espresso nella menzionata pronuncia è nel senso per cui il potere riconosciuto al consiglio di amministrazione della SEP dall’art. 6, comma 7, D.M. n. 138/2010 di determinare in concreto le retribuzioni del personale della stessa non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, relativa all’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA]; - che, in questo contesto normativo, l’onere di provare che la contestata decurtazione del trattamento retributivo fosse rispettosa della prevista equiparazione, per essere stata essa effettivamente ed in concreto coerente con il trattamento applicato nell’ambito delle [OSCURATO:PERSONA], gravava sulle Amministrazioni ricorrenti, in linea con il riparto della regola sull’onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni (Cass, S.U., 30 ottobre 2011, n. 13533), sicché non è efficacemente censurata la decisione della Corte territoriale che sostanzialmente ha ritenuto inevaso tale onere; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese che seguono la soccombenza e son o liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazi