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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00999/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37498/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , dom.ta in Roma, P iazza Cavour , presso l a Cancelleria della Suprema Corte di C assazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e dife sa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via A. Bertoloni n. 55 , presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: srl responsabilità amministratore AC –17/10/2023 r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ti in Roma, via Germanico n. 19 7, presso lo studio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrenti – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello d i L’Aquila , sezione civile , n. 1687/2019del 16 ottobre 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello d i L’Aquila , in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] , ha respinto la domanda proposta da G iuseppina Collina avente a oggetto la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti degli amministratori ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dei sindaci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della V illa [OSCURATO:SOCIETA].; danni asseritamente derivanti da ll’i no ttemper anza , da parte di ciascuno dei convenuti, a gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, quantificat i in € 45.936,28 , somma dalla quale andava decurtato l’importo recuperato dall’attrice r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di concordato preventivo della società debitrice, di talché il credito residuo ammontava a complessivi € 9.187,26; la Corte territoriale ha, altresì, disposto la restituzione in favore della compagnia di assicurazione F.A.T.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.), quale terzo garante d el [OSCURATO:PERSONA], d ella somma da lla stessa corrisposta all'odierna ricorrente in esecuzione della condanna di primo grado.

2. Il gi u dice di secondo grado , per quanto in questa sede ancora rileva, ha r itenuto: a) che , pur ammettendo la perdurante legittimazione del creditore sociale all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di una società sottoposta a procedura di concordato preventivo, il presupposto per la proponibilità dell'azione è l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito vantato dal soggetto attore; b) che , a tal proposito , non era condivisibile l'affermazione del T ribunale che aveva dedotto la prova dell'incapienza patrimoniale della V illa [OSCURATO:SOCIETA]. dalla sol a circostanza che la medesima si era posta in liquidazione e aveva poi ottenuto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo , dovendo incontrario rilevarsi che, anche sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, il patrimonio della società era di gran lunga superiore all'esiguo ammontare del credito vantato dalla Collina; c) che, in ogni caso , mancava la prova del nesso causale tra la dedotta mala gestio degli amministratori e le asserite conseguenze pregiudizievoli per il credito della Collina, apoditticamente affermato dalla sentenza di primo grado, dovendo invece escludersi, in tema di valutazione del nesso medesimo, che la compensazione tra il debito dei soci per aumento di capitale e il credito da questi vantato nei confronti della società medesima fosse illegittimae che, in ogni caso , r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione forzata del credito vantato dalla Collina dopo la scadenza del termine per i conferimenti a titolo di aumento capitale sarebbe stata comunque preclusa, ai sensi dell'art . 168 della legge fallimentare, dalla pendenza della procedura concordataria , non essendovi in ogni caso alcuna evidenza del positivo esito di tale azione qualora l'aumento di capitale fosse stato effettivamente interamente incassato dalla società; d) che l'assenza di prova della responsabilità degli amministratori escludeva per conseguenza quella dei sindaci; e) che infondata era la contestazione mossa con l'appello incidentale della C ollina inerente a una pretesa nullità della consulenza tecnica svolta in primo grado e al pre te so diritto della medesima alla rifusione delle spese sostenute per le procedure di pignoramento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale decisione Giuseppina C ollina ha proposto ricorso affidato adodici motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.ha resistito con autonomo controricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

6. La ricorrente ha depositato m emoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato via pec con r.a.c. del 28 settembre 2020, ben oltre il termine previsto dall'art. 370, primo comma, cod. proc. civ., rispetto alla notifica del ricorso avvenuta per ciascuno di essi in data 10 dicembre 2019.r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo: « 1 ) nullità della sentenza : art. 301 c.p.c. (art. 360 c.p.c., co. 1 n. 4 Cpc)», deducendo che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli amministratori e della società, nel corso il giudizio di secondo gradosi era cancellato volontariamente dall'albo degli avvocati omettendo di fare la relativa dichiarazione nel procedimento.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Invero, come questa Corte ha già affermato, con argomentazioni del tutto condivisibilicui va garantita continuità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020; Sez. 3, Sentenza n. 25641 del 17/12/2010), la cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo.

Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.Solo i patrocinati, che non lo hanno fatto, e non la ricorrente, erano dunque legittimati a eccepire quanto contenuto nel motivo in esame. b) Secondo motivo: « 2 ) Violazione di legge: violazione degli artt.324 e 325 Cpc (360, co. 1 n. 3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto gli appelli principali senza avvedersi che gli amministratori e la società [OSCURATO:PERSONA] non r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato la sentenza di primo grado e non avevano dunque proposto appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Teramo nei loro confronti, con la conseguenza che le loro difese erano ammissibili nei soli limiti in cui fossero state adesive rispetto all'impugnazione proposta dai sindaci. c) Terzo motivo: «3 ) Violazione di legge: violazione dell’art.342 Cpc (360, co. 1 n. 3 Cpc)» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello per omessa specificità dei motivi, con particolare riferimento alla mancata impugnazione da parte degli amministratori del capo di condanna nei loro confronti contenuto nella sentenza di primo grado.

I due motivi, chepossono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

La Corte di appello ha afferma to che gli amministratori e la società si erano «associati ai motivi primi e terzo dell’appello proposto dai sindaci» e avevano svolto, altresì, una serie di argomentazioni critiche rivolte alla sentenza di primo grado, delle quali la sentenza dà conto a pag. 5, espressamente qualificando il tutto come “unico articolato motivo” di appello degli amministratori e società.

La Corte territoriale , dunque, ha affermato che gli amministratori e la società avevano in realtà proposto appello, mentre la contraria affermazione della ricorrente è sul punto priva di specificità, perché non chiarisce per quale ragione la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che anche gli amministratori e la società avessero proposto appello aderendo ai motivi primo e terzo degli appellanti principali e svolgendo ulteriori argomentazioni; inoltre, le censure in esame sono prive di autosufficienza nella parte in cui rinvia no alla r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comparsa di costituzione e risposta degli amministratori e società, senza riprodurne adeguatamente il contenuto per porre questa Corte in condizioni di comprendere e valutare la censura. d) Qu arto motivo: « 4) Falsa applicazione dell'art 2394 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, costituirebbe prova dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, denotando quantomeno uno stato di crisi dell'impresa.

Il motivo è inammissibile in quanto, sotto l’ apparente allegazione di una falsa applicazione dei criteri legali di accertamento dell’azione esperita, tende in effetti a far compiere a questa Corte un’inammissibilerivalutazione dei fatti di causa, posto che ciò che essa sostanzialmente contesta è la valutazione della prova dell’insufficienza patrimonial e per effetto dell’ammissione della società [OSCURATO:PERSONA] al concordato preventivo, intesa come “fatto probatorio”, in assenza, peraltro , di alcuna contestazione inerente all’applicazionedei canoni di valutazione delle prove e in presenza di una motivazione che ha chiaramente affermato che la sufficienza del patrimonio sociale a soddisfare l’obbligazione nei confronti dell’attrice si traeva dalle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado. e) Qu in to motivo: «4 ) Violazione di legge art. 115 Cpc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc).», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe posto a fondamento della decisione prove mai allegate, avendo il giudice di secondo grado sostanzialmente prestato adesione a delle mere deduzioni r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'organo amministrativo non appellante,non supportate peraltro da alcun riscontro probatorio. f)Sesto motivo: « 6) Violazione di legge a rt . 2480 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie non esisteva alcuna delibera di aumento di capitale sociale per compensazione, che sarebbe ammissibile peraltrosoltanto con riferimento a un credito preesistente. g) Settimo motivo: «7) Violazione di legge art. 2467 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenzaimpugnata laddove avrebbe omesso di rilevare che nella specie il rimborso del finanziamento ai soci, che non risulterebbe peraltro nemmeno provato, sarebbe comunque postergato nella restituzione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori con conseguente impossibilità di procedere alla compensazione. h) Ottavo motivo: « 8 ) Violazione di legge a rt . 2697 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che nessuna istruttoria sarebbe stata mai svolta in relazione alla sufficienza del patrimonio sociale in caso di recupero della somma sottoscritta e non versata a soddisfare il credito dell’odierna ricorrente, ipotesi nella quale del resto esso sarebbe stato facilmentesoddisfatto attraverso il pagamento . i)Nono motivo: « 9) Falsa applicazione degli artt. 2394 e 2395 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe confuso tra l'azione di responsabilità di amministratori e sindaci per omessa salvaguardia del patrimonio sociale e la diversa azione di responsabilità diretta r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] verso il creditore sociale, quest'ultima mai esercitata nella controversia per cui è causa.

Le censure dalla quinta alla nona possono essere congiuntamente esaminate, in quanto inammissibili per la medesima ragione: la Corte di appello ha respinto la domanda sulla base di due autonome rationes decidendi: a) insussistenza del presupposto dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del creditore, come accertato mediante consulenza tecnica d’ufficio espletatain primo grado; b) mancanza di prova del nesso causale tra la presunta mala gestio degli amministratori e il danno patito dall’attrice.

Tutte le censure in commento riguardano esclusivamente la seconda ratio decidendi, mentre non contestano la prima ragione della decisione che, non efficacemente aggredita con il quarto motivo , si rivela sufficiente a sorreggere la correttezza della decisione del tutto a prescindere dall’esame delle questioni afferenti alla seconda ratio. j)Decimo motivo: « 10) Violazione di legge a rt . 95 e 632 (art. 360 n.

Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe respinto l'appello incidentale ponendo le spese del processo esecutivo sostenute dal creditore procedente a carico di chi subisce l'esecuzione e della disposizione che regola la liquidazione delle spese del processo esecutivo estinto.

La censura è inammissibile, atteso che a pagina 8, penultimo capoverso, la Corte territorialesi pronuncia sul punto, e la censura in commento omette di confrontarsi con il tenore della decisione resa sul punto, apoditticamente affermando che andava accolto il proprio appello incidentale, senza tuttavia esplicitare in alcun modoil sostrato giuridico di siffatta affermazione.r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] k) Undicesimo mot ivo : « 11) Violazione di legge in riferimento agli artt. 198 Cpc e 360 n. 3 CPC » , deducendo l'erroneità della sentenzaimpugnata laddove avrebbe respinto l'appello incidentale omettendo di esaminare la questione della nullità della consulenza tecnica di ufficio di primo grado, che era stata sufficientemente dedotta con l'appello incidentale, insussistente essendo la rilevata genericità della censura sul punto.

Il motivo è inammissibile, atteso che la sentenza di appello ha espressamente motivato (pag. 8) le ragioni per cui ha ritenuto generica la formulazione della censura in appello sul tema d ella nullità della consulenzatecnica di ufficio svolta in p rimo grado, e la censura non si confronta con la rilevata genericità, ma si limita a prospettareun proprio diverso convincimento circa le ragioni della nullità dell’elaboratosvolto. l)Dodicesimo motivo: « 12) Violazione di legge in riferimento al D. Lgs. n. 38/2005, art. 2 e art. 360 n.3 CPC», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe o messo di rilevare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per mancata rilevazione del divieto di adozione degli IAS per redigere il bilancio della società, con conseguente necessità di rinnovo dell'elaborato peritale.

Il motivo è inammissibile , perché consta anch’ esso di una prospettazione delle ragioni di dissenso rispetto alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio di primo grado, in alcun modo deducibilicome vizio della sentenza di appello che, sul pu n to, si è conclusa con una declinatoria in rito per inammissibilità della relativa questione.r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. I l ricorso va quindi complessivamente respinto .

4. La soccombenza regola le spese tra la ricorrente e coloro che hanno proposto ritualmenteil controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37498/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , dom.ta in Roma, P iazza Cavour , presso l a Cancelleria della Suprema Corte di C assazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e dife sa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l., in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Roma, via A. Bertoloni n. 55 , presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentanoe difendono giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: srl responsabilità amministratore AC –17/10/2023 r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ti in Roma, via Germanico n. 19 7, presso lo studio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; –controricorrenti – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte di appello d i L’Aquila , sezione civile , n. 1687/2019del 16 ottobre 201 9 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello d i L’Aquila , in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] , ha respinto la domanda proposta da G iuseppina Collina avente a oggetto la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti degli amministratori ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dei sindaci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della V illa [OSCURATO:SOCIETA].; danni asseritamente derivanti da ll’i no ttemper anza , da parte di ciascuno dei convenuti, a gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, quantificat i in € 45.936,28 , somma dalla quale andava decurtato l’importo recuperato dall’attrice r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di concordato preventivo della società debitrice, di talché il credito residuo ammontava a complessivi € 9.187,26; la Corte territoriale ha, altresì, disposto la restituzione in favore della compagnia di assicurazione F.A.T.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.), quale terzo garante d el [OSCURATO:PERSONA], d ella somma da lla stessa corrisposta all'odierna ricorrente in esecuzione della condanna di primo grado. 2. Il gi u dice di secondo grado , per quanto in questa sede ancora rileva, ha r itenuto: a) che , pur ammettendo la perdurante legittimazione del creditore sociale all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di una società sottoposta a procedura di concordato preventivo, il presupposto per la proponibilità dell'azione è l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito vantato dal soggetto attore; b) che , a tal proposito , non era condivisibile l'affermazione del T ribunale che aveva dedotto la prova dell'incapienza patrimoniale della V illa [OSCURATO:SOCIETA]. dalla sol a circostanza che la medesima si era posta in liquidazione e aveva poi ottenuto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo , dovendo incontrario rilevarsi che, anche sulla base della consulenza tecnica espletata in primo grado, il patrimonio della società era di gran lunga superiore all'esiguo ammontare del credito vantato dalla Collina; c) che, in ogni caso , mancava la prova del nesso causale tra la dedotta mala gestio degli amministratori e le asserite conseguenze pregiudizievoli per il credito della Collina, apoditticamente affermato dalla sentenza di primo grado, dovendo invece escludersi, in tema di valutazione del nesso medesimo, che la compensazione tra il debito dei soci per aumento di capitale e il credito da questi vantato nei confronti della società medesima fosse illegittimae che, in ogni caso , r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'esecuzione forzata del credito vantato dalla Collina dopo la scadenza del termine per i conferimenti a titolo di aumento capitale sarebbe stata comunque preclusa, ai sensi dell'art . 168 della legge fallimentare, dalla pendenza della procedura concordataria , non essendovi in ogni caso alcuna evidenza del positivo esito di tale azione qualora l'aumento di capitale fosse stato effettivamente interamente incassato dalla società; d) che l'assenza di prova della responsabilità degli amministratori escludeva per conseguenza quella dei sindaci; e) che infondata era la contestazione mossa con l'appello incidentale della C ollina inerente a una pretesa nullità della consulenza tecnica svolta in primo grado e al pre te so diritto della medesima alla rifusione delle spese sostenute per le procedure di pignoramento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale decisione Giuseppina C ollina ha proposto ricorso affidato adodici motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l.ha resistito con autonomo controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 6. La ricorrente ha depositato m emoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato via pec con r.a.c. del 28 settembre 2020, ben oltre il termine previsto dall'art. 370, primo comma, cod. proc. civ., rispetto alla notifica del ricorso avvenuta per ciascuno di essi in data 10 dicembre 2019.r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso lamenta: a) Primo motivo: « 1 ) nullità della sentenza : art. 301 c.p.c. (art. 360 c.p.c., co. 1 n. 4 Cpc)», deducendo che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli amministratori e della società, nel corso il giudizio di secondo gradosi era cancellato volontariamente dall'albo degli avvocati omettendo di fare la relativa dichiarazione nel procedimento. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Invero, come questa Corte ha già affermato, con argomentazioni del tutto condivisibilicui va garantita continuità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21359 del 06/10/2020; Sez. 3, Sentenza n. 25641 del 17/12/2010), la cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.Solo i patrocinati, che non lo hanno fatto, e non la ricorrente, erano dunque legittimati a eccepire quanto contenuto nel motivo in esame. b) Secondo motivo: « 2 ) Violazione di legge: violazione degli artt.324 e 325 Cpc (360, co. 1 n. 3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto gli appelli principali senza avvedersi che gli amministratori e la società [OSCURATO:PERSONA] non r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avevano impugnato la sentenza di primo grado e non avevano dunque proposto appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Teramo nei loro confronti, con la conseguenza che le loro difese erano ammissibili nei soli limiti in cui fossero state adesive rispetto all'impugnazione proposta dai sindaci. c) Terzo motivo: «3 ) Violazione di legge: violazione dell’art.342 Cpc (360, co. 1 n. 3 Cpc)» deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello per omessa specificità dei motivi, con particolare riferimento alla mancata impugnazione da parte degli amministratori del capo di condanna nei loro confronti contenuto nella sentenza di primo grado. I due motivi, chepossono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. La Corte di appello ha afferma to che gli amministratori e la società si erano «associati ai motivi primi e terzo dell’appello proposto dai sindaci» e avevano svolto, altresì, una serie di argomentazioni critiche rivolte alla sentenza di primo grado, delle quali la sentenza dà conto a pag. 5, espressamente qualificando il tutto come “unico articolato motivo” di appello degli amministratori e società. La Corte territoriale , dunque, ha affermato che gli amministratori e la società avevano in realtà proposto appello, mentre la contraria affermazione della ricorrente è sul punto priva di specificità, perché non chiarisce per quale ragione la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che anche gli amministratori e la società avessero proposto appello aderendo ai motivi primo e terzo degli appellanti principali e svolgendo ulteriori argomentazioni; inoltre, le censure in esame sono prive di autosufficienza nella parte in cui rinvia no alla r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comparsa di costituzione e risposta degli amministratori e società, senza riprodurne adeguatamente il contenuto per porre questa Corte in condizioni di comprendere e valutare la censura. d) Qu arto motivo: « 4) Falsa applicazione dell'art 2394 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, costituirebbe prova dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, denotando quantomeno uno stato di crisi dell'impresa. Il motivo è inammissibile in quanto, sotto l’ apparente allegazione di una falsa applicazione dei criteri legali di accertamento dell’azione esperita, tende in effetti a far compiere a questa Corte un’inammissibilerivalutazione dei fatti di causa, posto che ciò che essa sostanzialmente contesta è la valutazione della prova dell’insufficienza patrimonial e per effetto dell’ammissione della società [OSCURATO:PERSONA] al concordato preventivo, intesa come “fatto probatorio”, in assenza, peraltro , di alcuna contestazione inerente all’applicazionedei canoni di valutazione delle prove e in presenza di una motivazione che ha chiaramente affermato che la sufficienza del patrimonio sociale a soddisfare l’obbligazione nei confronti dell’attrice si traeva dalle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado. e) Qu in to motivo: «4 ) Violazione di legge art. 115 Cpc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc).», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe posto a fondamento della decisione prove mai allegate, avendo il giudice di secondo grado sostanzialmente prestato adesione a delle mere deduzioni r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell'organo amministrativo non appellante,non supportate peraltro da alcun riscontro probatorio. f)Sesto motivo: « 6) Violazione di legge a rt . 2480 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie non esisteva alcuna delibera di aumento di capitale sociale per compensazione, che sarebbe ammissibile peraltrosoltanto con riferimento a un credito preesistente. g) Settimo motivo: «7) Violazione di legge art. 2467 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenzaimpugnata laddove avrebbe omesso di rilevare che nella specie il rimborso del finanziamento ai soci, che non risulterebbe peraltro nemmeno provato, sarebbe comunque postergato nella restituzione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori con conseguente impossibilità di procedere alla compensazione. h) Ottavo motivo: « 8 ) Violazione di legge a rt . 2697 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che nessuna istruttoria sarebbe stata mai svolta in relazione alla sufficienza del patrimonio sociale in caso di recupero della somma sottoscritta e non versata a soddisfare il credito dell’odierna ricorrente, ipotesi nella quale del resto esso sarebbe stato facilmentesoddisfatto attraverso il pagamento . i)Nono motivo: « 9) Falsa applicazione degli artt. 2394 e 2395 cc (in riferimento all’art. 360 n.3 Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe confuso tra l'azione di responsabilità di amministratori e sindaci per omessa salvaguardia del patrimonio sociale e la diversa azione di responsabilità diretta r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] verso il creditore sociale, quest'ultima mai esercitata nella controversia per cui è causa. Le censure dalla quinta alla nona possono essere congiuntamente esaminate, in quanto inammissibili per la medesima ragione: la Corte di appello ha respinto la domanda sulla base di due autonome rationes decidendi: a) insussistenza del presupposto dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del creditore, come accertato mediante consulenza tecnica d’ufficio espletatain primo grado; b) mancanza di prova del nesso causale tra la presunta mala gestio degli amministratori e il danno patito dall’attrice. Tutte le censure in commento riguardano esclusivamente la seconda ratio decidendi, mentre non contestano la prima ragione della decisione che, non efficacemente aggredita con il quarto motivo , si rivela sufficiente a sorreggere la correttezza della decisione del tutto a prescindere dall’esame delle questioni afferenti alla seconda ratio. j)Decimo motivo: « 10) Violazione di legge a rt . 95 e 632 (art. 360 n. Cpc)», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe respinto l'appello incidentale ponendo le spese del processo esecutivo sostenute dal creditore procedente a carico di chi subisce l'esecuzione e della disposizione che regola la liquidazione delle spese del processo esecutivo estinto. La censura è inammissibile, atteso che a pagina 8, penultimo capoverso, la Corte territorialesi pronuncia sul punto, e la censura in commento omette di confrontarsi con il tenore della decisione resa sul punto, apoditticamente affermando che andava accolto il proprio appello incidentale, senza tuttavia esplicitare in alcun modoil sostrato giuridico di siffatta affermazione.r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] k) Undicesimo mot ivo : « 11) Violazione di legge in riferimento agli artt. 198 Cpc e 360 n. 3 CPC » , deducendo l'erroneità della sentenzaimpugnata laddove avrebbe respinto l'appello incidentale omettendo di esaminare la questione della nullità della consulenza tecnica di ufficio di primo grado, che era stata sufficientemente dedotta con l'appello incidentale, insussistente essendo la rilevata genericità della censura sul punto. Il motivo è inammissibile, atteso che la sentenza di appello ha espressamente motivato (pag. 8) le ragioni per cui ha ritenuto generica la formulazione della censura in appello sul tema d ella nullità della consulenzatecnica di ufficio svolta in p rimo grado, e la censura non si confronta con la rilevata genericità, ma si limita a prospettareun proprio diverso convincimento circa le ragioni della nullità dell’elaboratosvolto. l)Dodicesimo motivo: « 12) Violazione di legge in riferimento al D. Lgs. n. 38/2005, art. 2 e art. 360 n.3 CPC», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe o messo di rilevare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per mancata rilevazione del divieto di adozione degli IAS per redigere il bilancio della società, con conseguente necessità di rinnovo dell'elaborato peritale. Il motivo è inammissibile , perché consta anch’ esso di una prospettazione delle ragioni di dissenso rispetto alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio di primo grado, in alcun modo deducibilicome vizio della sentenza di appello che, sul pu n to, si è conclusa con una declinatoria in rito per inammissibilità della relativa questione.r.g. n. 37498/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. I l ricorso va quindi complessivamente respinto . 4. La soccombenza regola le spese tra la ricorrente e coloro che hanno proposto ritualmenteil controricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de
Sentenza Cassazione n. 00999/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris