CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 05948/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16825/2024 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede legale in Napoli (NA) al [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Luciano dell’Aquila (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatae difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MNTGRL76T06F8390) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 107, 80132, nonché presso i loro domicili digitali. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (I.N.P.S.), Cod. Fisc. 80078750587, in persona del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], e come tale legale rappresentante pro tempore, rappr esenta to e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]Aloisio (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; P.E.C.), [OSCURATO:PERSONA](Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con loro elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria n. 29 presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 2535/2024, resa nel procedimento rubricato al RG. n. 1486/2024, pubblicata in data 07.06.2024 e comunicata dalla cancelleria in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, decidendo sul reclamoex art. 51 CCII presentato da ll’Inps nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha accolto l’impugnazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza n.37/2024, pubblicata in data 20.2.2024 dal Tribunale di Napoli, ha revocatol’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva infatti chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione deidebiti con creditori che rappresentavano oltre il 70% dei crediti verso la società istante. Tale accordo prevedeva altresì l’immissione di un apporto finanziario per circa 400.000 euroda parte di un soggetto terzo, la [OSCURATO:SOCIETA]., impresa committente lavori in subappaltoalla [OSCURATO:SOCIETA]. La debitoria complessiva della società istante per l’omologazione era composta quasiintegralmente da debiti di natura fiscale e contributiva. Per quanto riguardavai debiti di natura fiscale, nell’ambito delle trattative che avevano preceduto gli accordi di ristrutturazione la società istante aveva raggiunto, ai sensi dell’art.63 [OSCURATO:PERSONA] , un accordo transattivo con l’Agenzia delle entrate e con l’Agenziadelle entrate riscossione, che rappresentavano oltre il 70% del debiti della predetta società. La proposta di transazione non era stata tuttaviaaccettata invece dall’INPS, alla quale era stato proposto il soddisfo del 30% dei suoi crediti. 4. Il Tribunale aveva omologato l’accordo , osservando che l’art. 63 comma 2/bisCCII - che prevede la possibilità per il Tribunale di omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione alla proposta di transazione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1 CCII -doveva essere interpretato in manie ra logica e sistematica, nel senso cioè di permettere al tribunale di imporre all'amministrazione finanziaria ovveroagli enti gestori di forme di previdenza l’adesione coattiva alla proposta di transazione non solo allorquando, senza tale adesione, non si raggiungesserole percentuali di cui agli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1, ma anche in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o degli enti di gestione della previdenza o assistenza obbligatoria appariva più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tuttavia, in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, l’accordo di ristrutturazione non avrebbe potuto essere omologato, non essendo esso idoneo ad assicurare, come previsto dal comma 3 dell’art. 57 CCII, il pagamento integrale dei crediti dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza dissenzienti rispetto alla proposta transattiva. 5. Contro tale sentenza hadunque proposto reclamo l’INPS . 5.1 La Corte territoriale ha osservato e rilevato che: (i) l’eccezione preliminare -sollevata dalla reclamata, di carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo da parte dell’INPS e, comunque, di tardività del reclamo da quest’ultima proposto - era infondata; (ii) sul punto la reclamata aveva dedotto che: - l’INPS non era stata parte del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con la conseguente sua mancanza di legittimazione a proporre il reclamo, mezzo di impugnazione quest’ultimo che l’art. 51 comma 1 CCII riserva al debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che abbiano proposto opposizione; - in ogni caso l’INPS, non essendo stata parte del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, avrebbe dovuto proporre reclamo nei trenta giorni dalla data di iscrizione del provvedimento impugnato nel registro delle imprese, come previsto per i terzi interessati dall’art. 51 comma 3 CCII, con l’ulteriore conseguenza che - poiché la sentenza era stata iscritta nel registro delle imprese in data 20.2.2024- il reclamo avrebbe dovuto essere proposto entro il 20.3.2024, laddove invece esso erastato proposto solo in data 29.3.2024; (iii) l’eccezione così articolata dalla società reclamata era tuttavia infondata , in quanto: (a) n el momento in cui all’INPS era stata imposta coattivamente l’adesione all’accordo, essa non poteva più essere considerata un mero terzo interessato, alla stregua di un qualsiasi creditore rimasto estraneo all’accordo, ma dovevaessere a tutti gli effetti considerata “parte”, avente diritto ad una tempestiva notificazione della sentenza che le imponeva l’accordo in questione; (b) a norma dell’art. 51,comma 3, CCII , il termine di trenta giorni per proporre reclamo sarebbe decorso solo se la sentenza di omologa le fosse stata notificata e, non essendo ciò avvenuto, valevaper l’impugnazione il termine lungo semestrale previsto dall’art. 327, comma 1,c.p.c., richiamato dal medesimo art. 51, comma 3 , CCII ; (iv) nel merito, il reclamo era inoltre fondato ; (v) l ’art. 63 CCII prevede infatti al comma 1 che, nell’ambito delle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61, il debitore può proporre all'amministrazione finanziaria ed agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie una transazione avente ad oggetto il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei contributi; (vi) nel caso di specie, l’accordo di ristrutturazione in esame non poteva essere omologato, non essendo esso idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti dell’INPS, che non aveva aderito alla proposta di transazione, bensì solo il 30% di tali crediti; (vii) la diversa interpretazione accolta dal Tribunale non era condivisibile, posto che l’art. 63, comma 2/bis , CCII rappresenta sicuramente una norma eccezionale e di stretta interpretazione, attribuendo essa al tribunale il potere di sopprimere la libertà negoziale dell’ente pubblico, imponendo la falcidia di crediti tributari e previdenziali, sebbene essi siano presidiati da norme pubblicistiche inderogabili che ne impongono, come principio generale, l’indisponibilità; (viii) seguendo infatti la diversa tesi perorata dal tribunale non ci si limiterebbe ad una interpretazione logica e sistematica della norma, ma anzi si andrebbe ben oltre una interpretazione estensiva o un’applicazione analogica della norma (già di per sé non consentite per le norme eccezionali), pervenendosi ad una vera e propria abrogazione, per via interpretativa, di quella parte di tale norma in cui essa, in maniera assolutamente chiara e non suscettibile di diverse interpretazioni, prevede il potere del tribunale di omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali esclusivamente “quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1”. 6. La sentenza, pubblicata il 07.06.2024, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato atre motivi, cuil’Inps ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sul rilievo dellanullità della sentenza per aver la Corte territoriale “ omesso la motivazione e/o comunque motivato solo apparentemente su di un punto decisivo della controversia in relazione alla qualifica del concetto di “parte” nel giudizio di omologazione, per l’effetto applicando erroneamente la norma in materia di decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 51 CCII”. 2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione ex art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 48 e 51 CCII, letti in combinato disposto tra di loro, nonché in relazione all’art. 327 c.p.c. per aver erroneamente la Corte d’Appello di Napoli qualificato l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] quale parte del giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e, per l’effetto, applicato erroneamente la norma in materia di decorrenza del termine per l’impugnazione della sentenza di omologazione”. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, per “Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 57, commi I e III, all’art. 63, commi I e II bis, CCII, nonché in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione Italiana nella parte in cui la Corte distrettuale (aveva) ritenuto non applicabile alla fattispecie, la disposizione di cui all’art. 63, comma II bis, CCII; il tutto per il tramite di una illegittima e scorretta interpretazione della suddetta disposizione”. 3.1 I primi due motivi -che possono trovare una trattazione unitaria, stante la stretta connessione delle questioni prospettate - sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento del terzo. 3.1.1 Dispone l’art. 48, comma 4, CCII: “Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale, con decreto, fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissariogiudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi”. Inoltre, ai sensi dell’art. 51, comma 3, CCII “Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile”. In termini generali, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito da tempo che la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudizio di primo grado, la qualità di parte (Cass. n. 1508 del 1970). Costituisce, d’altra parte, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che la qualità di legittimato all’impugnazione (appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984; Sez. U, Sentenza n. 1399 del 23/02/1990 ) e che è, dunque, inammissibile l’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. n. 32248 del 2021; vedi anche da ultimo: Cass. Sez. 1, 17/07/2025, n. 19981). Si tratta di un’impostazione che la giurisprudenza di legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare, ha chiarito, con riferimento al decreto di omologazione del concordato preventivo, che la legittimazione a proporre il reclamo previsto dall’art. 183 l.fall. (che è anch’esso deciso dalla Corte d’appello secondo “il rito camerale di cui agli art. 737 e seg. c.p.c.”: Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.) discende unicamente dall’avere l’impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all’art. 180 l.fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall’essere rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016; Cass. n. 16932/2016). Ne consegue,come affermazione condivisa e non più contestabile, che, nel giudizio di reclamo, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale (cfr., Cass. n. 5157 del 2025, anche con riferimento alla qualità di parte nel CCII). 3.1.3 Il creditore dissenziente -compresi l’Agenzia delle entrate o l’INPS, non rinvenendosi uno statuto speciale per il caso di cd. ram down - assume, dunque, la veste di parte di tale procedimento solo se e in quanto abbia provveduto (sul presupposto del dichiarato dissenso alla proposta o di un altro interesse) alla propria formale costituzione in tale giudizio,nonché al deposito presso la cancelleria del tribunale di una memoria con cui manifesti la volontà di opporsi all’omologa, esponendone le ragioni in fatto e in diritto. Detto altrimenti, deve escludersi che il creditore che non abbia presentato opposizione sia legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo, ciò solo perché non ha assunto -in quel giudizio -la veste di parte in senso formale. Tale conclusione -già raggiunta, come detto, dalla giurisprudenza di questa Corte sotto l’egida applicativa della precedente legge fallimentare -trova ora conforto nell’espressa lettera dell’art. 51, primo comma, CCII, ove si prevede che il reclamo avverso il provvedimento di omologazione possa essere proposto dalle “parti”, con l’ovvia precisazione che “parte” non è chi non abbia proposto opposizione. Peraltro, la stessa norma da ultimo citata differenzia il regime impugnatorio del provvedimento omologatorio (del concordato preventivo, del piano e degli accordi di ristrutturazione), ove la legittimazione alla proposizione del reclamo è astretta alle sole parti (nella declinazione formale sopra ricordata), da quello della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ove, al contrario, tale legittimazione è estesa a “qualunque interessato”. 3.1.4 Ciò posto, va evidenziato, quanto al quadro fattuale, che risulta circostanza pacifica che l’Inps non si era costituita nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione e non aveva proposto opposizione, nonostante avesse ritualmente ricevuto, quale creditore dissenziente, la notifica del provvedimento con cui il tribunale aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti per pronunciarsi in merito all’omologazione del concordato. Ne consegue che il reclamo ex art. 51 CCII non poteva essere proposto dall’Inps, non essendo a ciò legittimato l’ente. L’accoglimento dei primi due motivicomporta che la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con ladeclaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 51 CCII per mancanzadi legittimazione dell’Inps, che non aveva previamente assunto la veste diparte formale già nel giudizio di omologazione, senza che sia emersa (né sia stata allegata e poi trascurata) una qualche violazione della legge pr ocessuale tale da costituire unimpedimento alla relativa partecipazione innanzi al tribunale. Va pertanto espr esso, in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, il seguente principio di diritto: “In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e s. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull’omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di “parti formali”, per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, sia comunque stato reso destinatario –a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto –del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all’art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all’art. 1-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla l. 10 agosto 2023, n. 103), a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione”. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, mentre quelle del giudizio di reclamo vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda trattatain relazione al formarsi della giurisprudenza sull’istituto del CCII. P.Q.M accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il reclamo dell’Inps; compensa tra le parti le spese del giudizio di reclamo; condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore