Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24346/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della medesima città con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 497- bis cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato rispetto della legge penale è oltremodo generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.Mr r DCPOSITATA : [OSCURATO:PERSONA] iNe [ Punzion udiziario [OSCURATO:PERSONA] tu-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della medesima città con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 497- bis cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato rispetto della legge penale è oltremodo generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.Mr r DCPOSITATA : [OSCURATO:PERSONA] iNe [ Punzion udiziario [OSCURATO:PERSONA] tu-
Sentenza Cassazione n. 24346/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris