Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:410
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑430/05
[OSCURATO:PERSONA] H/Y, Logismikou kai [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias)
«Direttiva 2001/34/CE — Art. 21 — Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale — Prospetto — Pubblicazione di informazioni inesatte — Soggetti responsabili — Membri del consiglio d’amministrazione»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 2001/34 — Ammissione di valori mobiliari
alla quotazione ufficiale di una Borsa valori
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/34, art. 21)
L’art. 21 della direttiva 2001/34, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione
da pubblicare su detti valori, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il legislatore nazionale prescriva, per
il caso in cui i dati riportati sul prospetto pubblicato ai fini dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale
di una Borsa valori si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente
indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell’emittente dei detti valori nonché, indistintamente, dei membri
del consiglio di amministrazione di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come
responsabili nel detto prospetto.
Infatti, poiché la direttiva non prevede espressamente un sistema di sanzioni applicabili ai soggetti cui incombe la responsabilità
del prospetto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad
esercitare questa competenza nel rispetto del diritto comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto
del principio di proporzionalità.
Al riguardo, un sistema di sanzioni civili, penali o amministrative istituito a livello nazionale nei confronti dei soggetti
menzionati non è in contrasto con l’obiettivo della detta direttiva consistente nel garantire in particolare un’informazione
adeguata degli investitori qualora sia proporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione, che consiste nel fornire informazioni
inesatte o ingannevoli nel detto prospetto.
(v. punti 50, 52‑53, 55‑56 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 luglio 2007 (
*
)
«Direttiva 2001/34/CE – Art. 21 – Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale – Prospetto – Pubblicazione di informazioni inesatte – Soggetti responsabili – Membri del consiglio d’amministrazione»
Nel procedimento C‑430/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] tis
Epikrateias (Grecia), con ordinanza 31 agosto 2005, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2005, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] H/Y, Logismikou kai [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ilešič (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 gennaio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] H/Y, Logismikou kai [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti G. Krimizis e
M. Grigoriou tou Nikolaou, dikigoroi;
– per il governo greco, dal sig. K. Georgiadis e dalla sig.ra M. Papida, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e Â. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra D. Maidani e dal sig. G. Zavvos, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 21 della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione
da pubblicare su detti valori (GU L 184, pag. 1).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di ricorsi proposti dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias (Consiglio di Stato)
dalla [OSCURATO:PERSONA] H/Y, Logismikou kai [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] AE»),
società di diritto greco, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del consiglio di amministrazione di tale società, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] (Commissione per il mercato dei capitali; in prosieguo: la «CMC»), in merito ad ammende loro inflitte da quest’ultima
a causa di inesattezze relative a talune informazioni contenute in un prospetto pubblicato in occasione di un aumento di capitale
della detta società.
Contesto normativo
La direttiva 2001/34
3
La direttiva 2001/34 codifica le quattro direttive seguenti:
– la direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/279/CEE, concernente il coordinamento delle condizioni per l’ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU L 66, pag. 21);
– la direttiva del Consiglio 17 marzo 1980, 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione
del prospetto da pubblicare per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU L 100,
pag. 1);
– la direttiva del Consiglio 15 febbraio 1982, 82/121/CEE, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate
dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una Borsa valori (GU L 48, pag. 26), e
– la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1988, 88/627/CEE, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell’acquisto
e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (GU L 348, pag. 62).
4
Il quinto, l’undicesimo e il trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/34 hanno il seguente tenore letterale:
«(5) In una prima tappa, è opportuno che il coordinamento delle condizioni per l’ammissione dei valori mobiliari alla quotazione
ufficiale sia sufficientemente elastico per poter tener conto delle disparità attualmente esistenti tra le strutture dei mercati
dei valori mobiliari degli [OSCURATO:PERSONA] membri e per consentire agli [OSCURATO:PERSONA] membri di tener conto delle situazioni particolari a cui
eventualmente dovessero far fronte.
(…)
(11) Occorre eliminare queste disparità [esistenti tra le garanzie richieste dalla maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto
riguarda sia il contenuto e la presentazione del prospetto che l’efficacia, le modalità ed il momento del controllo dell’informazione
fornita], coordinando le regolamentazioni, senza peraltro doverle uniformare completamente, allo scopo di rendere sufficientemente
equivalenti le garanzie richieste in ciascuno Stato membro per un’informazione adeguata e il più obiettiva possibile dei portatori
attuali e potenziali di valori mobiliari.
(…)
(31) Un’adeguata politica di informazione degli investitori nel settore dei valori mobiliari migliorerebbe la loro tutela e rinforzerebbe
la loro fiducia nei mercati di tali valori, contribuendo così al buon funzionamento di questi ultimi».
5
L’art. 20 di tale direttiva così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una [B]orsa valori, situata
od operante nel loro territorio, sia subordinata alla pubblicazione di una nota informativa, in appresso denominata “prospetto”,
in conformità al titolo V, capo I».
6
L’art. 21 della detta direttiva dispone quanto segue:
«1. Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei valori mobiliari
di cui si richiede l’ammissione alla quotazione ufficiale, affinché gli investitori ed i loro consiglieri finanziari possano
giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell’emittente, nonché i diritti
connessi con i valori mobiliari stessi.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’obbligo di cui al paragrafo 1 incombe ai responsabili del prospetto previsti [al punto]
1.1 degli schemi A e B, di cui all’allegato I».
7
L’art. 22, n. 1, della stessa direttiva prevede quanto segue:
«Fatto salvo l’obbligo di cui all’articolo 21, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, con riserva delle facoltà di deroga previste
agli articoli 23 e 24, il prospetto contenga, in una forma che ne rende l’analisi e la comprensione quanto più agevoli possibile,
almeno le informazioni previste negli schemi A, B o C dell’allegato I, a seconda che si tratti rispettivamente di azioni,
di obbligazioni o di certificati rappresentativi di azioni».
8
L’art. 23 della direttiva 2001/34 così recita:
«Fatto salvo l’articolo 39, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire alle autorità competenti, incaricate del controllo
del prospetto in conformità della presente direttiva, di prevedere la dispensa parziale o totale dall’obbligo di pubblicare
il prospetto nei seguenti casi:
1) quando la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale riguarda:
a) valori che sono stati oggetto di un’emissione pubblica (…)
(...)».
9
L’art. 64 di tale direttiva così dispone:
«Fatto salvo l’articolo 49, paragrafo 2, in caso di nuova emissione pubblica di azioni della stessa categoria di quelle già
ammesse alla quotazione ufficiale, la società, qualora non vi sia ammissione automatica delle nuove azioni, deve chiedere
l’ammissione a tale quotazione al massimo entro un anno dalla loro emissione oppure al momento in cui diventano liberamente
negoziabili».
10
L’art. 100 della detta direttiva così prevede:
«Ogni fatto nuovo significativo, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che sopravvenga tra il momento in
cui viene stabilito il contenuto del prospetto e quello in cui la quotazione ufficiale diventa effettiva, deve formare oggetto
di un supplemento al prospetto, controllato alle stesse condizioni di quest’ultimo e pubblicato secondo le modalità stabilite
dalle autorità competenti».
11
L’allegato I della direttiva 2001/34 contiene una serie di disposizioni relative agli schemi di prospetto per l’ammissione
di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori. Gli schemi A e B riguardano, rispettivamente, l’ammissione
di azioni e l’ammissione di obbligazioni. Nel capo 1 di tali schemi A e B, intitolato «Informazioni relative ai responsabili
del prospetto e alla revisione dei conti», il punto 1.1 di tali schemi A e B esige la menzione delle informazioni seguenti:
«Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità
del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso. In quest’ultimo caso, indicazione delle parti in questione».
La direttiva 2003/71/CE
12
L’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/71/CE, relativa al prospetto
da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva
2001/34/CE (GU L 345, pag. 64), dispone quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 2, il prospetto contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente
e degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sono necessarie
affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati economici
e le prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, come pure i diritti connessi agli strumenti finanziari stessi.
Le informazioni sono presentate in una forma facilmente analizzabile e comprensibile».
13
L’art. 6 di tale direttiva, intitolato «Responsabilità per il prospetto», così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all’emittente
o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all’offerente, alla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione
in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto
con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre
essere riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono
conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità
civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto.
Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla
nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa
o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto».
14
L’art. 25 della detta direttiva, intitolato «Sanzioni», prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere sanzioni penali e fatto salvo il loro regime di responsabilità civile,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, a che possano essere adottate le opportune misure amministrative
o possano essere comminate sanzioni amministrative alle persone che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni
adottate ai sensi della presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le predette misure siano effettive, proporzionate
e dissuasive.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’autorità competente possa divulgare al pubblico ogni misura o sanzione che sia stata
applicata per violazione delle misure adottate ai sensi della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa
turbare gravemente i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte».
Normativa nazionale greca
La legge n. 1969/1991
15
L’art. 72, n. 2, della legge n. 1969/1991 (FEK A’ 167), come modificata dall’art. 96, n. 1, della legge n. 2533/1997 (FEK
A’ 228, in prosieguo: la «legge n. 1969/1991»), dispone:
«Un’ammenda sino a dracme (GRD) cinquecento milioni (500 000 000) viene imposta dalla [CMC] alle persone fisiche o giuridiche
che pubblicano o propagano in qualsiasi modo informazioni inesatte o ingannevoli in ordine a valori mobiliari in via di ammissione
o che sono stati ammessi alla quotazione ufficiale in un mercato di borsa organizzato, le quali per la loro natura possono
influenzare il prezzo o gli scambi di tali valori (…). Questa disposizione si applica anche nei confronti dei membri del consiglio
d’amministrazione delle società che chiedono l’ammissione alla quotazione ufficiale delle loro azioni in una borsa riconosciuta,
quando le informazioni inesatte o ingannevoli sono contenute nel prospetto informativo richiesto per l’ammissione di cui sopra
o sono pubblicate o propagate in qualsiasi modo».
16
L’art. 76, n. 10, della legge n. 1969/1991 recita:
«Fatta salva l’applicazione delle disposizioni penali in materia, la [CMC] è competente a infliggere ammende fino ad un ammontare
di dracme cento milioni (100 000 000) e, in caso di recidiva, fino a dracme duecento milioni (200 000 000) alle persone fisiche
o giuridiche che violano le disposizioni di legge sul mercato dei capitali o decisioni di contenuto regolamentare del Ministro
dell’Economia nazionale o della [CMC]».
Il decreto presidenziale n. 348/1985
17
Dall’art. 1 del decreto presidenziale n. 348/1985 (FEK A’ 125), come modificato dalla legge n. 2651/1998 (FEK A’ 248; in prosieguo:
il «decreto presidenziale n. 348/1985»), risulta che tale decreto ha come scopo l’adeguamento della legislazione per le Borse
valori alle disposizioni della direttiva 80/390, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30
maggio 1994, 94/18/CE (GU L 135, pag. 1).
18
Secondo l’art. 2, n. 1, del detto decreto, quest’ultimo riguarda i valori mobiliari per i quali viene presentata una domanda
di ammissione alla quotazione ufficiale della Borsa valori di Atene.
19
L’art. 3, lett. a), del decreto presidenziale n. 348/1985 precisa che, per «valori mobiliari», occorre intendere, tra l’altro,
le azioni.
20
L’art. 4, n. 1, di tale decreto prevede che la pubblicazione del prospetto, previa approvazione da parte della commissione
amministrativa della Borsa valori di Atene, costituisce un presupposto dell’ammissione alla quotazione ufficiale di valori
mobiliari a tale Borsa valori.
21
L’art. 5 del decreto presidenziale n. 348/1985 così dispone:
«1. Il prospetto contiene gli elementi che, conformemente alle caratteristiche dell’emittente e dei valori mobiliari di cui si
chiede l’ammissione alla quotazione ufficiale della [B]orsa valori sono necessari, cosicché quanti procedono ad investimenti
e i loro consulenti sugli investimenti possano valutare il patrimonio, la situazione economico‑finanziaria, i risultati e
le prospettive dell’emittente, nonché i diritti che sono incorporati in tali valori mobiliari.
2. Gli obblighi menzionati al n. 1 graveranno sui responsabili per il prospetto di cui al punto 1.1. degli allegati A e B».
22
L’art. 24 di tale decreto prevede quanto segue:
«Ogni fatto nuovo significativo, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che sopravvenga tra il momento in
cui viene stabilito il contenuto del prospetto e quello in cui la trattazione ufficiale dei valori in borsa diventa effettiva,
deve formare oggetto di un supplemento al prospetto, controllato alle stesse condizioni di quest’ultimo e pubblicato conformemente
all’art. 21 del presente decreto presidenziale».
23
Ai sensi dell’art. 26 dello stesso decreto:
«Al presente decreto sono annessi tre allegati (A, B e C) che ne costituiscono parte integrante e sono intitolati: Allegato
A – Schema di prospetto per l’ammissione di azioni alla quotazione ufficiale della [B]orsa valori di Atene – Capo 1. Informazioni
relative ai responsabili del prospetto e alla revisione dei conti. 1.1. Nome e qualifica delle persone fisiche o denominazione
e sede delle persone giuridiche che si assumono le responsabilità del prospetto o, eventualmente, di talune parti di esso.
In quest’ultimo caso, indicazione delle parti in questione (…)».
Controversia principale e questione pregiudiziale
24
[OSCURATO:PERSONA] AE, società le cui azioni sono quotate sul mercato parallelo della Borsa valori di Atene, ha proceduto, dal 20
febbraio al 20 marzo 2001, ad un aumento del suo capitale sociale. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] AE aveva inviato alla commissione
amministrativa della Borsa valori di Atene, il 4 dicembre 2000, una richiesta di approvazione di tale aumento di capitale
e del prospetto redatto al riguardo.
25
Tale prospetto comprendeva le informazioni relative all’evoluzione recente e alle prospettive della [OSCURATO:PERSONA] AE per l’esercizio
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, allora in corso, nonché talune valutazioni relative allo sviluppo delle
vendite e dei risultati di tale società durante il detto esercizio.
26
Il capitolo 4 del prospetto, sulle informazioni relative alla sua redazione e ai revisori contabili della società, designava
il presidente del consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] AE come responsabili della redazione
e dell’esattezza delle informazioni contenute nel prospetto.
27
Il consiglio d’amministrazione della Borsa di Atene, con decisione 8 febbraio 2001, ha approvato l’aumento di capitale della
[OSCURATO:PERSONA] AE ed il prospetto redatto al riguardo.
28
Prima dell’approvazione del prospetto, la [OSCURATO:PERSONA] AE aveva redatto rapporti finanziari annui abbreviati per l’esercizio compreso
tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000, che sono stati pubblicati dalla stampa il 28 febbraio 2001.
29
Procedendo ulteriormente alla verifica delle previsioni esposte nel detto prospetto, la direzione della CMC incaricata della
vigilanza e controllo ha constatato la presenza di notevoli differenze tra gli elementi relativi ai risultati dell’esercizio
2000 compresi nel prospetto e i risultati dello stesso esercizio riportati nei rapporti finanziari annui abbreviati pubblicati
il 28 febbraio 2001.
30
Dopo aver ottenuto chiarimenti dalla [OSCURATO:PERSONA] AE, la CMC, ritenendo che quest’ultima avesse probabilmente violato le disposizioni
della legge n. 1969/1991 e l’art. 24 del decreto presidenziale n. 348/1985, l’ha invitata a presentare le sue osservazioni.
Tale invito è stato rivolto altresì al sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] AE, che non era
tuttavia designato nel prospetto controverso come responsabile dell’esattezza delle informazioni contenute in quest’ultimo.
31
Con decisione 27 giugno 2002, la CMC ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] AE un’ammenda complessiva pari a EUR 90 000 per violazione dell’art. 24
del decreto presidenziale n. 348/1985 e dell’art. 72, n. 2, della legge n. 1969/1991, e a ciascuno dei membri del consiglio
d’amministrazione un’ammenda pari a EUR 60 000 per violazione dell’art. 72, n. 2, della legge n. 1969/1991.
32
Pertanto, la CMC ha ritenuto che il prospetto controverso contenesse informazioni inesatte ed ingannevoli sui risultati dell’esercizio
2000, in particolare per quanto riguarda i profitti lordi, rispetto ai quali esso ha rilevato l’esistenza di una differenza
superiore al 40%.
33
La CMC ha altresì considerato che, al momento della pubblicazione di tale prospetto, la [OSCURATO:PERSONA] AE e i membri del suo consiglio
di amministrazione sapevano già che la stima dei risultati per l’esercizio 2000 contenuta nel detto prospetto differiva significativamente
da quelli effettivamente realizzati.
34
La CMC ha inoltre rilevato che le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] AE, cioè la pubblicazione dei rapporti finanziari annui abbreviati
nel febbraio 2001 e l’informazione fornita agli investitori potenziali mediante il [OSCURATO:PERSONA] (associazione panellenica degli investitori della Borsa di Atene), nonché ai suoi azionisti, non erano conformi all’art. 24
del decreto presidenziale n. 348/1985, il quale prevede la pubblicazione di un complemento al prospetto in caso di un nuovo
evento importante, tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari.
35
[OSCURATO:PERSONA] AE e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias diretti all’annullamento delle
decisioni della CMC del 27 giugno 2002.
36
[OSCURATO:PERSONA] tis Epikrateias ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente
questione pregiudiziale:
«Alla luce (…) dell’art. 21 della direttiva [2001/34], se il legislatore nazionale possa prescrivere, per il caso in cui i
dati riportati su un prospetto si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone
espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell’emittente dei valori mobiliari in via di ammissione
alla quotazione ufficiale nonché, indistintamente, dei membri del suo consiglio di amministrazione, indipendentemente dal
fatto che essi siano stati o meno designati come responsabili nel senso di cui sopra».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
37
Il governo italiano fa valere che l’aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA] AE non era subordinato all’elaborazione e alla presentazione
di un prospetto e che, di conseguenza, i fatti della causa principale non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva
2001/34.
38
Pertanto, poiché non è chiaramente precisato se le norme asseritamente violate siano esclusivamente nazionali o al contrario
di origine comunitaria, il governo italiano ritiene che la questione pregiudiziale sia ipotetica e debba quindi essere dichiarata
irricevibile.
39
A tal riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 23 della direttiva 2001/34, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire
alle competenti autorità incaricate del controllo del prospetto in conformità della detta direttiva di prevedere la dispensa
parziale o totale dall’obbligo di pubblicare il prospetto, in taluni casi determinati. Tra questi ultimi rientra l’ipotesi
menzionata all’art. 23, punto 1, lett. a), di tale direttiva, evocata in udienza dalla Commissione. Tuttavia, il detto art. 23
lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale in merito all’applicazione di una dispensa siffatta.
40
In tale contesto, l’art. 64 della direttiva 2001/34 prevede che, qualora non vi sia ammissione automatica alla quotazione
di azioni della stessa categoria nuovamente emesse, l’emittente è tenuto a chiedere la loro ammissione alla quotazione.
41
Tuttavia, nel caso di specie, non emerge dalle circostanze della causa principale, come esposte dal giudice del rinvio, che
la [OSCURATO:PERSONA] AE si sia trovata in uno dei casi di dispensa dalla pubblicazione del prospetto previsti dall’art. 23 della direttiva
2001/34.
42
Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] AE ha confermato in udienza che le azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale non erano automaticamente
ammesse alla quotazione ai sensi dell’art. 64 della direttiva 2001/34, che l’acquisto di tali azioni era aperto al pubblico,
salvo il diritto di opzione di cui beneficiavano gli azionisti esistenti, e che il punto 1.1 dello schema A della detta direttiva
era quindi applicabile.
43
L’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano deve quindi essere respinta.
Nel merito
44
In via preliminare, occorre constatare che dal quinto, dall’undicesimo e dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/34
emerge che l’obiettivo di quest’ultima è, tra gli altri, di garantire un’informazione adeguata degli investitori nel settore
dei valori mobiliari, al fine di migliorare la loro protezione, di rinforzare la loro fiducia nei mercati di tali valori e
di assicurare in tal modo il buon funzionamento di questi ultimi senza che tuttavia le normative nazionali formino necessariamente
oggetto di un’armonizzazione completa.
45
Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, la direttiva 2001/34 non mira ad
un livello elevato di armonizzazione delle normative nazionali nel settore di cui trattasi.
46
[OSCURATO:PERSONA] membri hanno quindi la facoltà di fissare condizioni supplementari o più restrittive per l’ammissione dei valori
mobiliari alla quotazione, purché un tale regime sia conforme agli obiettivi della detta direttiva.
47
Ne consegue che il legislatore nazionale può istituire un regime di responsabilità nei confronti dei soggetti espressamente
menzionati nel prospetto pubblicato ai fini di una tale ammissione, nonché di altre categorie di soggetti, anche nel caso
in cui questi ultimi non siano espressamente menzionati in tale prospetto, purché un tale regime sia conforme agli obiettivi
della direttiva 2001/34.
48
In tale contesto, si deve rammentare che l’art. 21, n. 1, della detta direttiva prevede che il prospetto deve contenere le
informazioni necessarie affinché gli investitori possano giudicare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria,
i risultati e le prospettive dell’emittente, nonché i diritti connessi con i valori mobiliari stessi di cui si chiede l’ammissione
alla quotazione.
49
Il n. 2 dello stesso articolo precisa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono assicurare che tale obbligo incomba ai soggetti menzionati
al punto 1.1 degli schemi A e B di cui all’allegato I della detta direttiva. Tali schemi prevedono soltanto la menzione delle
persone fisiche o giuridiche che assumono la responsabilità del prospetto o di una parte di esso.
50
Considerato l’obiettivo della direttiva 2001/34 consistente nel garantire in particolare un’informazione adeguata degli investitori,
l’identificazione dei soggetti responsabili delle informazioni del prospetto che sono necessarie agli investitori, come prevista
all’art. 21 in combinato disposto con gli schemi A e B dell’allegato I di tale direttiva, non può essere considerata esaustiva,
nel senso che la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute in tale prospetto può incombere solo alle persone
fisiche o giuridiche in esso menzionate, indipendentemente dalla realtà economica ed organizzativa dell’emissione.
51
Infatti, non si può escludere che il prospetto pubblicato ai fini dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale
in una Borsa non menzioni l’identità di talune persone, fisiche o giuridiche, responsabili della gestione dell’emittente o
capaci di produrre e di valutare i dati relativi al patrimonio, alla situazione finanziaria, ai risultati e alle prospettive
di tale emittente, nonché di determinare i diritti connessi ai detti valori. Pertanto, non può essere ostacolata la volontà
delle autorità nazionali competenti di prevedere la responsabilità di tali soggetti per le informazioni inesatte o ingannevoli
contenute nel detto prospetto.
52
Occorre aggiungere che la direttiva 2001/34 non prevede espressamente un sistema di sanzioni applicabili ai soggetti cui incombe
la responsabilità del prospetto. Infatti, l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere sanzioni amministrative nei confronti
di emittenti e di altri soggetti responsabili del prospetto è stato istituito solo dall’art. 25 della direttiva 2003/71, successiva
ai fatti della causa principale e, di conseguenza, non applicabile a quest’ultima.
53
Si deve quindi rammentare che, in assenza di armonizzazione della normativa comunitaria nel settore delle sanzioni applicabili
in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale legislazione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono scegliere
le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi tuttavia sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto
comunitario e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (v., in tal senso,
sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punto 23; 16 dicembre 1992, causa C‑210/91,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑6735, punto 19, e 26 ottobre 1995, causa C‑36/94, Siesse, Racc. pag. I‑3573, punto 21).
54
In particolare, le misure amministrative o repressive non devono esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario agli
obiettivi perseguiti e una sanzione non deve essere così sproporzionata rispetto alla gravità dell’infrazione da risolversi
in un ostacolo alle libertà sancite dal Trattato CE (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1992, Commissione/Grecia, cit.,
punto 20). Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare, alla luce delle considerazioni che precedono, se le sanzioni previste
dalla normativa nazionale applicabile siano proporzionate.
55
Per quanto riguarda l’obbligo di fornire informazioni adeguate e reali agli investitori menzionato dalla direttiva 2001/34,
è giocoforza constatare che un sistema di sanzioni civili, penali o amministrative istituito a livello nazionale nei confronti
dei soggetti espressamente menzionati nel prospetto, dell’emittente nonché dei membri del suo consiglio di amministrazione,
indipendentemente dal fatto che essi siano stati designati come responsabili in tale prospetto, non è in contrasto con l’obiettivo
della detta direttiva qualora sia proporzionato rispetto alla gravità dell’infrazione, che consiste nel fornire informazioni
inesatte o ingannevoli nel detto prospetto.
56
Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 21 della direttiva 2001/34
dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale prescriva, per il caso in cui i dati riportati
sul prospetto pubblicato in vista dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori si dimostrino
inesatti o ingannevoli, sanzioni amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in
tale prospetto, ma anche dell’emittente dei detti valori nonché, indistintamente, dei membri del consiglio di amministrazione
di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati designati come responsabili nel detto prospetto.
Sulle spese
57
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 21 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 maggio 2001, 2001/34/CE, riguardante l’ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori, dev’essere interpretato nel senso che
esso non osta a che il legislatore nazionale prescriva, per il caso in cui i dati riportati sul prospetto pubblicato ai fini
dell’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori si dimostrino inesatti o ingannevoli, sanzioni
amministrative a carico non solo delle persone espressamente indicate come responsabili in tale prospetto, ma anche dell’emittente
dei detti valori in via di ammissione alla quotazione ufficiale in borsa nonché, indistintamente, dei membri del consiglio
di amministrazione di tale emittente, indipendentemente dal fatto che essi siano stati o meno designati come responsabili
nel detto prospetto.
Firme
*
Lingua processuale: il greco.