CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37890/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2018 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]'ANNO e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 19 ottobre 2018 dalla Corte di appello di Trento ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta relative alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e STAR 3000 s.r.I., dichiarate fallite dal Tribunale di Trento rispettivamente il 19 ed il 3 dicembre 2019. A seguito di accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte territoriale ha assolto Grassi dalle bancarotte sub capi 1 e 5 perché il fatto non sussiste (tema oggetto del terzo motivo aggiunto di appello) e, stante la conseguente necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena inflitta in primo grado all'imputato ad anni due e mesi cinque di reclusione. 2. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta un unico motivo, con cui la parte deduce l'illegalità della pena applicata per avere ritenuto tutti i reati avvinti ex art.81, comma 2 cod. pen. anziché due sole ipotesi di bancarotta — ciascuna aggravata dalla continuazione fallimentare — in continuazione tra loro (siccome attinenti a due diverse procedure fallimentari) e con i reati di cui alla sentenza n. 67 del 2009 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, con cui già in primo grado era stata riconosciuta la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. Né questo limite può essere forzato, nella specie, denunziando l'illegalità della pena. La sanzione inflitta all'imputato dalla Corte territoriale, infatti, non è illegale, dal momento che la Corte di appello, nel recepire l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha assolto Grassi dai reati di cui ai capi 1) e 5), di conseguenza rideterminando in mitius la pena in quella di due anni e cinque mesi di reclusione. Nessun profilo di illegalità emerge dalla lettura della sentenza impugnata, men che meno si apprezza il vizio di quantificazione paventato dal ricorrente, laddove il calcolo svolto dal Tribunale è stato completamente superato dalla determinazione della Corte di appello, che nulla ha specificato circa le modalità di computo della pena, completamente rivisitata alla luce delle assoluzioni in appello, una delle quali concernente proprio il reato sub 1), posto a base del calcolo attuato dal Tribunale. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1