CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 15236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio con riferimento al periculunn e all'oggetto del sequestro, con Rigetto nel resto. udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]», ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 15-16 aprile 2021 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 19/03/2021 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 416, cod. pen., 3, legge n. 146 del 2006, 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto quantificato nella misura di euro 2.384.161,85. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza del fumus commissi delicti del delitto associativo e della condotta di partecipazione. Deduce, al riguardo, l'omessa motivazione in ordine alle numerose censure contenute nella richiesta di riesame e la non adeguata valutazione della consulenza di parte. Lamenta, in particolare, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale del riesame ammette che la «[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.», società acquirente del pellet, non aveva mai intrattenuto rapporti commerciali con la società estera di diritto estone «[OSCURATO:PERSONA] ou» (argomento accusatorio, quest'ultimo, ritenuto importante dallo stesso PM nella sua richiesta di sequestro) e, tuttavia, conferma la consapevole partecipazione del ricorrente al meccanismo fraudolento in base ai due soli indicatori di tale consapevolezza costituiti dal pagamento preventivo degli acquisti effettuato presso le due cartiere «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.» e dai rapporti di fornitura con queste due società sin dalla loro costituzione. Ebbene, afferma, la portata indiziaria di questi due elementi accusatori è stata svilita dalle produzioni difensive che hanno dimostrato che il pagamento delle forniture avveniva successivamente all'emissione delle fatture e che il ricorrente ignorava che l'amministratore di fatto delle due società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.» si identificasse nella persona di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della «[OSCURATO:PERSONA] ou». Manca, inoltre, qualsiasi valutazione dell'esiguo impatto, rispetto al volume complessivo degli acquisti, di quelli effettuati presso le due società italiane. Manca, aggiunge, la motivazione sulla sussistenza dell'associazione per delinquere, sul ruolo da egli rivestito, sul contributo fornito, sul dolo specifico di partecipazione; di fatto - chiosa - l'unica condotta a lui effettivamente attribuibile è quella indicata al capo K, relativa al reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dedotta mancanza di "fumus commissi delicti" del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Premette, in fatto, che - in contrasto con quanto sostiene il PM nella sua richiesta di sequestro - la «[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.» ha intrattenuto rapporti commerciali sin dal 2017 con le due società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.» e «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.», presso le quali acquistava il pellet; le società emettevano fattura dopo la consegna e venivano pagate solo successivamente. Non sussistono, di conseguenza, gli elementi per affermare né la oggettiva fittizietà del fornitore, né la consapevolezza del ricorrente (destinatario della merce) che l'operazione si inserisse in un meccanismo di evasione di imposta. 1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al 'periculum in mora' la cui sussistenza era stata contestata in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Grande è fondato limitatamente alle esigenze cautelari ma è inammissibile nel resto; il ricorso della società «[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.» è inammissibile. 2.1 ricorsi benché fisicamente incorporati in un unico scritto, sono due: l'uno del Grande, persona fisica; l'altro della società da lui rappresentata. Il libello difensivo è sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si qualifica difensore di fiducia di entrambe le persone ricorrenti. Egli, però, non è munito di procura speciale conferita dalla società per impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame; tale procura, infatti, risulta rilasciata esclusivamente per presentare richiesta di riesame, non anche per eventualmente impugnare l'ordinanza del tribunale. Sicché tale procura non legittima il difensore a proporre ricorso per cassazione (art. 100, comma 3, cod. proc. pen.) Premesso che la società è estranea, in quanto tale, alla consumazione dei reati per i quali si procede, trova applicazione il principio costantemente affermato da Corte secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; cfr., altresì, Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01, che ha escluso, in tal caso, la possibilità di regolarizzare il difetto di rappresentanza). Il ricorso della società, di conseguenza, è inammissibile.3.Prima di procedere all'esame del ricorso del Grande, è necessario dar conto, in sintesi, di ciò che risulta dal provvedimento impugnato dalla cui lettura emerge l'esistenza di un gruppo di operatori economici impegnati nella commercializzazione del pellet cui si imputa (provvisoriamente) di avere posto in essere una serie di "frodi carosello", attraverso la creazione di società cartiere (la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.» e la «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.», intestate a nullatenenti cittadini ucraini della famiglia Oprish) alle quali erano fittiziamente imputati gli acquisti della merce in realtà consegnata direttamente alle società acquirenti dal fornitore straniero, la società estone «[OSCURATO:PERSONA] ou», anch'essa intestata a un appartenente della famiglia Oprish, tal Vasyl. Attraverso l'interposizione fittizia delle due società cartiere, evasori fiscali totali dell'IVA, le società acquirenti, destinatarie di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, hanno potuto sostenere l'acquisto dei materiali a prezzi più bassi. Il Tribunale non dubita della natura fittizia delle società "cartiere" sopra indicate, del tutto prive di una struttura organizzativa ed operativa aziendale, di beni strumentali, capannoni, magazzini, prive di dipendenti (la [OSCURATO:PERSONA]) o comunque in numero del tutto inadeguato (la [OSCURATO:PERSONA], che aveva tre dipendenti, uno dei quali titolare della [OSCURATO:PERSONA], il Vasyl, un'altra lavorava come badante a Catanzaro, l'altro era dipendente, a tempo indeterminato, di uno dei clienti della società stessa). La sussistenza dell'ipotizzata associazione per delinquere è affermata sulla scorta della evidente stabilità dell'accordo criminoso al quale ricondurre l'esecuzione dei singoli reati-fine: «Nel corso delle indagini, che hanno coperto un periodo dal 2016 all'attualità, - afferma il Tribunale - sono infatti state ricostruite centinaia di operazioni di importazione del pellet, tutte attuate con le medesime, fraudolente, modalità. Dimostra la stabilità del vincolo associativo anche il livello di organizzazione e programmazione dell'attività delittuosa. Si è già osservato, a questo proposito, che le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. hanno operato in modo perfettamente coordinato tra loro, avvicendandosi nell'importazione del pellet in modo tale da - almeno negli intendimenti degli associati - non dare luogo ad evasioni fiscali che superassero le soglie del penalmente rilevante, individuate dall'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. Allo stesso modo rilevano le operazioni (oggettivamente e soggettivamente inesistenti) fittiziamente effettuate tra le due società in modo da riportare il valore dell'IVA evasa al di sotto della soglia di 250.000,00 euro. Le indicate operazioni, ed il coordinamento tra le due cartiere, dimostrano chiaramente l'esistenza di una regia unitaria nella realizzazione dell'attività delle "frodi carosello". Né vi sono dubbi in ordine alla proiezione del vincolo associativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tenuto conto che l'attività criminosa, protrattasi per cinque anni, ancora era in corso - secondo quanto emerge dalle risultanze investigative - al momento del sequestro preventivo. La struttura organizzativa ideata dagli associati era invero ben avviata e come tale in grado di dar luogo, come in effetti avvenuto sino al momento del sequestro, alla verificazione di una serie indeterminata di ipotesi di frodi fiscali. L'organizzazione, inoltre, si è avvalsa di mezzi e strutture perfettamente funzionali ai suoi illeciti scopi, quali, per l'appunto, le stesse società cartiere attraverso le quali sono state poste in essere le fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. Inoltre, l'associazione è risultata dotata delle competenze tecniche per la creazione e la gestione del meccanismo truffaldino, in pregiudizio dell'Erario, potendo avvalersi dell'apporto di figure professionali specialistiche, come il commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale si è occupato di gestire la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e presso il cui studio ha eletto la propria sede legale quest'ultima società». Quanto agli operatori economici italiani (i clienti delle società cartiere e, prima ancora, di quella di diritto estone), il Tribunale osserva che il fatto che «abbiano effettuato ripetuti acquisti di pellet dalle società cartiere rappresenta un elemento già indicativo della loro partecipazione al sodalizio. Si presume, cioè, che essendo ammessi all'acquisto reiterato di materiale a prezzo ribassato e anticoncorrenziale, gli operatori economici fossero a conoscenza del meccanismo delittuoso, in pregiudizio al Fisco, posto alla base dei loro acquisti». A prescindere da (ed in aggiunta a) ciò, l'ordinanza valorizza i seguenti indici di partecipazione (indiziaria) al sodalizio: «A) è risultato che molti degli operatori economici, acquirenti finali del pellet, precedentemente alla costituzione delle società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., acquistassero il materiale direttamente dalla società di diritto estone [OSCURATO:PERSONA] ou (intestata sempre agli Oprish) da cui è risultato che poi si siano rifornite la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento appare indicativo del coinvolgimento degli operatori economici acquirenti dalle cartiere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel progetto relativo alla costituzione di queste ultime, attuato, per come già si è messo in evidenza in precedenza, per creare una interposizione fittizia nell'acquisto strumentale, attraverso l'evasione totale dell'IVA nell'ambito dell'acquisto in fra-comunitario, all'abbassamento dei costi del materiale. B) E' risultato che gli acquisti del materiale da parte delle società cartiere avvenisse con denaro messo a disposizione, all'occorrenza, dagli operatori economici acquirenti finali del pellet. Questi ultimi, sostanzialmente, hanno sempre anticipato i soldi alle società (fittizie, e dunque totalmente incapienti) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affinché, con tali soldi, effettuassero il pagamento dei materiali, poi direttamente spediti agli acquirenti. Il che dimostra, logicamente, che gli operatori economici acquirenti del pellet ben sapessero che i soggetti da cui loro stessi stavano effettuando i loro acquisti fossero soggetti privi di capacità economica, e utilizzati quali meri enti interposti, fittiziamente, nell'acquisto del materiale, al solo scopo di vedere ribassato - attraverso l'evasione dell'IVA sull'acquisto - il prezzo della loro merce. C) Gli operatori economici coinvolti nella presente indagine hanno, nella maggior parte dei casi, acquistato il pellet da entrambe le società cartiere [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s .. Si tratta di circostanza senz'altro significativa, che induce ad escludere l'occasionalità dell'acquisto dall'una e dell'altra società. Inoltre, appare straordinariamente significativo, nel senso della piena consapevolezza del meccanismo tipico di operatività del sodalizio, la circostanza che, non appena costituita, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. abbia immediatamente acquisito sostanzialmente l'intero pacchetto di clienti della precedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., realizzando, sin da subito, un fatturato estremamente rilevante (il volume di affari supera il valore di 1 milione di euro in meno di 100 giorni). Il che dimostra che gli operatori economici acquirenti del pellet si siano rivolti alla [OSCURATO:PERSONA] non per averla scelta casualmente sul mercato, ma perché facenti parte del meccanismo associativo ed essendo a conoscenza che quest'ultima società cartiera avesse preso il posto della precedente». Nei confronti dell'odierno ricorrente, il Tribunale ritiene sussistente due dei predetti indicatori specifici, considerati comunque sintomatici della sua consapevole adesione al sodalizio e al meccanismo frodatorio in questione: il pagamento anticipato delle due "cartiere", circostanza - afferma il Tribunale - rispetto alla quale non sono stati offerti in comunicazione elementi di segno contrario; i rapporti di fornitura con le due "cartiere" sin dal momento della loro prima costituzione. In questo contesto, conclude il Tribunale, non ha rilevanza indiziaria la scarsa incidenza percentuale del volume di affari generato dai rapporti con le due predette società pari al massimo il 3,62% del fatturato complessivo. 4.Tanto premesso, è necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come reiteratamente affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 4.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 4.5.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione. Il Tribunale del riesame ha ampiamente dato conto delle ragioni della propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente, mancante o del tutto irrazionale nei termini sopra spiegati. Nè risulta omesso l'esame di punti decisivi. Il Tribunale, infatti, dà conto delle produzioni difensive sancendone l'irrilevanza a fini indiziari; il ricorrente semplicemente sollecita la Corte di cassazione ad una revisione critica del governo logico dei dati di fatto dai quali il Tribunale ha desunto, a livello indiziario, la sussistenza dell'associazione, la sua partecipazione ad essa, la consapevolezza di essersi inserito in un meccanismo fraudolento che gli impedisce, ai fini cautelari, di opporre la propria buona fede. 4.6.E' noto che ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). 4.7.0rbene, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Ma tale operazione comporta, di fatto, la trasformazione dell'indizio in prova e la applicazione di una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché infatti l'indizio ha valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l'indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all'indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell'ambito della fattispecie di reato ipotizzata. Il Tribunale fa buon governo di questi principi dando espressamente atto che le deduzioni difensive, comunque non riscontrate quanto ai due indicatori specifici "pagamento anticipato" e "rapporti pieni con le due cartiere", non escludono, a livello indiziario, la sussistenza dei reati ascritti al ricorrente, con quanto ne consegue anche in termini di dedotta assenza di consapevolezza del meccanismo frodatorio e della natura di cartiera delle fornitrici della società da lui legalmente rappresentata, mancanza di consapevolezza che in sede di riesame può rilevare solo se emerge "ictu oculi" (Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521 - 01). 4.8.1 primi due motivi sono, pertanto, inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5.E' invece fondato il terzo motivo limitatamente alle esigenze cautelari. 5.1.Le considerazioni che precedono militano a favore della correttezza della esistenza di un profitto associativo non quantificabile, allo stato, in quello derivato al ricorrente dalla sola consumazione del reato-fine di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000. 5.2.V'è piuttosto da evidenziare che il Tribunale non ha preso posizione sulla dedotta inesistenza del "periculum in mora", verosimilmente in considerazione della natura obbligatoria della confisca in vista della quale il provvedimento cautelare reale è stato adottato. 5.3.Successivamente alla pronuncia impugnata, però, la Corte di cassazione, risolvendo un contrasto sul punto, ha autorevolmente affermato il principio di diritto secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).5.4.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro. 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della società «[OSCURATO:PERSONA] S.n.c.», consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso d